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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 12/10/2020, n. 1358

O.C.D.P.C. 18 maggio 2020, n. 675 - Attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 4. Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici e rilevanti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 13/12/2021, n. 2105
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Testo del documento

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Visti:

- il Decreto-Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico;

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 133 del 25 maggio 2020 “Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;

- all’art. 1, definisce quali sono le risorse non utilizzate del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;

- all’art. 2, comma 3, dispone che le risorse non utilizzare di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) delle ordinanze sopra richiamate, possono essere impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze, con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale;

- all’art. 2, comma 4, prevede che alle risorse riutilizzate si applica la disciplina dell'ordinanza n. 532/2018 relativa alle azioni di cui all'art. 2, comma 1;

- all’art. 2, commi 6 e 7, dispone, inoltre, che le Regioni possano utilizzare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all'art. 2, comma 6 delle ordinanze n. 3907/2010 e n. 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri: 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle predette ordinanze (da eseguire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'allegato B2, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2004, n. 3362) e per ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), questi ultimi con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale, delle medesime ordinanze;

- all’art. 4, comma 1, precisa che le risorse in capo alle Regioni ai sensi delle ordinanze di attuazione 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, secondo quanto definito dall’art. 1, commi 2,3 e 4 della stessa ordinanza, sono revocate se non utilizzate entro 24 mesi dalla data di applicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, avvenuta il 25 maggio 2020;

Dato atto che:

- la quota derivante dalle risorse “non utilizzate” o “oggetto di revoca” ai sensi dell’art. 1 comma 3 e 4 dell’OCDPC 675/2020 e relative all'art.2, comma 1, lett. b) e c) delle Ordinanze n. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, rilevate attraverso il portale del Dipartimento della Protezione Civile MePP11 (Monitoraggio Edilizia Pubblica e Privata - art.11), risulta pari a complessivi euro 9.711.499,38;

- la Regione Emilia-Romagna ritiene di destinare le risorse non utilizzate:

- cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) delle ordinanze numeri 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze;

- cui all'art. 2, comma 6, delle ordinanze numeri 3907/2010 e 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche e per interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze;

- nell’incontro con ANCI dell’Emilia-Romagna, tenuto il 6 ottobre 2020, sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come risulta dal report dell’incontro stesso agli atti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, indicando come prioritari gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b);

Considerato che, relativamente agli interventi di prevenzione del risc

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Allegato B1 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELL’O.C.D.P.C. N. 532/2018 (AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DELL’O.C.D.P.C. N. 675/2020)

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Allegato B2 - INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELL’O.C.D.P.C. N. 532/2018 (AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 4 DELL’O.C.D.P.C. N. 675/2020)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B3 - Schema Proposta di priorità

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