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L. R. Calabria 22/11/2010, n. 28

Norme in materia di sport nella regione Calabria.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/04/2021, n. 7
- L.R. 30/04/2020, n. 1
- L.R. 22/06/2018, n. 20
- L.R. 11/04/2012, n. 11
- Sent. Corte Cost. 21/07/2011, n. 230
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TITOLO I - Finalità - Obiettivi - Funzioni
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Calabria riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2. A tal fine la Regione Calabria:

a) promuove lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti e per il be

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Art. 2 - Obiettivi

1. La Regione, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1, per il benessere dei cittadini, promuove:

a) la realizzazione di infrastrutture, impianti e servizi sportivi pubblici e privati, favorendo la riqualificazione delle strutture già esistenti;

b) la predisposizione di un regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, nel quale si definiscono gli standard strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive, agonistiche e non;

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Art. 3 - Compiti della Regione

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport:

a) adotta, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, il piano regionale triennale degli interventi in materia di sport, per la determinazione degli obiettivi da perseguire, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;

b) realizza gli interventi previsti dal piano triennale regionale e ne verifica la compatibilità con i piani annuali provinciali degli interventi;

c) verifica il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi allo sviluppo delle struttu

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Art. 4 - Piano regionale di intervento

1. La Regione, attraverso la previsione in bilancio di appositi fondi, sostiene gli investimenti nel settore sportivo e fa fronte ad alcune categorie d

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Art. 5 - Piano regionale triennale di intervento

1. La Regione Calabria, su proposta della Commissione regionale per lo sport, adotta, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, un piano regionale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale ed articolato in Piani annuali.

2. Il piano regionale triennale prevede:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;

b) i criteri per la selezione e l

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Art. 6 - Piano annuale di intervento

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per lo sport, approva il piano annuale d'intervento entro il 31 marzo, ai fini dell'attuazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 5.

2. Il piano annuale d'intervento contiene:

a) i progetti degli interventi region

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Art. 7 - Compiti delle Province

1. Le Province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di intervento:

a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;

b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, o da altri sogget

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Art. 8 - Compiti dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di interventi:

a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrez

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TITOLO II - Organismi
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Art. 9 - Commissione regionale per lo sport

1. È istituita presso la Giunta regionale - Dipartimento turismo, sport e spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.

2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

3. La Commissione è composta da:

a) l'assessore regionale allo sport;

b) il dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;

c) il dirigente del Settore Sport;

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Art. 10 - Osservatorio regionale per lo sport

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale per lo sport, organismo di supporto tecnico-scientifico, con finalità di raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati sull'attività e sull'impiantistica sportiva pubblica e privata presente sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio regionale per lo sport ha in particolare i seguenti compiti e funzioni:

a) crea la banca dati di cui all'articolo 11, costantemente aggiornata, su ogni aspetto attinente la materia sportiva, sia in ordine alle diverse discipline sportive, sia in ordine alle varie attività svolte;

b) svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione

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Art. 11 - Banca dati ed albi professionali

1. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale per lo sport, promuove la raccolta, il trattamento e la divulgazione alle società, associazioni e organizzazioni sportive, agli operatori economici e ai praticanti le attività che hanno luogo nel territorio regionale, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, delle informazioni relative a spazi, impianti pubblici e privati e attrezzature per le attività motorie, ricreative e sportive, con il supporto dei Comuni e delle Province, anche avvalendosi della CONI Servizi SpA e del CIP.

2. Con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, la banca dati è estesa anche alle strutture sportive in uso agli istituti scolatici, relativamente alle palestre ed agli impianti sportivi destinati all'i

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TITOLO III - Interventi regionali
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Art. 12 - Tipologia degli interventi.

1. La Regione promuove e sostiene:

a) interventi concernenti l'impiantistica sportiva;

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Art. 13 - Interventi concernenti l'impiantistica sportiva

1. La Regione individua le seguenti tipologie di interventi:

a) iniziative volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività sportiva;

b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale e energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico e alla manutenzione straordinaria ed in particolare all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti già esistenti e non accessibili ai diversamente abili;

c) sostenimento di spese di gestione strettamente connesse alla fase di start up e messa a regime degli impianti sportivi, nonché di spese ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti, espressamente indicate nel regolamento regionale. I soggetti beneficiari dell'agevolazione, non proprietari del

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Art. 14 - Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica

1. A sostegno dell'attività sportiva dilettantistica, la Regione può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, FSN, OSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Parali

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Art. 15 - Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive

1. Per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale, la Regione può concedere contributi alle società sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche, FSN, OSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, ai comitati periferici calabresi del CONI, delle federazioni sportive e degli enti dì promozione sportiva, delle

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Art. 16 - Interventi a sostegno del merito sportivo

1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport che hanno conseguito risultati a livello nazionale e internazionale, per contribuire alla diffusione della pratica sportiva e per promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito della promozione della cultura e

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Art. 17 - Interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive

1. La Giunta regionale, sentite le istituzioni universitarie competenti, la scuola regionale dello sport, le associazioni tecniche sportive specifiche, le FSN, gli EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, le Organizzazioni promozionali Paralimpiche e le Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con regolamento:

a) definisce, i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi;

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TITOLO IV - Norme di sicurezza
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Art. 18 - Tutela dei praticanti le attività sportive

1. Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione in corso di validità.

2. Si considera qualificato l'istruttore in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisic

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Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, vale la normativa nazionale in materia di sport.

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Art. 20 - Norme finanziarie

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con il piano triennale di intervento di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Agli oneri di parte corrente der

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Art. 21 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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