Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 27/04/1996, n. 24
Scarica il pdf completo | |
---|---|
[Premessa] |
|
TITOLO I |
|
Articolo 1 - Finalità1. La Regione Basilicata promuove e sostiene il turismo nelle campagne. 2. In armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria e conformemente alla legge 5 dicembre 1985 n. 730, adotta azioni programmatiche che, in linea c |
|
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristica1. Per agriturismo si intende quel complesso di attività dedite alla ricezione, ospitalità, organizzazione di attività ricreative e culturali esercitate dai soggetti di cui al successivo art. 3 in rapporto di connessione e di complementarietà alla attività agricola di coltivazione, silvicoltura e allevamento del bestiame che deve re |
|
Articolo 3 - Operatori Agrituristici1. Possono svolgere attività agrituristica tutti i soggetti di cui all'art. 2 della Legge 730/85 che si iscrivano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici. |
|
TITOLO II |
|
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici e procedure per l'iscrizione1. La Regione Basilicata istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche. 2. L'elenco è tenuto dall'Ufficio regionale competente in materia di agriturismo. 3. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici è il presupposto neces |
|
Articolo 5 - Ufficio Regionale competente per l'agriturismo1. L'Ufficio regionale competente in materia di agriturismo ha il compito di: a) tenere l'elenco degli operatori agrituristici; b) accertare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 730/85 per le iscrizioni nell'elenco e valutare la idoneità dei richiedenti a svolgere l'attività agrituristica |
|
Articolo 6 - Verifica e revoca dell'iscrizione1. I soggetti incaricati della vigilanza effettuano periodiche verifiche sul mantenimento dei requisi |
|
Articolo 7 - Commissione Regionale per l'Agriturismo1. É istituita la Commissione regionale per l'Agriturismo. Essa è competente ad esprimere pareri sui programmi annuali di agriturismo contemplati al successivo art. 12 e a esprimere pareri sui ricorsi amministrativi presentati avverso le decisioni dell'Ufficio regionale competente. 2. La Commissione regionale per l'Agriturismo è nominata con delibera della giunta Regionale ed è composta oltre che dal Dirigente dell'Ufficio Regionale c |
|
Articolo 8 - Consorzi Agrituristici1. I consorzi agrituristici di cui al precedente art. 3, comma 5, possono: a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti; b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie; c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di in |
|
TITOLO III |
|
Articolo 9 - Autorizzazione Comunale1. I soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici, per lo svolgimento delle attività, devono presentare al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione contenente: a) descrizione delle attività elencate nell'attestato d'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici; b) indicazione delle caratteristiche aziendali e degli edifici e delle aree interessate alle attività agrituristiche; |
|
Articolo 10 - Obblighi degli operatori agrituristici1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a: a) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate; b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa; |
|
Articolo 11 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di reiterate violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente art. 10. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato: |
|
TITOLO IV |
|
Articolo 12 - Programmi agrituristici1. La Giunta Regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola nazionale e comunitaria, nonché col programma regionale di sviluppo, nel rispetto delle leggi di settore che individuano p |
|
Articolo 13 - Promozione e ricerca1. La Giunta Regionale può mettere a disposizione del Dipartimento Agricoltura e Foreste fino |
|
Articolo 14 - Sistemazione di immobili per attività agrituristiche |
|
Articolo 15 - Norme igienico - sanitarie1. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico - sanitari previsti dalle vigenti disposizioni nonché dai regolamenti comunali in materia di edilizia ed igiene per le abitazioni. |
|
Articolo 16 - Presentazione delle domande1. Le domande di contributo di cui alla presente Legge debbono essere presentate al Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste a decorrere dal 60 giorno successivo alla pubblicazione del programma annuale e fino alle ore 12,00 del 90 giorno dalla medesima pubblicazione. 2. Non sono ammessi al contributo coloro che hanno compiuto i 65 anni di età. |
|
Articolo 17 - Istruttoria e misura dei contributi |
|
Articolo 18 - Erogazione contributo |
|
TITOLO V |
|
Articolo 19 - Vigilanza1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono eserci |
|
Articolo 20 - Revoca dei contributi |
|
Articolo 21 - Sanzioni1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto di relativa autorizzazione comunale &e |
|
TITOLO VI |
|
Articolo 22 - Norma finanziaria |
|
Articolo 23 - Validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in atto1. Le iscrizioni all'elenco degli operatori agrituristici e le autorizzazioni comunali per l'esercizi |
|
Articolo 24 - Attuazione degli interventi per il 1996 |
|
Articolo 25 - Abrogazioni1. Sono abrogate le LL.RR. 07 agosto 1986, n. 14; 11 dicembre 1987, n. 35; 27 aprile 1993, n. 21; 17 |
|
Articolo 26 - Pubblicazione1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore dopo la pubblicazione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della commissione UE. |
Dalla redazione
- Fisco e Previdenza
- Imposte indirette
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Agriturismo
- Alberghi e strutture ricettive
- Edilizia e immobili
Trattamento IVA costruzione, compravendita e locazione di residenze turistico alberghiere
- Stefano Baruzzi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Edilizia privata e titoli abilitativi
Cambio di destinazione d'uso di immobili e unità immobiliari
- Dino de Paolis
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Edilizia e immobili
- Abusi e reati edilizi - Condono e sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
28/11/2024
- Rivalutazione di terreni e partecipazioni entro il 2 dicembre da Italia Oggi
- Bonus edilizi, pronti i codici tributo per compensare in F24 da Italia Oggi
- Il Pnrr chiama, il Sud risponde da Italia Oggi
- Rinnovabili, sull’Italia 7 miliardi d’investimenti nel 2025 da Il Sole 24 Ore
- Comunità energetiche: oltre 450 richieste al Gse in sette mesi da Il Sole 24 Ore
- Aree dismesse, in Italia entro il 2050 ci saranno mille Kmq da recuperare da Il Sole 24 Ore