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L. R. Molise 24/03/2000, n. 21

Disciplina della procedura di impatto ambientale.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/12/2019, n. 17
- Delib.G.R. 28/12/2000, n. 1792
- L.R. 30/11/2000, n. 46

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Art. 1 - Finalità.

La Regione Molise, in attuazione della direttiva n. 85/337/CEE e della direttiva n. 97/11/CE e secondo gli atti di indirizzo di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e al D.P.C.M. 3 settembre 1999, stabilisce le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'attuazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata V.I.A., al fine di:

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Art. 2 - Definizioni.

Ai fini della presente legge si intende per:

a) committente o autorità proponente, a seconda della loro natura privata o pubblica, i soggetti che predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (di seguito

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Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale, sono soggetti alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, secondo i criteri di seguito indicati, i progetti di cui agli allegati A e B, anche nei casi in cui i progetti riflettono modificazioni, trasformazioni o ampliamenti significativi di opere esistenti, con esclusione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

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Art. 4 - Esclusioni.

1. Sono esclusi dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale:

gli interventi disposti in via d'urgenza, ai se

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Art. 5 - Autorità competente Comitato tecnico V.I.A.

1. L'autorità competente in materia di Valutazione di impatto ambientale è la Regione, attraverso l'Assessorato regionale all'ambiente, che può avvalersi, per l'istruttoria tecnica, dell'organismo individuato dal D.L. 4 dicembre 1993 n. 496, convertito nella leg

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Art. 6 - Istruttoria.

1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente.

A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta, il Comitato tecnico V.I.A. può invitare, il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria.

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare la idoneità e la completezza della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;

b) verificare la conformit&agra

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Art. 7 - Procedura V.I.A. completa.

1. Per le opere ricadenti tra quelle elencate nell'allegato A o tra quelle elencate nell'allegato B, che ricadono in aree naturali protette, il committente o l'autorità proponente presentano istanza alla Regione Molise - Assessorato regionale all'ambiente - corredata dai seguenti elaborati, in duplice copia:

a) Progetto dell'opera, redatto ad un livello di elaborazione corrispondente a "definitivo", cosi come definito dall'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, con allegata una s

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Art. 8 - Provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

N4

1. II Comitato tecnico V.I.A., sulla base dell'istruttoria tecnica, redige, entro il termine di 120 giorni dalla data di convocazione, un rapporto sull'impatto ambientale atteso dalla re

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Art. 9 - Procedura di verifica Screening.

1. Per i progetti di cui all'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette, il committente o l'autorità proponente richiede la verifica (Screening) presentando regolare istanza all'Assessorato regionale all'ambiente, corredata dai seguenti elaborati, in duplice copia:

a) Elaborato di descrizione dell'opera comprendente in particolare:

- descrizione del progetto preliminare con la indicazione dei parametri dimensionali e strutturali;

- localizzazione dell'opera, con la descrizione delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di;

- costruzione e funzionamento;

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Art. 10 - Procedura della fase preliminare scoping.

1. Il committente o l'autorità proponente che intende richiedere l'avvio di una fase preliminare volta a definire le informazioni che devono essere fornite con lo Studio di impatto ambientale (S.I.A.), presenta una richiesta all'autorità competente, corredata da un documento in cui siano sinteticamente descritti:

- il tipo di progetto che si intende realizzare;

- le caratteristiche e le motivazioni dell'opera (il livello di progettazione deve essere quello preliminare previsto dall'art. 16, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109);

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Art. 11 - Misure di pubblicità e partecipazione al provvedimento.

1. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7, il committente o l'autorità proponente provvede, a proprie spese, alla pubblicazione sul quotidiano a maggiore diffusione nella Regione di un annunzio nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) l'annunzio deve avere un formato non inferiore a sei moduli e deve essere collocato in maniera evidente nella pagina di cronaca della Provincia interessata;

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Art. 12 - Studio di impatto ambientale S.I.A.

1. Lo Studio di impatto ambientale è predisposto a spese e cura del committente o dell'autorità proponente secondo le indicazioni riportate nell'allegato C e deve contenere, anche in seguito agli esiti della fase di scoping, almeno le seguenti informazioni:

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Art. 13 - Procedure di progetti con impatti ambientali a carattere interregionale.

1. Nel caso di progetti di opere o interventi sottoposti a V.I.A., che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l'Assessorato regi

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Art. 14 - Spese istruttorie.

1. Le spese per l'istruttoria relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale sono a carico del committente o

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Art. 15 - Attività di ricerca e di sperimentazione.

L'Amministrazione regionale promuove ricerche e sperimentazioni in materia di impatto ambientale avvalendosi, se necessari

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Art. 16 - Diffusione della cultura sull'ambiente.

L'Amministrazione regionale diffonde i dati degli studi promossi ai sensi del precedente art. 15 e promuove la diffusione

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Art. 17 - Strumenti informativi.

L'Amministrazione regionale provvede alla costituzione di un sistema informativo finalizzato alla Valutazione dell'impatto

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Art. 18 - Rapporto sullo stato dell'ambiente.

Entro un anno dalla costituzione del sistema informativo di cui al precedente art. l7 e, successivamente, con frequenza an

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Art. 19 - Sanzioni.

1. Qualora, durante la costruzione o l'esercizio delle opere soggette a V.I.A., vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati ai sensi della legge medesima ovvero variazioni ai progetti che possano comportare significa

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Art. 20 - Modifiche degli allegati.

1. Gli allegati A e B della presente legge possono essere integrati con atto del Consiglio regionale, da pubblicare sul Bo

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Art. 21 - Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'

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Allegato A - Elenco delle tipologie progettuali

(Art. 3, comma 2)


a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.

c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.

d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore a 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petro

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Allegato B - Elenco delle tipologie progettuali

di cui all'art. 3 comma 3 e 4


1. Agricoltura:

a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.;

b) iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.;

c) impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg.) 750, posti scrofe;

d) progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha.;

e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.;

f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2. Industria energetica ed estrattiva:

a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore a 20 km.;

e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

f) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 km;

g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.N2

3. Lavorazione dei metalli:

a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellat

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Allegato C - Informazioni

di cui all'articolo 12, comma 1


1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle qua

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Allegato D - Elementi di verifica

di cui all'articolo 9, comma 4


1. Caratteristiche.

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) [1];

- utilizzazione delle risorse naturali;

- produzione di rifiuti;

- inquinamento e disturbi

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