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Sent. C. Cass. civ. 09/04/1998, n. 3687

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione a tempo (vacazioni) - Presupposti - Valore indeterminabile della causa - Necessità - determinabilità anche mediante consulenza tecnica. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Contribuzione previdenziale - Mancata applicazione di sgravi contributivi - Consulenza tecnica per la quantificazione sulla base di molteplici operazioni contabili - Compenso del consulente - determinazione.

1. Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessaria la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (

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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Bari in funzione di giudice del lavoro, nei confronti […], la […], chiedeva che, previ idonei accertamenti, fosse condannato il predetto Istituto alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate a causa del mancato godimento della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Pretore disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, al fine di determinare l'importo relativo agli sgravi contributivi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali delle imprese operanti nel Mezzogiorno, in ipotesi fruibili dalla ricorrente, con riferimento alla sede centrale di […]ed agli stabilimenti di […] della [&he

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 7 d.P.R. 27 luglio 1988, n.352, nonché dell'art. 5 della legge 8 luglio 1981, n. 819;

insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 111 Cost.) deduce che:

l'art. 1 del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 statuisce che: "Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo.... per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare il criterio predetto, gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni";

tale norma regola il presupposto fondamentale per poter poi procedere al calcolo degli onorari per la consulenza tecnica d'ufficio, in base a due criteri distinti: quello a percentuale per le cause di valore determinato e quello del tempo impiegato e del numero delle vacazioni se la causa è di valore indeterminato;

[…], nella memoria difensiva, aveva evidenziato questo presupposto sostenendo che, trattandosi di causa di valore indeterminato, come si evince dalla domanda attorea e dall'incontestata competenza del pretore del lavoro, non si poteva far ricorso ai criteri stabiliti dall'art. 2 del d.P.R. n. 820 del 1983. 2 - Il Tribunale ha ritenuto doversi applicare l'art. 2 del d.P.R. n. 820 del 1983, così come prospettato e richiesto dal […], ma non risulta chiaro come sia addivenuto a questa conclusione;

infatti, da una parte riconosce che la consulenza ha avuto per oggetto l'analisi di documentazione previdenziale, nonché, seppure a titolo descrittivo, delle attività produttive e del risultato finale delle stesse, e dall'altro nega l'applicazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 820 del 1983, che disciplina il calcolo degli onorari "per

la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali...".

3 - Infine, dalla motivazione del Tribunale non emerge quell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell'incarico, trattandosi al contrario, a tutto voler concedere, di difficoltà e complessità che superano l

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato;

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