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Sent. C. Cass. civ. 26/08/1975, n. 3016

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LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - AUSILIARI E SOSTITUTI - CONDOTTA COLPOSA DELL'AUSILIARIO - responsabilità DEL PROFESSIONISTA - NEI RAPPORTI ESTERNI - SUSSISTENZA - responsabilità DELLO STESSO AUSILIARIO - NEI RAPPORTI INTERNI - RILEVANZA.
Il principio, fissato dall'art. 2232 cod. civ., della responsabilità del professionista per l'operato dell'ausiliario, della cui collaborazione si avvalga nell'espletamento dell'incarico, non esclude che, nei rapporti interni, l'ausiliario possa essere chiamato a rispondere nei confronti del professionista, secondo le norme generali sulla responsabilità per fatto illecito, in ordine ai danni da evento ricollegabile ad una sua condotta colposa nell'esecuzione delle mansioni affidategli.

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