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Sent. C. Cass. civ. 10/04/2015, n. 7338

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Fisco e previdenza - Agevolazioni per la prima casa - Acquisti plurimi - Conservazione del beneficio - Condizioni.

In caso di acquisti plurimi, ai fini della conservazione del beneficio sull’acquisto della prima casa, il contribuente ha l’onere di comprovare - in riferim

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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

La CTR di Venezia ha respinto l'appello di P.E. - appello proposto contro la sentenza n. 119/04/2010 della CTP di Treviso che aveva pure respinto il ricorso della predetta contribuente ed ha così confermato l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni afferente ad imposta registro, ipotecaria e catastale su atto di vendita di data 4.8.2004 di un immobile sito in Conegliano da adibire a prima casa di abitazione, avviso fondato sulla revoca dell'agevolazione per

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MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo dell'impugnazione.

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del comma 4, della nota II bis all'arti della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) la parte ricorrente si duole che il giudicante, pur avendo correttamente ricostruito la cronologia, di cui si è detto, degli acquisti e delle rivendite degli immobili, abbia ritenuto che si fosse maturata la decadenza della agevolazione goduta in relazione al primo di detti acquisti - nella sostanza - per il solo fatto che la parte contribuente non avesse trasferito la propria

residenza nel secondo immobile acquistato prima di rivenderlo al fine di riacquistarne uno nuovo e ciò per quanto la legge non preveda come requisito necessario l'effettiva adibizione ad abitazione principale dell'immobile successivamente acquisito, ritenendo sufficiente la dichiarazione di volerlo adibire ad abitazione e dovendosi comunque considerare che detta intenzione si era maturata - nella concreta fattispecie - a mezzo dell'adibizione ad abitazione principale, con acquisto della residenza, dell'ultimo degli immobili acquistati.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Conviene muovere dal testo della norma qui in considerazione, nella lettera vigente all'epoca del primo degli acquisti considerati:

"II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situat

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P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giud

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