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Sent. C. Cass. pen. 05/03/2009, n. 9922

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1. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Variante alla progettazione originaria - Nozione 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Variante - Spostamento della localizzazione di un manufatto
1. Non tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e queste si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato (come accade, ad esempio, nelle ipotesi di: sensibile spostamento della localizzazione del manufatto, aumento del numero dei piani, creazione di un piano seminterrato, modifica del prospetto esterno etc.). La nozione di «variante», pertanto, deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all’originario progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato. 2. Quanto allo spostamento della localizzazione di un manufatto, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto natura di variante edilizia: alla parziale rilocalizzazione di un capannone industriale, ottenuta con traslazione e rotazione, tale da contenere la modifica della nuova sagoma a terra dell’edificio entro il cinquanta per cento dell’originaria localizzazione; ad una lieve traslazione verso l’interno di uno dei corpi di fabbrica già autorizzati, ove non sia ravvisabile un’alterazione del disegno globale ispiratore del progetto; ad un modesto spostamento planimetrico, risultando irrilevante a tal fine la necessità di un nuovo nulla osta paesistico.

Ved. C. Stato V 11 maggio 1989 n. 272. Ved. C. Stato V 22 gennaio 2003 n. 249.

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