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L. 15/03/1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 15/05/1997, n. 127
- L. 16/06/1998, n. 191
- L. 08/03/1999, n. 50
- L. 24/11/2000, n. 340
- L. 29/07/2003, n. 229
- D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82
- L. 28/11/2005, n. 246
- L. 29/07/2010, n. 120
- D. Leg.vo 25/11/2016, n. 219
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CAPO I
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Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, «entro il 31 marzo 1998» N2 uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affa

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Art. 2.

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando &egr

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Art. 3.

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali terri

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Art. 4.

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 21 della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e de

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Art. 5.

1. É istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

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Art. 6.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo

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Art. 7.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e il Ministro dei tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasfe

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Art. 8.

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti i tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le quest

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Art. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato

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Art. 10.

1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo

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CAPO II
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Art. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, "entro il 31 luglio 1999"N4, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) nazionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, "le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate"N1 direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e nazionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e

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Art. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi N2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi u

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Art. 13.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanz

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Art. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

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Art. 15.

1. N13

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Art. 16.

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione dell

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Art. 17.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimenta

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Art. 18.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo liv

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Art. 19.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi rifl

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CAPO III
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Art. 20.

N7

1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, N8 volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.N9

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; N12

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

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Art. 20-bis.

N3

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Art. 20-ter.

N12

1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di

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CAPO IV
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Art. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo r

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Art. 22.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. N2Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campan

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Allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 8)

N6

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;

legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;

legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;

legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;

decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 27 ottobre 1992;

legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;

legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.

2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

legge 24 aprile 1941, n. 392, ;

legge 25 giugno 1956, n. 702;

legge 15 febbraio 1957, n. 26, .

3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7; comma 6,

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27. N6

4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:

decreto legislativo 7 maggio 1948, n, 860,

legge 18 dicembre 1973, n. 836, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513; legge 26 luglio 1978, n. 417, N6

5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178. N6

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,

legge 29 ottobre 1991, n. 358,

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

legge 23 dicembre 1994, n. 724,

7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive. modificazioni; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:

legge 9 gennaio 1991, n.9,

9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:

regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285,

testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,

legge 24 gennaio 1977, n. 7;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, N6

10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269,

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989;

decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. N10

11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivo di messa a terra, di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,

legge 5 marzo 1990, n.46,

decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,

12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. N10

13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:

articoli 54 e 55 del codice della navigazione.

14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

legge 26 luglio 1965, n. 966, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,

legge 7 dicembre 1984, n. 818,

15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):

regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:

legge 30 dicembre 1991, n. 412.

17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:

codice civile, articoli 12, 16 e 17;

disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;

legge 5 giugno 1850, n. 1037,

regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

legge 21 giugno 1896, n. 218,

regio decreto 26 luglio 1896, n. 361,

legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65,

18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità "e altre procedure connesse" N5:

legge 25 giugno 1865, n. 2359,

legge 22 ottobre 1971, n. 865,

19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,

legge 6 febbraio 1985, n. 15,

legge 22 dicembre 1990, n. 401;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 30 dicembre 1986, n. 943,

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, N6

21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:

articolo 37 del codice della navigazione.

22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:

norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,

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