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D. P.R. 03/07/2003, n. 227

Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifi

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Art. 1. - Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Min

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Art. 2. - Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefìci ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

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Art. 3. - Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Tale ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato, con decreto del Ministro, da adottare su proposta del Capo di Gabinetto, in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o più vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Può essere, altresì, nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica. Possono essere, altresì, nominati dal Ministro non più di otto Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza. “Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca degli uffici di diretta collaborazione, di cui al presente articolo, è assegnato un posto di funzione di livello dirigenziale gene

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Art. 4. - Servizio per il controllo interno

1. Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.

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Art. 5. - Personale degli uffici di diretta collaborazione

N4

1. N2 Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) è stabilito complessivamente in duecentotrenta unità. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che è collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, po

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Art. 6. - Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il capo dell'ufficio del coordinamento legislativo ed i capi delle due sezioni del predetto ufficio son

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Art. 7. - Trattamento economico

1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

2. Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, ai capi delle due sezioni del predetto Ufficio, al vice capo di Gabinetto, al responsabile della segreteria tecnica del Ministro, al capo della segreteria del Ministro, al capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 2, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati a

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Art. 8. - Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto.

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Art. 9. - Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato

1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono nominati, rispettivamente, dai Vice Ministri

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Art. 10. - Ufficio del Vice Ministro

1. In aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo 9, comma 2, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici uni

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Art. 11. - Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e di servizi e pe

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Art. 12. - Norme transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1, 2, 3, primo periodo, e 4 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livell

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