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D. Leg.vo 19/09/1994, n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il presente decreto è stato abrogato dalla data di entrata in vigore (15.5.2008) del D.Leg.vo del 09/04/2008 n.81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ad eccezione delle disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, (nei riguardi cioè delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi), in vigore fino al 15.5.2009, data limite entro cui è prevista l'emanazione di appositi decreti ministeriali.Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle LL. 608/96, 422/2000, 39/2002, 14/2003, del 18/04/2005 n.62, del 27/12/2006 n.296, del 03/08/2007 n.123, dal D.Min.Lav.Prev.Soc. del 12/11/99, del 04/02/2008, dal D.Min.Lavoro del 26/02/2004, dai D.Leg.vi 758/94, 242/96, 359/99, 66/2000, 25/2002, 195/2003, 233/2003, 235/2003, 195/2006, 257/2006, del 19/11/2007 n.257 e dall'Avviso di rettifica ed Errata corrige in G.U. 9.4.2002, n. 83.
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[Premessa]


Il presente decreto è stato abrogato dalla data di entrata in vigore (15.5.2008) del D.Leg.vo del 09/04/2008 n.81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ad eccezione delle disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, (nei riguardi cioè delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza p

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Titolo I


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Capo I - Disposizioni generali


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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

N37 "2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile nonché nell'ambito delle s

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Art. 2. - Definizioni

"1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società e degli enti stessi e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in g

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Art. 3. - Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non é possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

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Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

«1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro»N16

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;M1

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento é custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

4. Il datore di lavoro :

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;M2

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;M3

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

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Art. 5. - Obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

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Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principì generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scel

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Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera

N31 "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:"

a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affi

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Capo II - Servizio di prevenzione e protezione


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Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis»,N20 previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività sv

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Art. 8-bis - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni

N20 «1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit&agra

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Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

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Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui a

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Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

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Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso


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Art. 12. - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

" b) designa preventivament

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Art. 13. - Prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, R i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lav

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Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si al

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Art. 15. - Pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assi

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Capo IV - Sorveglianza sanitaria


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Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria é effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

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Art. 17. - Il medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sa

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Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori


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Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza

1. In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza é eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. "Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori".

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Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

1. Il rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

c) é consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

d) é consultato

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Art. 20. - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funz

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Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori


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Art. 21. - Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in gener

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Art. 22. - Formazione dei lavoratori

"1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni." N3

2. La formazione deve avvenire in occasione:

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Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione


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Art. 23. - Vigilanza

"1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro é svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome

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Art. 24. - Informazione, consulenza, assistenza

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto sup

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Art. 25. - Coordinamento

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della pr

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Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

1. L'art. 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:

"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa é presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed é composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;

b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

" d) Il Direttore generale competente del Ministero della sanità e un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio e artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;"

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Art. 27. - Comitati regionali di coordinamento

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore d

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Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione co

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Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali


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Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.

2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assic

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Titolo II - Luoghi di lavoro


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Art. 30. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque acce

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Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute

"1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o

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Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) le vie di ci

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Art. 33. - Adeguamenti di norme

1. L'art. 13 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Vie e uscite di emergenza). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

"c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio)." N3

2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. "L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non é richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;" N3

7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.

8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito é vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelli girevoli su asse centrale.

9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

"12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza." N3

13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.".

2. L'art. 14 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Porte e portoni). - 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino "pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio"N3 e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte é la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m "0,80;" N3

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

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Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro


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Art. 34. - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

a) a

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Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte."Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".N6

3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.

"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura."N6

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Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

"2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.".N6

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, "stabilisce"N6 modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.

4. Nell'art. 52 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente comma:

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54580 1030471
«Art. 36-bis - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

N19 "1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, all

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54580 1030472
Art. 36-ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli

N19 "1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile

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54580 1030473
Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi

N19 "1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lav

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54580 1030474
Art. 36-quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

N19 "1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sic

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54580 1030475
Art. 37. - Informazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapport

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54580 1030476
Art. 38. - Formazione ed addestramento

1. Il datore di lavoro si assicura che:

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54580 1030477
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

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54580 1030478
Titolo IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale


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54580 1030479
Art. 40. - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento

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54580 1030480
Art. 41. - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridott

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54580 1030481
Art. 42. - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 475.R

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54580 1030482
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raff

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54580 1030483
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.

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54580 1030484
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previ

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54580 1030485
Art. 46. - Norma transitoria

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalv

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54580 1030486
Titolo V - Movimentazione manuale dei carichi


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54580 1030487
Art. 47. - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi,

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54580 1030488
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora n

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54580 1030489
Art. 49. - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

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54580 1030490
Titolo V-bis - «PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: RUMORE»


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54580 1030491
Capo I - Disposizioni generali


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54580 1030492
"Art. 49-bis. - Campo di applicazione

N26 1. Il presente titolo determina i

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54580 1030493
"Art. 49-ter. - Definizioni

N26 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

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54580 1030494
"Art. 49-quater. - Valori limite di esposizione e valori di azione

N26 1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

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54580 1030495
Capo II - Obblighi del datore di lavoro


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54580 1030496
"Art. 49-quinquies. - Valutazione del rischio

N26 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

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54580 1030497
"Art. 49-sexies. - Misure di prevenzione e protezione

N26 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il mi

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54580 1030498
"Art. 49-septies. - Uso dei dispositivi di protezione individuali

N26 1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle d

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54580 1030499
"Art. 49-octies. - Misure per la limitazione dell'esposizione

N26 1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei va

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54580 1030500
"Art. 49-nonies. - Informazione e formazione dei lavoratori

N26 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

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54580 1030501
"Art. 49-decies. - Sorveglianza sanitaria

N26 1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.

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54580 1030502
"Art. 49-undecies. - Deroghe

N26 1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositi

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54580 1030503
"Art. 49-duodecies. - Linee guida

N26 1. La Conferenza permanente per i

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54580 1030504
«TITOLO V-TER - PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI

N34

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54580 1030505
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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54580 1030506
Art. 49-terdecies - Campo di applicazione

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e

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54580 1030507
Art. 49-quaterdecies - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:

a) «campi elettromagnetici»: c

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54580 1030508
Art. 49-quindecies - Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera A, tabella 1.

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54580 1030509
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO


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54580 1030510
Art. 49-sexiesdecies - Identificazione dell’esposizione e valutazioni dei rischi

1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in confonnità alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.

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54580 1030511
Art. 49-septiesdecies - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

2. A seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza,

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54580 1030512
Art. 49-octiesdecies - Informazione e formazione dei lavoratori

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei risc

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54580 1030513
Art. 49-noviesdecies - Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 e dall’articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono s

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54580 1030514
Art. 49-vicies - Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 49-noviesdecies, comma

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54580 1030515
Titolo VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali


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54580 1030516
Art. 50. - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2

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54580 1030517
Art. 51. - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) vide

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54580 1030518
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro c

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54580 1030519
Art. 53. - Organizzazione del lavoro

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminal

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54580 1030520
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

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54580 1030521
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti a una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore é sottoposto ad esami specialistici.

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54580 1030522
Art. 56. - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

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54580 1030523
Art. 57. - Consultazione e partecipazione

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei

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54580 1030524
Art. 58. - Adeguamento alle norme

"1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere confo

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54580 1030525
Art. 59. - Caratteristiche tecniche

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industr

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54580 1030526
«TITOLO VI-BIS - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO


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54580 1030527
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


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54580 1030528
Art. 59-bis. - Campo di applicazione

N28 1. Fermo restando quanto previsto

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54580 1030529
Art. 59-ter. - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

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54580 1030530
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO


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54580 1030531
Art. 59-quater. - Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche

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54580 1030532
Art. 59-quinquies. - Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole

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54580 1030533
Art. 59-sexies. - Notifica

1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descriz

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54580 1030534
Art. 59-septies. - Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all’articolo 59-bis, l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 59-decies, in particolare medi

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54580 1030535
Art. 59-octies. - Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1)

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54580 1030536
Art. 59-nonies. - Controllo dell’esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

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54580 1030537
Art. 59-decies. - Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore li

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54580 1030538
Art. 59-undecies. - Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che l’esposizione dei lavor

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54580 1030539
Art. 59-duodecies. - Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la

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54580 1030540
Art. 59-terdecies. - Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

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54580 1030541
Art. 59-quaterdecies. - Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le co

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54580 1030542
Art. 59-quinquiesdecies. - Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando l’articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

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54580 1030543
Art. 59-sexiesdecies. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di la

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54580 1030544
Art. 59-septiesdecies. - Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenut

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54580 1030545
Titolo VII - "Protezione da agenti cancerogeni mutageni"


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54580 1030546
Capo I - Disposizioni generali


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54580 1030547
Art. 60. - Campo di applicazione

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54580 1030548
Art. 61. - Definizioni

" 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52

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54580 1030549
Capo II - Obblighi del datore di lavoro


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54580 1030550
Art. 62. - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno "o mutageno"N7 sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò &ea

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54580 1030551
Art. 63. - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni "o mutageni"N7 , i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, "comma 2." N3

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, di quantitativi di agenti cancerogeni "o mutageni"N7 prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacit

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54580 1030552
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni "o mutageni"N7 non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni "o mutageni"N7 in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

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54580 1030553
Art. 65. - Misure igieniche

1. Il datore di lavoro:

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54580 1030554
Art. 66. - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni "o mutageni"N7 presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi p

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54580 1030555
Art. 67. - Esposizione non prevedibile

1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misu

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54580 1030556
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente

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54580 1030557
Capo III - Sorveglianza sanitaria


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54580 1030558
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competete, adotta misure preventive e protettive per singo

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54580 1030559
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

" - 1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.

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54580 1030560
Art. 71. - Registrazione dei tumori

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

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54580 1030561
Art. 72. - Adeguamenti normativi

" - 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del dec

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54580 1030562
Titolo VII-bis - Protezione da agenti chimici

N14

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Art. 72-bis (Campo di applicazione).

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

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54580 1030564
Art. 72-ter (Definizioni).

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classifica

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54580 1030565
Art. 72-quater (Valutazione dei rischi).

1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;

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Art. 72-quinquies (Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

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Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

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54580 1030568
Art. 72-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

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Art. 72-octies (Informazione e formazione per i lavoratori).

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni

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Art. 72-novies (Divieti).

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.

2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.

3

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Art. 72-decies (Sorveglianza sanitaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

b) periodicamente, di norma una volta

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54580 1030572
Art. 72-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio).

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di ris

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54580 1030573
Art. 72-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori).

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi d

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54580 1030574
Art. 72-terdecies (Adeguamenti normativi).

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istit

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54580 1030575
Titolo VIII - Protezione da agenti biologici


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54580 1030576
Capo I


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54580 1030577
Art. 73. - Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi &ea

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54580 1030578
Art. 74. - Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:

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54580 1030579
Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

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54580 1030580
Art. 76. - Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 e 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

a) il no

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54580 1030581
Art. 77. - Autorizzazioni

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.

2. La richiesta di autorizzazione é corredata da:

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54580 1030582
Capo II - Obblighi del datore di lavoro


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Art. 78. - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

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54580 1030584
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

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54580 1030585
Art. 80. - Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

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54580 1030586
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibi

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54580 1030587
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.

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54580 1030588
Art. 83. - Misure specifiche per i processi industriali

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali co

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54580 1030589
Art. 84. - Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3

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54580 1030590
Art. 85. - Informazioni e formazione

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) i rischi

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54580 1030591
Capo III - Sorveglianza sanitaria


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54580 1030592
Art. 86. - Prevenzione e controllo

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei

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54580 1030593
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

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54580 1030594
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di decesso

1. Presso l'ISPESL é tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

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54580 1030595
"Titolo VIII-bis - Protezione da atmosfere esplosive


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54580 1030596
Capo I - Disposizioni generali


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54580 1030597
Art. 88-bis. - Campo di applicazione

N21 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.

2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente

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54580 1030598
Art. 88-ter. - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'a

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54580 1030599
Capo II - Obblighi del datore di lavoro


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54580 1030600
Art. 88-quater. - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecni

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54580 1030601
Art. 88-quinquies. - Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

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54580 1030602
Art. 88-sexies. - Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'art

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54580 1030603
Art. 88-septies. - Coordinamento

1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di l

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54580 1030604
Art. 88-octies. - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono forma

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54580 1030605
Art. 88-novies. - Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

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54580 1030606
Art. 88-decies. - Termini per l'adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte sa

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54580 1030607
Art. 88-undecies. - Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate c

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54580 1030608
Titolo IX - Sanzioni


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54580 1030609
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

"1. Il datore di lavoro é punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; «49-quinquies, commi 1 e 6» N26 «49-sexiesdecies, commi 1 e 6» N33 «59-quinquies, commi 1 e 3;» N29 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.

2. I datori di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre mili

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54580 1030610
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti

"1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni p

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54580 1030611
Art. 91. - "Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori" N3

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, é punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda

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54580 1030612
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente

1. Il medico competente é punito:

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54580 1030613
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

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54580 1030614
Art. 94. - Violazioni amministrative

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, é punito co

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54580 1030615
Titolo X - Disposizioni transitorie e finali


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54580 1030616
Art. 95. - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il dat

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54580 1030617
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4

1. É fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla da

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54580 1030618
Art. 96-bis. Attuazione degli obblighi

"1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 é

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54580 1030619
Art. 97. - Obblighi d'informazione

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:

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54580 1030620
Art. 98. - Norma finale

1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni

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Allegato I


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I.0

Casi in cui é consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)

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54580 1030623
Allegato II - Prescrizione di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro


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54580 1030624
1. Rilevazione e lotta antincendio

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chi

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54580 1030625
2. Locali adibiti al pronto soccorso.

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccors

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54580 1030626
(Allegato III)



Rischi fisici



MECCANICI

termici


RADIAZIONI




Cadute dall'alto

Urti, colpi,

impatti, com- pressioni

Punture, tagli, abrasioni


Vibra-zioni

Scivolamen-ti, cadute

a livello


Calore, fiamme


Freddo


ELET-TRICI


Non

ionizzanti


Ionizzanti


P


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54580 1030627
Allegato IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale


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54580 1030628
Dispositivi di protezione della testa.

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie va

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030629
Dispositivi di protezione dell'udito.

- Palline e tappi per le orecchie;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030630
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.

- Occhiali a stanghette;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;

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Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.

- Guanti:

contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tag

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54580 1030633
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;

- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.

- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

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54580 1030634
Allegato V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale


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54580 1030635
1. Protezione del capo (protezione del cranio)
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54580 1030636
"Elmetti" N3 di protezione.

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;

- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grand

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54580 1030637
2. Protezione del piede.
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54580 1030638
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;

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54580 1030639
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;

- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonch&

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54580 1030640
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.

- Lavori sui tetti.

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54580 1030641
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.

- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.

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54580 1030642
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

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54580 1030643
3. Protezione degli occhi o del volto.
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54580 1030644
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;

- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;

- L

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54580 1030645
4. Protezione delle vie respiratorie.
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54580 1030646
Autorespiratori.

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno;

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54580 1030647
5. Protezione dell'udito.
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54580 1030648
Otoprotettori.

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;

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54580 1030649
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
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54580 1030650
Indumenti protettivi.

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

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54580 1030651
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.

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54580 1030652
Grembiuli di cuoio.

- Saldatura;

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54580 1030653
Bracciali.

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

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54580 1030654
Guanti.

- Saldatura;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030655
Guanti a maglia metallica.

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030656
7. Indumenti di protezione contro le intemperie.

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

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54580 1030657
8. "Indumenti" N3 fosforescenti.

- Lavori in cui é necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030658
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza).

- Lavori su impalcature;

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54580 1030659
10. Attacco di sicurezza con corda.

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;

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54580 1030660
11. Protezione dell'epidermide.

- Manipolazione di emulsioni;

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54580 1030661
Allegato VI - Elementi di riferimento


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54580 1030662
1. Caratteristiche del carico.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

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54580 1030663
2. Sforzo fisico richiesto.

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

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54580 1030664
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

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54580 1030665
4. Esigenze connesse all'attività.

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o pi&ugra

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54580 1030666
Fattori individuali di rischio

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

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54580 1030667
"ALLEGATO VI-BIS - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI

(previsto dall’art. 49-quindecies)

N35

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici:

Corrente di contatto (Ic). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto è espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico può essere caricato dal campo.

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54580 1030668
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

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54580 1030669
Tabella 1 - Valori limite di esposizione (art. 49-quindecies, comma 1)


Tutte le condizioni devono essere rispettate.


Intervallo di frequenza

Densità di corrente per corpo e tronco J (mA/m²) (rms)

SAR mediato sul corpo intero (W/kg)

SAR localizzato (corpo e tronco) (W/kg)

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54580 1030670
B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione sec

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54580 1030671
Tabella 2 - Valori di azione (art. 49-quindecies, comma 2)

[valori efficaci (rms) imperturbati]"


Intervallo di frequenza

Intensità di campo elettrico
E (V/m)

Intensità di campo magnetico
H (A/m)

Induzione magnetica B (μT)

Densità di potenza di onda piena Seg (W/m²)

Corrente di contatto
Ie (mA)

Corrente indotta attraverso gli arti
IL (mA)

0-1Hz

/

1,63 x 105

2 x 105

/

1,0

/

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54580 1030672
Allegato VII - Prescrizioni minime


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54580 1030673
Osservazione preliminare.

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del tito

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54580 1030674
1. Attrezzature.


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54580 1030675
a) Osservazione generale.

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030676
b) Schermo.

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030677
c) Tastiera.

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale

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54580 1030678
d) Piano di lavoro.

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e per

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54580 1030679
e) Sedile di lavoro.

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movim

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54580 1030680
"2. Ambiente


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54580 1030681
a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per

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54580 1030682
b) Illuminazione

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'ill

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54580 1030683
c) Riflessi e abbagliamenti

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre

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54580 1030684
d) Rumore

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in conside

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54580 1030685
e) Calore

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che pos

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54580 1030686
f) Radiazioni

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono esse

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54580 1030687
g) Umidità

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

3. Interfaccia elaboratore/uomo

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54580 1030688
Allegato VIII -ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

N7 (art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a) )

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54580 1030689
"Allegato VIII-bis

(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)


VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome agente

EINECS (1)

CAS (2)

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54580 1030690
"Allegato VIII-ter - (art. 72-ter, comma 1, lettera d))


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54580 1030691
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE"

N27

EINECS (1)

CAS (2)

NOME AGENTE

VALORI LIMITE

NOTAZIONE (3)




8 ore (4)


Breve Termine (5)






mg/m³ (6)

ppm (7)

mg/m³ (6)

ppm (7)










200-467-2

60-29-7

Dietiletere

308

100

616

200

-

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

-

-


200-663-8

67-66-3

Cloroformio

10

2

-

-

Pelle

200-756-3

71-55-6

Tricloroetano 1,1,1-

555

100

1110

200

-

200-834-7

75-04-7

Etilammina

9,4

5

-

-

-

200-863-5

75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412

100

-

-

Pelle

200-870-3

75-44-5

Fosgene

0,08

0,02

0,4

0,1

-

200-871-9

75-45-6

Clorodifluorometano

3600

1000

-

-

-

201-159-0

78-93-3

Butanone

600

200

900

300

-

201-176-3

79-09-4

Acido propionico

31

10

62

20

-

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54580 1030692
"Secondo elenco di VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (articolo 72-ter, comma 1, lettera d) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626)"

N36


EINECS (1)


CAS (2)


NOME DELL’AGENTE CHIMICO


VALORE LIMITE


NOTAZIONE (3)




8 ore (4)

Breve

Termine (5)





mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)


200-193-3

54-11-5

Nicotina

0,5

-

-

-

Pelle

200-579-1

64-18-6

Acido formico

9

5

-

-

-

200-659-6

67-56-1

Metanolo

260

200

-

-

Pelle

200-830-5

75-00-3

Cloroetano

268

100

-

-

Pelle

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54580 1030693
Allegato VIII-quater - (art. 72-ter, comma 1, lettera e))


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030694
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
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54580 1030695
Piombo e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risul

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54580 1030696
Allegato VIII-quinquies - (art. 72-novies, comma 1)


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030697
DIVIETI
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54580 1030698
a) Agenti chimici

N. EINECS (1)

N. CAS (2)

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030699
b) Attività lavorative: Nessuna


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030700
Allegato VIII-sexies - (art. 72-sexies, comma 2)

UNI EN 481:1994 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

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54580 1030701
Allegato IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

1. Attività in industrie alimentari.

2. Attività

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54580 1030702
Allegato X - Segnale di rischio biologico


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030703
Allegato XI - Elenco degli agenti biologici classificati


N13 1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti, di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente, modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente, implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno, che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali Indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni della cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile.


Agente biologico

Classificazione

Rilievi

---

---

---

Actinobacillus actinomycetemcomitans

2


Actinomadura madurae

2


Actinomadura pelletieri

2


Actinomyces gereneseriae

2


Actinomycee israelli

2


Actinomyces pyogenes

2


Actinomyces spp

2


Arcanobacterium haemolyticum (Corynebaderium haemolyticum)

2


Bacillus anthracis

3


Bacteroides fragilis

2


Bartonella bacilliformis

2


Bartonella (Rochalimea) spp

2


Bartonella quintana (Rochalimea quintana)

2.


Bordetella bronchiseptica

2


Bordetella parapertussis

2


Bordetella pertussis

2

V

Borrelia burgdorferi

2


Borrelia duttonii

2


Borrelia recurrentis

2


Borrelia spp

2


Brucella abortus

3


Brucella canis

3


Brucella melitensis

3


Brucella suis

3


Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)

3


Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei)

3


Campylobacter fetus

2


Campylobacter jejuni

2


Campylobacter spp

2


Cardiobacterium hominis

2


Chiamydia pneumoniae

2


Chiamydia trachomatis

2


Chlamydia psittaci (ceppi aviari)

3


Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)

2


Clostridium botulinum

2

T

Clostridium perfringens

2


Clostridium tetani

2

T, V

Clostridium spp

2


Corynebacterium diphtheriae

2

T, V

Corynebacterium minutissimum

2


Corynebacterium pseudotuberculosis

2


Corynebacterium spp

2


Coxiella burnetii

3


Edwardsiella tarda

2


Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2


Ehrlichia spp

2


Eikenella corrodens

2


Enterobacter aerogenes/cloacae

2


Enterobacter spp

2


Enterococcus spp

2


Erysipelothrix rhusiopathiae

2


Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)

2


Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es.157:H7 oppure O103)

3 (**)

T

Flavobacterium meningosepticum

2


Fluoribacter bozemanii (Legionella)

2


Francisella tularensis (Tipo A)

3


Francisella tularensis (Tipo B)

2


Fusobacterium necrophorum

2


Gardnerella vaginalis

2


Haemophilus ducreyi

2


Haemophilus influenzae

2

v

Haemophilus spp

2


Helicobacter pylori

2


Klebsiella oxytoca

2


Klebsiella pneumoniae

2


Klebsiella spp

2


Legionella pneumophila

2


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030704
Allegato XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

Nota preliminare:

Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.


tabella

A.

B.

Misure di contenimento

Livelli di contenimento


2

3

4





  1. La zona di lavoro deve essere separata da

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030705
Allegato XIII - Specifiche per processi industriali
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030706
Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030707
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.


tabella

Misure di contenimento

Livelli di contenimento


2

3

4





  1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dell'ambiente

Si

Si

Si

  1. I gas di scarico del sistema chiuso devo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
54580 1030708
"a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:

1) scale aeree ad inclinazione variabile;

2) ponti mobili sviluppabili su carro;

3) ponti sospesi muniti di argano;

4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;

5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;

6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;

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b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.


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0. Osservazione preliminare.

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavo

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1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

a) mediante una

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2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

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«2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.

N25 2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di

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«Allegato XV-bis - (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c) RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

N23

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Osservazione preliminare.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di

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1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di prote

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2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

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Allegato XV-ter - (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)


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A. - PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

N23

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Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

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1. Provvedimenti organizzativi.

1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in mat

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2. Misure di protezione contro le esplosioni.

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servi

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B. - CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere

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Allegato XV-quater - (art. 88-octies, comma 3) SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

N23




Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

Caratteristiche:

forma triangolare;

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