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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 04/02/2000, n. 40
D. Leg.vo 04/02/2000, n. 40
D. Leg.vo 04/02/2000, n. 40
D. Leg.vo 04/02/2000, n. 40
- D. Leg.vo 27/01/2010, n. 35
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[Premessa] |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "impresa": una o più persone fisiche, una persona giuridica con o |
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Art. 2. - Campo di applicazione1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose |
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Art. 3. - Obblighi del capo dell'impresa1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto. 2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente |
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Art. 4. - Obblighi del consulente1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia |
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Art. 5. - Qualificazione dei consulenti1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame. 2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci: |
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Art. 6. - Sanzioni1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni. |
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Art. 7. - Disposizioni transitorie e finali1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedent |
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Allegato I - Elenco delle mansioni del consulente di cui all'articolo 5, comma 1I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci: le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate; le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquist |
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Allegato II - Elenco delle materie di cui all'articolo 5, comma 2Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie: I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali: conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose; conoscenza delle principali cause di incidenti. II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda: 1) la classificazione delle merci pericolose: procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele; struttura dell'enumerazione delle materie; classi di merci pericolose e |
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Allegato III - Modello di certificato di cui all'articolo 5, comma 3COMUNITÀ EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Direttiva 96/35/CE) Certificato n. .............. Segno distintivo dello Stato membro che ri |
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