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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 22/02/2006, n. 128
D. Leg.vo 22/02/2006, n. 128
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 31/12/2012, n. 249
- L. 30/12/2018, n. 145
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 52, come modificato dall’articolo 1, comma 8, della l |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto disciplina l’installazione e l’esercizio degli imp |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) impianto |
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Art. 3. - Autorizzazioni e monitoraggio1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall’ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali. 2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, contengono, in particolare: |
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Art. 4. - Dimensioni minime dei nuovi impianti1. Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e migliorare il |
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Art. 5. - Obblighi di sicurezza1. Fermo restando per gli impianti di cui all’articolo 1, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, il titolare dell’impianto, qualora non sia già sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, |
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Art. 6. - Esenzioni1. Fermo restando gli adempimenti di prevenzione incendi, non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 3, i depositi di GPL annessi al servizio di reti canalizzate, i depositi di GPL per usi privati, industriali ed agricoli e comunque destinati ad uso non c |
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Art. 7. - Divieti1. Sono vietati l’imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuo |
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Art. 8. - Norme per l’esercizio dell’attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti soggettivi |
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Art. 9. - Norme per l’esercizio dell’attività di distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti oggettivi1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, chiunque intenda esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL con bombole di proprietà deve avere i seguenti requisiti oggettivi: a) avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumet |
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Art. 10. - Norme in materia di cauzioni delle bombole1. L’utente finale del servizio di distribuzione e vendita di GPL corrisponde alla azienda distributrice, direttamente o tramite il rivenditore, un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della restituzione della bombola, di importo, per ciascuna bombola, non inferiore a sei euro. Con decreto del Ministero delle attività produttive l’importo può essere modificato ed aggiornato. Il rivenditore ha l’obbligo di richiedere la cauzione e ne è responsabile verso l’azienda distributrice, cui fornisce un rendiconto mensile. Il venditore consegna all’utente, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza che l’utente deve conservare. |
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Art. 11. - Formazione degli addetti1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tec |
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Art. 12. - Norme in materia di proprietà collaudo e riempimento delle bombole1. È considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell’interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n |
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Art. 13. - Norme per l’esercizio dall’attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti soggettivi1. L’attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi è esercitata da soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere titolare della autorizzazione prevista per l’installazione e l’esercizio di un impianto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);N5 |
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Art. 14. - Norme per l’esercizio dell’attività di distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti oggettivi1. Oltre ai requisiti soggettivi di cui all’articolo 13, chiunque intenda esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL attraverso serbatoi deve avere i seguenti requisiti oggettivi: a) avere la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 3 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi di cui al decreto del Ministero dell’interno del |
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Art. 15. - Norme transitorie1. I titolari delle concessioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 2 della |
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Art. 16. - Norme in materia di assicurazione della responsabilità civile1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell’interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l’impresa distributrice non abbia provveduto all’assicurazione: a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi al |
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Art. 17. - Semplificazione delle norme per l’installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc1. L’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità |
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Art. 18. - Sanzioni1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 7 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. 5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso |
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Art. 19. - Abrogazioni1. Sono abrogate la legge 23 marzo 1958, n. 327, la legge 2 febbraio 1973, n. 7, e la |
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Art. 20. - Esclusioni1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefa |
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Art. 21.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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