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D.L. 23/01/1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 25/03/1982, n. 94 (legge di conversione), riportate in corsivo
- L. 26/04/1983, n. 130
- D.L. 12/09/1983, n. 462 (L. 10/11/1983, n. 637)
- L. 31/05/1990, n. 128
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380

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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli

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Art. 1

L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'art. 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'art. 24 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.

I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'art. 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-1981, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.

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Art. 2

Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona purché in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il 20 per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare.

Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.

Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al 30 per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.

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Art. 3

Per la realizzazione di un programma d'acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.

I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli artt. 7 ed 8 della legge

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Art. 4

Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli artt. 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia.

Il Comitato esecutivo istituito

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Art. 5

L'ultimo comma dell'art. 11 del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare che sia stipulato a norma dell'art. 1351 del Codice civile. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora assegnati o venduti, il termine di cui sopra decorre da tale data".

N1

Dopo la lettera q) dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

"r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 2".

Dopo la lettera e) dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:

"f) dai re

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Art. 5-bis

Gli Enti soggetti alle norme di cui all'

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Art. 5-ter

Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il Comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segret

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Art. 5-quater

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione d

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Art. 6

I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione

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Art. 7

N7

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Art. 8

N8

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Art. 9

Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione il contributo di cui all'art. 3, legge 28 gennaio 1977, n. 10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.

Le caratteristic

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Art. 10

Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione, che può essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per l'esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chie

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Art. 11

Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 10 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data.

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Art. 12

Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'art. 1, terzo comma, ultimo periodo, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella

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Art. 13

Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi artt. 14 e 15.

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Art. 14

Nei comuni di cui al primo comma dell'art. 13, il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del Codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esenzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da que

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Art. 15

Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE; nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo art. 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre tren

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Art. 15-bis

Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b), e c), del primo comma dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sono ulteriormente prorogate di due anni.

Per il periodo

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Art. 16

N16

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Art. 17

Gli enti e le società indicati dall'art. 23 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'Autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilità.

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Art. 18 - Art. 21

N19

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Art. 21-bis

Il CER è autorizzato, nell'ambito della disponibilità di cui all'art. 4 del presente decreto, ad attribuire al Comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della "Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata", fissandone i criteri per l'erogazione.

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Art. 21-ter

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione e per completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.

I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'art. 19 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421 e sono garantiti dallo Stato.

Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma, del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni

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Art. 21-quater

A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della

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Art. 21-quinquies

Per le finalità previste dall'

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Art. 22

All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1982 si provvede med

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Art. 23

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



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