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D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 13/07/2022, n. 215

Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016.
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Premessa

 

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ed in particolare l’articolo 3;

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Articolo unico - (Approvazione, ai sensi dell’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 12, dec

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Allegato A - LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZARI REGIONALI 27 giugno 2022

 

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1. PREMESSA

I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell’art. 23, comma 7 decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti), il quale prevede che gli stessi siano predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS). Il presente documento contiene le Linee guida per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di assicurarne «l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento», come previsto dall’art. 29, comma 12 del decreto-legge n. 4/2022.

Per la redazione delle linee guida il MIMS ha inteso valorizzare le buone pratiche già presenti sui diversi territori regionali e cogliere l’opportunità di utilizzare l’esperienza e la professionalità dei diversi soggetti

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2. STRUTTURA E CONTENUTI DEL PREZZARIO

Il prezzario di riferimento è codificato in termini di lavorazioni e risorse.

Con il termine «lavorazioni» si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un’opera che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.

Le lavorazioni sono classificate secondo «livelli successivi» e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:

tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;

capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle attività;

voce: classificazione subordinata al capitolo;

articolo: classificazione subordinata alla voce.

Con il termine «risorsa» si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:

famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attività e, in particolare:

risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell’uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);

attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);

prodotto: risultato di un’attività produttiva dell’uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attività produttiva delle costruzioni;

capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle attività;

voce: classificazione subordinata al capitolo;

articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.

Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari rivestono particolare importanza le norme gen

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3. I PREZZI DELLE RISORSE E LA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE

Nell’ambito delle risorse rientrano, come descritto nella sezione 2, le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Di seguito si riportano le proce

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3.1 Le risorse

I costi delle risorse umane sono definite attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, è poss

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3.2 La rilevazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature

La rilevazione dei costi è l’attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti, e delle attrezzature. Tali dati vengono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale che si ottiene aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d’impresa. In relazione alle specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature, oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario, si evidenzia la necessità che le stesse rispettino i requisiti e le limitazioni previste in merito dalle vigenti norme, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 68 del Codice dei contratti.

La metodologia di rilevazione da utilizzare è, ove possibile, quella «diretta», che prevede l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione va effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall’art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell’ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, si richiama il rispetto delle norme di tutela inerenti da ultimo disciplinato a livello europeo dal regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non ecce

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3.3 La determinazione dei prezzi di riferimento

Successivamente alla fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che sarà sog

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4. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

Ai sensi dell’art. 23, comma 7 del Codice dei contratti i prezzari, elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del MIMS, secondo quanto previsto al comma 16, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma, e la corrispondente articolazione territoriale del MIMS avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l’espressione del parere, di rappresentanti del provveditorato interregionale territorialmente competente nell’ambito dei lavori svolti dagli organi/tavoli tecnici/commissioni all’uo

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5. LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazio

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5.1 La determinazione analitica del prezzo della singola lavorazione

Nel dettaglio, l’analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale è possibile ottenere il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell’opera stessa, secondo la schematizzazione sotto riportata:

1) costo primo diretto o costo tecnico (C T ) così ripartito:

(a) costo per unità di tempo del lavoro (RU);

(b) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR);

(c) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT);

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5.2. Le spese generali

Ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici), per «spese generali comprese nel prezzo dei lavori» e perciò a carico dell’esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-am

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5.3. Oneri aziendali della sicurezza soggetti a ribasso

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrenti

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5.4. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Con il termine di «costi della sicurezza» deve intendersi il costo della sicurezza indicato nei sottoelencati documenti di progetto:

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ( cfr. art. 100 e punto 4 dell’allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni);

Documento unico di valutazione dei rischi da i

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6. ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni

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6.1. Il tavolo di coordinamento tra regioni e MIMS

È costituito presso il MIMS un tavolo di coordinamento composto da 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell’ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e di 5 rappresentanti del MIMS, con le seguenti funzioni:

a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l’attuazione progressiva delle presenti linee g

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6.2. Tavolo tecnico di consultazione

È costituito presso il MIMS un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante di ANCI, un rappresentante dei Provveditorati, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell’ENAC, un rappresentante dell’ISTAT, un

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