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D. Min. Interno 31/07/1934

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
Con le modifiche introdotte da:
- D.M. 12/05/1937
- D.M. 17/06/1987, n. 280
- D. Min. Interno 24/02/1995
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[Premessa]



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Art. 1

Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai dep

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Titolo I - AVVERTENZE GENERALI

I. Alla direzione degli stabilimenti in cui si lavorano oli minerali e loro derivati devono essere preposti dottori in ingegneria o in chimica abilitati all'esercizio della professione. La direzione dei depositi di tali sostanze, a qualsiasi scopo costituiti, deve essere affidata a persona tecnicamente idonea.

II. Gli stabilimenti dove si lavorano, o comunque si manipolano oli minerali e loro derivati infiammabili e combustibili, nonché i depositi di tali sostanze e i magazzini di vendita, devono essere custoditi da guardie particolari giurate.

Sono dispensati dall'osservanza di questa norma: i depositi di minore entità (classi 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª), i distributori stradali, le rivendite e le piccole rivendite N1.

III. È fatto divieto di fumare, portare fiammiferi o armi cariche, o comunque far fuoco o illuminare a fiamma libera, negli ambienti e nei locali dove si producono, manipolano o conservano oli minerali e loro derivati, tanto se tali sostanze sono racchiuse in recipienti, quanto se possono venire a trovarsi, per il genere del lavoro compiuto sia pure accidentalmente, nel campo di esplodibilità o di infiammabilità delle loro miscele coll'aria ambiente. Gli stessi divieti devono essere osservati durante il travaso (anche all'aperto) da serbatoi, o da carri serbatoi ferroviari, o da veicoli, o da distributori, o, da fusti, bidoni e simili.

Nei sopradetti ambienti e locali devono essere costantemente affissi cartelli o scritte ricordanti il divieto di fumare, di impiegare fiamme libere e di portare fiammiferi.

IV. All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. I guardiani, durante il servizio di sorveglianza esterna ai locali, possono andare armati.

Gli operai e i lavoranti devono essere saltuariamente sottoposti a visite di controllo. La vigilanza più scrupolosa deve essere esercitata, di continuo, dai dirigenti e dai sorveglianti, nell'interno dello stabilimento, del deposito o del magazzino.

Le punizioni disciplinari, in caso di inosservanza delle cautele prescritte, debbono essere pronte ed esemplari.

È vietato calzare scarpe ferrate negli ambienti dove sono da temere miscele esplosive coll'aria.

V. Debbono essere curati il massimo ordine e la maggiore pulizia ovunque sono depositate, manipolate o lavorate sostanze che possono dar luogo a scoppio od incendio.

All'uopo, in ogni stabilimento o deposito, deve esistere un regolamento interno, affisso in portineria, contenente, tra le altre norme cautelative, tassative disposizioni al riguardo, sul rispetto delle quali non si deve assolutamente transigere.

Tutto il personale deve prendere conoscenza di tale regolamento, all'a

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Titolo II - CLASSIFICAZIONE - EQUIVALENZA - POTENZIALITA'
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Classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele carburanti

1. Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti categorie:

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Categoria A - Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio

Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21°C: petrol

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Categoria B - Liquidi infiammabili

Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21°C e 65°C compre

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Categoria C - Liquidi combustibili

Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65°C sino a 125°C compreso; ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali

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Apparecchi per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata degli oli

2. Il punto di infiammabilità di questi liquidi è sempre determinato in vaso chiuso ed è caratterizzato dalla temperatura critica alla quale il prodotto emette vapori in quantità sufficiente, per dare, in miscela con l'aria ambiente, una piccola esplosione.

Per le benzine ed i petroli si usa l'a

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Equivalenza fra le varie specie di liquidi

4. L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio, oli combustibili e oli lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai nn. 1, 10, 40 e 60. Ne consegue che, ad esempio, un deposito contenente 10 mc di benzina, 50 mc di petrolio 1.200 mc di oli combustibili e 1.800 mc di oli lubrificanti, equivale ad un deposito di sola benzina della capacità di 75 mc, e cioè: 10 + 50/10 + 1.200/40 + 1.800/60 = 75 mc.

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Potenzialità dei depositi e degli stabilimenti

7. La potenzialità dei depositi di liquidi derivati dagli oli minerali, si intende determinata dalla quantità complessiva di tali liquidi che può trovarsi contemporaneamente nel recinto comune, contenuta in serbatoi fissi o vasche, o recipienti trasportabili nei laboratori, magazzini, tettoie, piazzali, ecc., costituenti il deposito.

Tale potenzialità deve essere preventivamente dichiarata dalla ditta esercente all'autorità cui spetta rilasciare l'autorizzazione, sia nel complesso, sia per ogni reparto. Essa non potrà essere oltrepassata, senza l'autorizzazione della medesima autorità.

8. La norma di cui al numero precedente non riguarda gli stabilimenti (raffinerie, impianti di piroscissione e simili), per i quali l'autorizzazione è limitata ai serbatoi di deposito delle materie gregge da lavorare e a quelli dei prodotti finiti commerciabili. I serbatoi, le vasche, i recipienti, ecc., entro cui si compiono le operazioni caratteristiche degli impianti di lavorazione (distillazione, raffinazione e rettificazione, per le raffinerie; piroscissione, raffinazione e rettificazione, per gli stabilimenti di piroscissione), sono invece da considerare come parte integrante degli impianti, e perciò si devono escludere dalla capacità effettiva preveduta nell'autorizzazione.

9. Agli effetti delle presenti norme, i depositi sono distinti in classi, in relazione alla natura dei liquidi che contengono, al grado di pericolo che presentano e alla potenzialità degli impianti che li costituiscono.

Per ragioni di affinità nelle caratteristiche di pericolosità dei liquidi e nell'esercizio dei depositi, si sono riuniti in un solo gruppo le categorie A (benzine) e B (petroli); facendo, per contro, un gruppo a sé delle classi della categoria C (oli combustibili e oli lubrificanti).

Inoltre, per semplificazione, le capacità totali dei depositi del primo gruppo sono state riferite alla sola categoria A (benzine); cosicché, per la categoria B (petroli), si potrà occorrendo, calcolare il quantitativo equivalente coi numeri 1 e 10 (vedasi il n. 4). Nello stesso modo, le capacità dei depositi della categoria C sono state riferite agli oli combustibili; e perciò per gli oli lubrificanti si dovrà calcolare l'equivalente coi numeri 40 e 60.

10. Le classi dei depositi

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Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
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Ubicazione

15. Non è consentita la costruzione di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali e loro derivati su calate dei porti. Essa potrà essere autorizzata solo per depositi con serbatoi interrati quando le calate appartengano a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili e combustibili, sempreché la larghezza di tali calate permetta una distanza di almeno 20 metri fra i serbatoi ed il muro di sponda.

Nei porti privi di bacini speciali e quando i serbatoi non siano interrati, i depositi devono essere costruiti entro terra, ad una distanza non minore di 500 metri dal mare, al quale saranno collegati mediante tubazioni, rispondenti alle norme specificate al n. 61.

Detta distanza potrà essere convenientemente ridotta quando speciali condizioni topografiche del luogo permettano di defilare dalla vista del mare i depositi e garantiscano egualmente la sicurezza del porto, ovvero quando, comunque, le condizioni topografiche del luogo non permettano di rispettare tale distanza, ma sia possibile raggiungere i sopradetti scopi con opportuni provvedimenti.

A

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Modalità costruttive dei fabbricati

20. I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano, o conservano oli minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.

Se invece si tratta di adattamento di fabbricati già costruiti, non tanto resistenti al fuoco, i materiali di cui essi sono costituiti devono essere migliorati mediante efficaci rivestimenti od intonachi perfettamente adesivi e di azione protettiva, o ignifuga, persistente. Sono escluse le malte di calce, di cemento e simili, applicate oppure no su reti metalliche N5.

Le alte incastellature metalliche di sostegno di taluni impianti speciali degli stabilimenti di piroscissione, devono essere rivestiti con forti spessori di cemento, sagomati a regola d'arte. Le camere di reazione,

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Impianti ed apparecchi di riscaldamento

23. Le caldaie a vapore debbono essere situate in luogo preferibilmente isolato, distanziato come sarà indicato in appresso, in locali costruiti con materiali incombustibili. I locali dove esse sono installate devono presentare facile ingresso, ed essere sufficientemente aerati e illuminati, e soddisfare anche a tutti gli altri requisiti che fossero pre

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Macchinari speciali per gli stabilimenti

26. Gli stabilimenti di piroscissione e le raffinerie di oli minerali comprendono caratteristici impi

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Macchinari comuni per gli stabilimenti e i depositi

27. Consistono essenzialmente in pompe per il passaggio dei liquidi dai serbatoi alle sale di travaso, ove si esegue il riempimento dei fusti, bidoni, ecc., oppure per il riempimento di carri-serbatoio, autobotti, e altri simili mezzi di trasporto.

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Impianti elettrici

28. Gli impianti elettrici per illuminazione, forza motrice, ecc., devono soddisfare, oltre che alle

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a) Quadro di manovra

Ad eccezione degli stabilimenti dove esistono centrali elettriche, il quadro di manovra deve essere c

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b) Linee aeree

È vietato passare con linee aeree superiormente ai locali nei quali si travasano o si trovano

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c) Installazioni interne

Nei magazzini contenenti oli combustibili, lubrificanti e grassi, è ammesso l'uso dei tubi piombati, contenenti conduttori isolati (esclusi i cordoni binati); le valvole di sicurezza e gli interruttori bipolari, devono essere del tipo stagno e posti all'esterno dei

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d) Motori elettrici

Nei locali di travaso dei liquidi infiammabili sono ammessi i motori di tipo completamente chiuso, se

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e) Trasformatori

I trasformatori di qualsiasi tipo devono essere collocati in apposita cabina isolata, o in locale che

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Linee di trasporto di energia elettrica

29. Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione), non devono passare linee el

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Parafulmini

30. Ove, per l'estensione o posizione dei fabbricati, o quando per la configurazione topografica della regione in cui sorgono gli stabilimenti o i depositi di oli minerali, siano particolarmente da temere scariche elettriche atmosferiche, deve essere applicato un adat

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Impianti e mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi

31. I depositi di oli minerali devono, in relazione alla natura e alla quantità delle sostanze in lavorazione, in conservazione, o in smercio in essi contenute, esser muniti di sufficienti mezzi propri, per provvedere a soffocare un principio di incendio, a ostacolare la propagazione del fuoco e a limitarne, per quanto possibile, gli effetti.

Per gli stabilimenti, invece, occorrono mezzi più potenti, ed anche speciali (quali il lancio di vapore d'acqua).

32. Gli stabilimenti e i depositi con serbatoi fuori terra, contenenti benzina, benzolo, miscele carburanti, petrolio, alcool da miscele, oli combustibili molto leggeri, devono essere provvisti di impianto idrico, alimentato da una condotta d'acqua sotto pressione, oppure da pompe di sollevamento, per raffreddare gli involucri metallici da cui tali serbatoi sono costituiti. (Raffreddamento per irrorazione, inteso come eventuale protezione anticalorifica, in caso d'incendio, dei serbatoi non raggiunti dal fuoco, in concorso col getto degli idranti e delle lance, e come efficace mezzo per diminuire sugli involucri, e quindi sugli infiammabili in essi contenuti, gli effetti di alte temperature atmosferiche).

Negli stabilimenti e nei maggiori depositi (classe 1ª, e della classe 2ª soltanto quelli aventi una capacità superiore a 1.500 mc di benzina) è necessario disporre d

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Titolo IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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Zona di protezione - Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti, monumenti, ecc.

38. Zona di protezione

Gli stabilimenti e i depositi di oli minerali devono essere circondati da un recinto senza aperture o discontinuità salvo l'ingresso (nei grandi impianti, gli ingressi possono essere due o più secondo l'ampiezza dello stabilimento o del deposito), alto non meno di m 2,50 sul piano del terreno esterno, costruito con materiale incombustibile. Tale recinto deve essere preferibilmente in muratura; può essere consentita una robusta rete metallica.

La zona di protezione è la distanza minima che deve intercedere fra il recinto suddetto e i serbatoi e i locali pericolosi (travaso; merce imballata; ecc.). Essa risulta, per le diverse classi dei depositi, dalla unita tabella, e si misura come indicato nel numero seguente.

39. Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti, monumenti, ecc.

Per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali deve ottenersi, con la distanza, la garanzia che, in caso di incendio, il fuoco non possa propagarsi all'esterno, con pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare svolgimento dei servizi pubblici. Parimenti deve conseguirsi la garanzia contro il pericolo che possa derivare dalla vicinanza di altri stabilimenti, o di altri depositi delle stesse o di altre sostanze, o di ferrovie e tramvie con locomotive a fuoco, ecc.

Per fabbricati esterni si intendono gli edifici situati fuori del recinto, destinati ad uso di abitazione, oppure a servizi pubblici, al culto, e comunque a pubbliche riunioni, nonché gli stabilimenti, i cantieri e le tettoie destinati alla lavorazione o al deposito di materie facilmente combustibili, i ponti e i monumenti.

Le distanze di rispetto da osservare sono indicate, per le varie classi dei depositi, nella tabella. Esse e la zona di protezione si intendono misurate orizzontalmente, dal perimetro esterno dei serbatoi e dei locali pericolosi del deposito, al punto rispettivamente più vicino dei fabbricati esterni indicati nel presente numero.

Quanto alle strade ferrate e tramviarie, si considerano all'effetto delle distanze, come fabbricati esterni, i binari, misurando tali distanze fra il lato esterno della rotaia più vicina e il perimetro esterno dei serbatoi e dei locali o manufatti pericolosi.

40. La larghezza delle strade, a qualsiasi categoria appartengano, che corrono fra gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati esterni, i ponti, i monume

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Sistemazioni interne

48. Di norma, in uno stesso impianto, i liquidi delle singole categorie devono essere depositati e travasati in locali distinti, per categoria.

I detti locali devono essere separati fra loro: o da una distanza uguale alla metà della zona di protezione prescritta dal n. 39, riferita alla classe cui il deposito appartiene e al più pericoloso fra i due liquidi; oppure da un robusto muro tagliafuoco, sopraelevato di un metro rispetto agli edifici da dividere.

Nei depositi misti (v. n. 11) di nuova costruzione delle classi 3ª, 4ª, 5ª e 7ª, è consentita la coesistenza dei liquidi delle categorie B e C, purché dopo il travaso, non rimanga nel locale che merce imballata, nei limiti di cui alla nota (3) della tabella.

Per i depositi già esistenti, si consente:

a) che in quelli delle classi 5ª e 7ª, possa aversi la coesistenza di liquidi delle categorie A, B, e C, tenendo però la benzina separata dal resto, almeno con muretto, o rialzo sul pavimento, in modo da costituire bacino contenitore; occorrono anche maggiori mezzi di estinzione e di aereazione e molte precauzioni;

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Serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A, B e C

53. Quelli delle categorie A e B devono essere esclusivamente metallici e a tenuta ermetica.

Hanno generalmente forma cilindrica ad asse verticale.

Il fondo deve essere direttamente appoggiato sopra fondazione di resistenza adeguata al carico da sopportare, la quale può essere costituita, sia con ghiaia e sabbia, sia mediante conglomerato di cemento avente superiormente un cuscinetto di sabbia, sia con altri sistemi di equivalente efficacia. La superficie esterna del fondo deve essere protetta con sostanze atte ad impedirne l'ossidazione. Sotto lo spigolo perimetrale del medesimo, deve trovarsi una soletta (di conveniente altezza in relazione all'altezza del serbatoio), con pendenza e canaletto per la raccolta e smaltimento delle acque piovane e di quelle di irrorazione, il quale faccia capo a uno o più pozzetti di scarico, raccordati con una vasca a trappola, collegata, mediante tubazione, alla fognatura, oppure a fiume, a canale, o al mare aperto, secondo i casi.

Nella parte bassa del fasciame cilindrico del serbatoio, due passi d'uomo, diametralmente opposti, servono per l'accesso all'interno e per l'aereazione.

Il tetto deve avere struttura leggera e deve essere a tenuta di vapori. Esso deve presentare uno o due passi d'uomo (in questo ultimo caso diametralmente opposti) per la sola aereazione; e deve avere alcuni sfiatatoi con rete metallica o altro dispositivo conveniente, per l'equilibrio delle tensioni e per opporsi alla retroversione delle fiamme.

I serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello, di vetro retinato (o di resistenza equivalente), ognuno dei quali deve avere robinetti o valvole di intercettazione.

Costituiscono il necessario completamento: una scala metallica, di forma appropriata, lungo i livelli, e le prese per il riempimento e il vuotamento del serbatoio.

Per la benzina, per il petrolio e per gli oli combustibili leggeri, è consigliabile la disposizione, nell'interno del serbatoio, d'un tubo articolato, manovrabile dall'esterno, allo scopo di evitare i dannosi effetti di eventuali rotture, o di perdita di liquido dalle prese anzidette.

Le pareti esterne dei serbatoi per liquidi infiammabili, devono essere tinte con colori a forte potere riflettente; oppure possono essere rivestite con lamine sottilissime di alluminio perfettamente aderenti.

Al tetto potranno essere applicati dispositivi di sicurezza.

La copertura del serbatoio può essere costituita con materiali coibenti, per diminuire gli effetti dell'irradiazione solare; al quale scopo risponde anche un galleggiante metallico interno, ricoprente l'intera superficie del liquido. Questi sistemi di protezione non dispensano dall'obbligo della irrorazione delle pareti del serbatoio.

- Serbatoi fuori terra per liquidi della categoria C.

Possono essere costruiti in metallo, in cemento armato, in muratura o con altri materiali incombustibili, possono avere forma cilindrica ad asse verticale od orizzontale, oppure forma parallelepipeda. Possono poggiare direttamente sul suolo, o su pilastri, oppure essere parzialmente interrati. Debbono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione.

54. I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di terra, preferibilmente argillosa, o da muri senza fenditure, in modo da costituire un bacino di contenimento.

Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire al bacino la capacità di cui in appresso, e da poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli.

- Se si tratta di liquidi della categoria A:

1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognun d'essi deve avere il proprio bacino, di capacità uguale a quella effettiva in volume, del liquido che può essere contenuto nel serbatoio.

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Serbatoi interrati per liquidi delle categorie A, B e C

64. I serbatoi per liquidi delle categorie A e B, devono essere metallici e, di massima, di forma cilindrica ad asse orizzontale.

Non è consigliabile ricorrere, per essi, all'impiego di una cassa di isolamento di cemento o di muratura.

Il serbatoio deve essere costruito con lamiere d'acciaio di buona qualità, dello spessore minimo di 5 millimetri, solidamente connesse, cosicché esso risulti a tenuta stagna sotto una pressione di prova di non meno di un chilogrammo per centimetro quadrato.

I giunti e i raccordi devono essere applicati soltanto sulle pareti dei passi d'uomo o sul loro coperchio.

La superficie esterna del serbatoio deve essere spalmata con sostanze antiossidanti, non solubili nell'acqua.

Il serbatoio deve poggiare sopra una platea di ghiaia, o sul fondo della fossa, ad una profondità tale da risultare con la sua generatrice superiore ad un metro dal livello del terreno soprastante, in modo che, in caso di incendio in prossimità, non possa prodursi sensibile aumento di temperatura nel liquido in esso contenuto. In qualche circostanza eccezionale è concesso salire sino a mezzo metro dal detto livello, ma allora occorre che la pressione di prova del serbatoio sia portata a 3 chilogrammi per centimetro quadrato. La terra intorno e sopra il serbatoio deve essere fortemente stipata per pressione.

I passi d'uomo devono essere racchiusi in un pozzetto di muratura, a preti impermeabili, coperto da chiusino metallico, provvisto di serratura a chiave. I bordi del pozzetto devono essere tenuti più alti di almeno 10 centimetri del livello del terreno circostante, per evitare la penetrazione dell'acqua.

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Titolo V - DISPOSITIVI DI SICUREZZA

69. Questi dispositivi di sicurezza interessano in particolar modo la benzina e le miscele carburanti.

In fatto di sicurezza dei depositi di liquidi infiammabili bisogna distinguere gli effetti dell'infiammabilità da quelli della esplodibilità.

Si prevengono i primi, in modo specifico, coll'interramento dei serbatoi.

È questa, forse, la forma più efficace di sicurezza, perché sottrae materialmente il serbatoio al fuoco. Ma non se ne può fare applicazione senza limiti di numero e di dimensioni dei serbatoi, per ragioni tecniche ed economiche; e perciò, occorre riservarla all'ambito dei porti, ai casi di immediato contatto col pubblico (serbatoi per distributori stradali), di vicinanza ad importanti fabbricati o a pubblici manufatti e simili.

Si procura di neutralizzare le cause di esplosione, o eliminando il contatto dell'aria col liquido infiammabile per diminuire grandemente le probabilità della formazione di miscele tonanti, oppure provocando la formazione di una miscela non esplosiva.

Ciò si ottiene applicando uno dei sistemi descritti in appresso.

70. A) Sistemi a fluido

Il fluido può essere: liquido (acqua), oppure gassoso (azoto; anidride carbonica; prodotti di scappamento di motori a combustione interna, costituiti in prevalenza di azoto, con anidride carbonica e piccola percentuale di impurità.

I. Ad acqua (idrostatico)

In questo sistema l'isolamento è dato dalla mancanza di contatto con l'aria, perché l'acqua spinge il liquido infiammabile di sotto in su, fin contro la parte superiore del serbatoio dove sono innestati i tubi di manovra (1).

II. A gas inerte, che può essere:

a) a pressione;

b) senza pressione.

Gas con pressione. Il gas non ha soltanto lo scopo di fornire l'isolamento del liquido infiammabile, ma anche quello di provocarne, colla propria pressione (statica) dall'alto in basso, il movimento, ossia l'espulsione dal serbatoio. Esso viene fornito compresso in bombole, oppure vien prodotto in sito mediante apposita installazione.

Il gas può essere sostituito con aria saturata di vapori oltre la percentuale di infiammabilità.

Gas senza pressione. Il gas trovasi nel serbatoio a pressione così ridotta da essere insufficiente a produrre l'espulsione del liquido infiammabile, al che si provvede mediante pompa azionata da motore elettrico, o a vapore, o a combustione interna, o a mano. È, in questo caso, fatto obbligo di impiegare un dispositivo automatico a pressione che, venendo a mancare il gas inerte, chiuda la valvola inserita sul tubo di aspirazione.

B) Sistema a saturazione

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Titolo VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI STBABILIMENTI E DEI DEPOSITI DI OLI MINERALI - MEZZI DI TRASPORTO, DI RIFORNIMENTO E DI DISTRIBUZIONE - RIVENDITE
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Maneggio degli oli minerali e loro derivati nell'interno degli stabilimenti e dei depositi

73. È consentito l'impiego di recipienti speciali da lavoro, di uso industriale o commerciale, da trasportarsi anche con binari Dècauville e relativi carrelli.

È inoltre consentito, negli stabilimenti e nei depositi più importanti, la presenza di locomotive o di altri mezzi a trazione meccanica, per il movimento dei vagoni ferroviari, dei carriserbatoi o simili.

Le locomotive e gli altri mezzi di trazione, devono essere senza fuoco o fiamme libere esterne.

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Mezzi terrestri di trasporto e di rifornimento

77. I mezzi terrestri impiegati per il trasporto e per il rifornimento dei liquidi infiammabili e combustibili alla rinfusa, sono: il carroserbatoio ferroviario; i veicoli a trazione meccanica, come l'autobotte e il rimorchiobotte; i veicoli a trazione animale, con il carrobotte (a 4 ruote) e il trainobotte (a 2 ruote). Per la merce imballata: autocarri ordinari e carri a trazione animale, o a mano.

In qualche caso, il rifornimento di benzina può farsi anche con fusti.

I mezzi per i trasporti alla rinfusa devono rispondere a speciali condizioni costruttive ed a modalità d'uso, di cui in appresso.

A) Carro serbatoio ferroviario (per liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti).

Questi carri sono costruiti secondo le norme dettate dall'amministrazione delle ferrovie dello stato.

B) I carri-serbatoio per oli sono provveduti di serpentino interno (per eventuale riscaldamento).

C) Autobotte per distribuzione di benzina e miscele carburanti.

Il serbatoio (o botte) deve essere costruito con lamiere metalliche (ferro, acciaio, o leghe leggere di alluminio), saldate elettricamente o autogenicamente, oppure chiodate secondo le norme prescritte dall'associazione nazionale per il controllo della combustione.

Lo spessore delle lamiere deve essere quello tecnicamente sufficiente per sopportare il lavoro al quale sono destinate.

I serbatoi devono essere sottoposti al collaudo di ermeticità (pressione di prova da 1,15 a 1,8 di atmosfera).

Per i serbatoi di ferro o di acciaio deve usarsi vernice antiossidante, insolubile nei liquidi infiammabili.

La botte deve essere poggiata su selle metalliche di sostegno, o altro sistema equivalente, coll'interposizione di cuscinetti di legno o di feltro, ed essere assicurata al telaio mediante fasce di acciaio, con dispositivo di regolazione della tensione. Ad ogni sella di sostegno deve corrispondere un'armatura interna di forza, oppure una parte divisionale stagna. La capacità massima della botte non deve superare i sei metri cubi, con l'intesa che i singoli compartimenti stagni non devono superare i due metri cubi, anche quando l'autobotte è provvista di speciale misuratore volumetrico.

Ogni compartimento deve essere munito di un duomo, del diametro interno di circa mm 500, posto superiormente e avente capacità corrispondente a circa il 3 per cento di quella del proprio compartimento. Se sul perimetro del duomo sono applicati, a scopo metrico, tubi di livello, essi devono avere una protezione metallica, e devono essere intercettabili mediante valvole. L'apertura inferiore di ogni compartimento deve avere una valvola interna, manovrabile dall'esterno del coperchio del duomo. Su questo coperchio devono essere altresì applicati: un raccordo per il tubo di riempimento, munito di tappo con catenella; una valvola tarata funzionante a pressione e depressione; e un volantino per l'apertura dell'anzidetta valvola interna.

Ogni compartimento deve avere il tubo di erogazione provvisto di valvola estrema e raccordo, con tappo a vite e catenella. Queste valvole estreme e raccordi possono essere, o raggruppati nella parte posteriore della botte racchiusi in cassetta metallica unica, con chiusura a chiave, oppure essere disposti isolati, lateralmente alla botte o sotto la sua mezzeria, racchiusi, ciascuno, in propria cassettina metallica chiudibile a chiave; o infine, essere collegati allo speciale misuratore volumetrico.

Inoltre, ogni duomo deve avere una presa raccordabile (intercettata da valvola) per formare il circuito chiuso durante le operazioni di carico e di scarico. Dette prese possono rimanere separate, o essere riunite ad un unico tubo collettore, con l'estremità intercettabile mediante valvola, e sistemata nella cassetta metallica posteriore di cui sopra.

Tra il fondo anteriore della botte e la cabina del conducente deve esser piazzata una parete metallica, o coibente di protezione termicamente isolata dalle parti costituenti la botte e di altezza non inferiore a quella esterna della cabina. Tra il fondo della botte e detta parete di protezione e fra questa e la cabina deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per attenuare gli effetti del calore in caso di incendio.

Per impedire che le operazioni di riempimento e di vuotamento si compiano col motore in moto, l'apertura della bocca di riempimento superiore, e quella della

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Mezzi di trasporto per via d'acqua (marittimi, lagunari, lacuali e fluviali)

81. I trasporti marittimi sono disciplinati dal regolamento per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361, e successive modificazioni.

Nei trasporti per altre vie d'acqua (lagune, laghi, fiumi, canali) si devono seguire le norme di massima appresso indicate.

In laguna è preferibile che i trasporti di liquidi infiammabili abbiano luogo colle seguenti modalità:

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Mezzi di distribuzione

82. I mezzi di distribuzione degli oli minerali e dei loro derivati si possono distinguere a seconda che si tratti di merce nuda o di merce imballata. Nel primo caso, si hanno: distributori fissi (per benzina e miscele); distributori fissi (per residui distillati per motori a combustione interna); distributori fissi a doppia erogazione; distributori mobili (per benzina e miscele, o per oli lubrificanti); nel secondo caso, le diverse specie di recipienti ufficialmente riconosciuti, oppure ammessi.

- Distributori fissi (per benzina e miscele) - Costituiscono, insieme al proprio serbatoio interrato, il sistema più razionale e più sicuro per, la diretta distribuzione al consumatore dei liquidi infiammabili.

I distributori non possono essere impiantati sulla soglia dei negozi e tanto meno nel loro interno. Di norma, si deve evitare altresì di collocarli davanti a magazzini, negozi ed ingressi di case, ma si devono mettere lateralmente ad essi. È preferibile non disporli entro le autorimesse; qualora però ci venga giustificato da particolari circostanze locali, si devono osservare le norme di sicurezza relative alle autorimesse. I distributori devono dare il minor disturbo possibile al transito, e, nel caso di vicinanza a linee ferroviarie o tranviarie percorrenti strade ordinarie, devono essere collocati con le norme di cui al n . 41.

Per soffocare

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Recipienti e imballaggi

83. I recipienti trasportabili devono soddisfare alle seguenti condizioni

Categorie A e B. I recipienti di latta, portatili a mano, non devono avere capacità superiore a 20 litri; devono essere di forma prismatica (o anche cilindrica), costruiti con lamierino di ferro, zincato o stagnato, con giunzioni aggraffate, saldate a stagno od elettricamente; coperchio con maniglia e foro di travaso, il quale può essere munito:

a) di bocchello di latta, chiudibile mediante disco aggraffato;

b) di bocchello di bronzo, con tappo di chiusura a vite;

c) di bocchello a collo d'oca, con chiusura non deformabile.

Il sistema di chiusura c)

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Rivendite

84. Rivendite nell'abitato N8

Le rivendite nell'abitato possono essere situate anche in locali contigui, attigui sottostanti a fabbricati di abitazione, o ad uso magazzino di sostanze non pericolose (sotterranei o semisotterranei esclusi), e, possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione, ad evitare che in caso d'incendio, venga intercettata la via di uscita dalle abitazioni medesime. In caso diverso, la comunicazione con le scale deve essere prontamente chiudibile mediante porta resistente.

Nel locale di distribuzione al pubblico, i recipienti destinati a contenere liquidi della categoria A (etere solforico, benzolo, benzina e simili) - quando non trattisi di distribuire recipienti portatili completi, chiusi con le modalità ammesse per i trasporti ferroviari - debbono rispondere ai seguenti requisiti:

In generale.

Essere costruiti con robusto lamierino metallico efficacemente protetto, all'interno ed all'esterno, mediante deposito di zinco, cadmio, cadmio-zinco, stagno, piombo, ecc. (a seconda del liquido da contenere), con robuste giunzioni eseguite a regola d'arte.

Qualora il recipiente fosse costruito con lamierino di ferro, lo spessore del lamierino stesso non deve essere inferiore a mm 1,5 per il mantello ed il coperchio e a mm 1,8 per il fondo. Se invece, per la costruzione di detti recipienti, vengono usati altri metalli o leghe leggere od ultraleggere, si deve tener conto delle loro caratteristiche chimico-fisiche per calcolare gli spessori delle lastre e degli eventuali rivestimenti contro gli effetti della corrosione. Tali rivestimenti debbono essere eseguiti dopo l'avvenuta giunzione del fondo o del coperchio col mantello, e la loro resistenza non dovrà risultare inferiore a quella che si ottiene mediante il processo d'immersione in bagno fuso.

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Rivendite fuori dell'abitato

Se la rivendita è in locale completamente isolato da tutti i lati e non ha superiormente alcun ambiente adibito ad abitazione, i quantitativi di liquidi delle categorie A, B e C, possono essere raddoppiati rispetto a

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Piccole rivendite

(Fuori dell'abitato, o nei centri rurali)

85. Possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione

È opportuno che i recipienti che contengono la benzina e il petrolio siano tenuti in cortile, entro una nicchia, od armadio, chiusi a chiave. In caso contrari

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Sostanze varie derivate dagli oli minerali

86. Per le sostanze varie derivate dagli oli minerali o in ciclo di lavorazione (vaselina, paraffina, bitume del petrolio, coke del petrolio, che vanno considerate come sostanze solide combustibili), è prescritto quanto se

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Titolo VII – Autorimesse

N10

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Classificazione

87. Agli effetti delle presenti norme le autorimesse vengono ripartite in Tipi, distinti a seconda della ubicazione, negli abitati o fuori, e del carattere pubblico o privato.

I tipi sono raggruppati e classificati come segue:

I. Rimesse per autoveicoli con motori a combustione interna, impieganti liquidi o miscele delle categorie A, B e C.

II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna, e per autocompressori.

III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.

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Ubicazione

88. Di norma, le autorimesse di nuova costruzione, destinate ad uso commerciale, non devono sorgere a distanza inferiore a 30 metri da chiese aperte al culto, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili, salvo che siano interposti ostacoli, argini fabbricati di abitazione, alti e robusti muri, ecc.) di e

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Modalità per la struttura-tipo dei fabbricati per autorimesse aventi carattere commerciale - Aperture e accessi normali e di sicurezza.

89. Muri perimetrali e divisori, coperture, pavimenti, lucernari, porte, finestre, montacarichi, ascensori, e simili, devono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.

Le grandi autorimesse devono essere divise, mediante muri tagliafuoco, in compartimenti della capacità di 20-25 autoveicoli ciascuno.

Il pavimento deve presentare due pendenze laterali, con canale di convogliamento delle acque di lavaggio e pozzetto di raccolta a trappola, in comunicazione con la fognatura, fossi o canali.

Sotto il pavimento non devono esservi ambienti chiusi o aperti, o cavità dove si possano accumulare vapori infiammabili.

Per le piccole riparazioni senza fiamme, per le visite e pulizie, si possono avere fosse, oppure binari rialzati. Le fosse devono essere sufficientemente larghe e lu

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Officine di riparazione annesse alle autorimesse.

90. Per le officine di riparazione, si devono seguire modalità analoghe a quelle indicate nel

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Impianti di illuminazione - Parafulmini - Riscaldamento.

91. L'illuminazione artificiale deve essere elettrica.

L'impianto, eseguito a regola d'arte, deve soddisfare alle prescrizioni in quanto adattabili, specificate nel n. 28 delle presenti norme.

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Norme speciali di costruzione.

92. Tipo n. 1. - Per questo tipo non occorrono prescrizioni speciali, all'infuori delle misure precauzionali contro gli incendi.

Tipo n. 2. - La costruzione delle autorimesse di questo tipo è consentita soltanto per locali a piano terra, i quali devono inoltre essere isolati fra di loro.

I locali possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile.

Non devono avere comunicazioni od aperture che diano in locali di abitazione o di pubblico esercizio, oppure su scale, androni e simili.

Il soffitto può anche essere costruito con travi di ferro, copriferro a volticella, o tavelloni.

Tipo n. 3. - Le autorimesse di questo tipo sono costituite da locali a un piano (terreno), preferibilmente isolati, per gli stabilimenti e i depositi di cui alle lettere a e b del n. 87.

Quelle della lettera c non devono avere comunicazioni o aperture che diano in locali di abitazioni o di pubblico esercizio, e neppure su scale, androni e simili possono avere l'accesso dalla strada o da un corti

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Norme per l'aereazione e per il convogliamento delle fiamme e del fumo in alcuni tipi di autorimesse

93. Tipo n. 2. - Se l'autorimessa è sottostante ad abitazioni, ogni locale deve avere un aeratore con griglia, oppure una finestra munita di rete metallica. Qualora ciò non sia possibile, il locale stesso deve essere munito di un condotto per il fumo, il quale deve scaricarsi nell'aria, sulla parte superiore del fabbricato. Questo condotto può essere comune a più autorimesse contigue.

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Mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi.

94. I mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi si distinguono in:

A) mezzi per soffocare un inizio di incendio

B) mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne, per quanto è possibile, gli effetti.


A) Mezzi per soffocare un inizio d'incendio.

Essi consistono essenzialmente in:

1° una buona riserva di sabbia (o terra) con secchielli, pale e badili

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Norme di esercizio

95. Entro le autorimesse è proibito fumare. Questo formale divieto deve essere scritto a caratteri appariscenti.

E' vietato accendervi fuochi, o luci a fiamma libera.

L'accensione dei fari e dei fanali degli autoveicoli è proibita nell'interno dei locali, a meno che si tratti di lampade elettriche.

Se nel pavimento esiste pozzetto di raccolta delle acque di lavaggio, munito di dispositivo a trappola, o di altro sistema equivalente, esso deve essere ispezionato di frequente e sbarazzato dai liquidi infiammabili, dagli oli e dai grassi che potesse contenere, per evitare che vengano convogliati nelle fognature, o nei canali.

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Magazzini di materiali di ricambio Oli e grassi lubrificanti.

96. E' vietato utilizzare le autorimesse come deposito di materiali, tanto più se combustibili.

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Carburanti e loro rifornimento.

97. I carburanti necessari al rifornimento degli autoveicoli, presso le autorimesse di carattere commerciale, devono di preferenza, essere contenuti in serbatoi interrati con distributori fissi a colonna.

Serbatoi e distributori devono essere installati nelle posizioni e colle norme di cui ai precedenti nn. 66, 71, 72 e 82, fuori dell'autorimessa. Qualora ciò non sia possibile, per la posizione topografica dell'autorimessa, o per la ristrettezza della via d'accesso, è ammesso il collocamento della colonna entro l'autorimessa, ma alle seguenti condizioni:

a) posizione laterale prossima all'ingresso principale

b

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Parcamento.

98. Gli autoveicoli, nelle autorimesse, devono essere disposti in modo da occupare il minore spazio possibile, pur permettendo, in caso di bisogno, di essere rapidamente condotti all'esterno, o isolati. Perciò si devono osservare le seguenti condizioni.

L'

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Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.

99. Per queste officine che possono presentare pericoli anche maggiori di quelli delle autorimesse normali, si deve osservare quanto segue:

a) a seconda dell'ubicazione, estensione, disposizione degli ambienti e numero massimo di autoveicoli che possono trovarsi contemporaneamente in riparazione, l'officina deve essere equiparata ad uno dei tipi di autorimesse contemp

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Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli

100. A motivo che i serbatoi degli autoveicoli non nuovi e quelli degli autoveicoli nuovi sia già sottoposti a prove, possono, in caso di incendio, presentare non lieve pericolo di scoppio, i locali di deposito, con carattere commerciale, di tali autoveicoli

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52204 1106736
Titolo VIII - DISPOSIZIONI COMPLETIVE E TRANSITORIE
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Deroghe delle norme di sicurezza per gli stabilimenti, per i depositi, per le autorimesse e per le officine di riparazione

101. Qualora, per speciali condizioni della località, non fosse possibile, in qualche caso, ri

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Revisione degli impianti esistenti

102. Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di riparazione di autoveicoli attualmente esistenti, dovranno essere completamente sistemati, secondo le presenti norme entro tre anni dalla loro pubblicazione

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Art. 2

Con l'entrata in vigore delle norme tecniche predette, che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del regno, s'intendono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti locali, che disciplinano la stessa materia.

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