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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 18/07/2014
D. Min. Interno 18/07/2014
In vigore dal 27/08/2014.
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PremessaIL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81R, recante «Attuazione dell' |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e |
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Art. 2. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1, sono realizzati e gestite in modo da: |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica |
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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli interporti e alle relative attività affidatarie di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. 2 |
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Art. 5. - Commercializzazione ed impiego dei prodotti1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto. 2. G |
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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli interporti e le attività affidatarie di cui all'art. 4, comma 2, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati: |
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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e delle relative attività affidatarie |
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1. Termini e definizioniPer i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica si definisce: - Interporto: insieme di infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalità di trasporto delle merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle infrastrutture |
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2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi1. Per le attività a rischio specifico presenti nelle aree comuni dell'interporto e nelle aree ovvero nei locali delle attività affidatarie, co |
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3. Ubicazione e requisiti generali3.1 Caratteristiche dell'area 1. L'area dell'interporto deve essere scelta in modo da non determinare, in caso di incendio, il rapido coinvolgimento delle attività esterne, limitrofe allo stesso. 2. L'attività di interporto deve essere ubicata nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni vigenti o, in mancanza di queste, definite in base alla valutazione del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento. 3. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi all'area dell'interporto ed i relativi percorsi, che devono essere in numero adeguato in relazione all'estensione e alla configurazione dello stesso, devono avere i seguenti requisiti minimi: larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore a 10%; resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t asse posteriore, passo 4 m). 4. Deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del fuoco agli edifici multipiano presenti nell'area dell'interporto. 5. Deve essere assicurata agli automezzi di soccorso la possibilità di percorrere tutta la viabilità interna all'area dell'interporto e di raggiungere, con facilità, tutte le aree e le infrastrutture presenti al suo interno, inclusi i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza generale dell'interporto. Al riguardo dovrà essere installata idonea segnaletica. L'utilizzo delle aree su spazio scoperto, di pertinenza dell'interporto, destinati al parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso delle persone presenti nel complesso. |
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4. Locali per deposito merci1. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi devono essere ubicati, fuori terra, in edifici indipendenti, esclusivamente destinati a tale uso, ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi. 2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco determinati in conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007. 3. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, in relazione al pericolo di i |
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5. Aree deposito su spazio scoperto1. Le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci in containers e non, devono essere adeguatamente scelte e segnalate, ubicate a distanza di sicurezza da altro materiale combustibile/infiammabile depositato e dagli edifici/infrastrutture dell'interporto. 2. Per il deposito di merci in containers standard, nelle tipologie usualmente impiegate, si dovranno prevedere aree appositamente predisposte, caratterizzate da adeguati corridoi longitudinali e trasversali, per le quali sarà indicato, con apposita segnaletica, il numero massimo di containers accatastabili e affiancabi |
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6. Area per terminale ferroviario intermodale1. Per i terminali ferroviari intermodali si applicano le misure di sicurezza e gestionali previste d |
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7. Aree per la sosta degli autoveicoli1. Le zone destinate alla lunga sosta degli autoveicoli, che sono in attesa di effettuare le operazioni di carico/scari |
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8. Segnaletica di sicurezza1. Le aree e gli edifici dell'interporto e delle attività affidatarie devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
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9. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza dell'interporto, nel suo complesso, e delle singole attività affidatane presenti nello stesso, deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 e successive modificazioni ovvero ai decreti emanati a norma dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere di tipo coordinato. 2. L'interporto dovrà disporre di un piano generale di emergenza, coordinato con i singoli piani di emergenza elaborati per ciascuna delle attività affidatarie presenti nell'area dell'interporto, incluso il terminale ferroviario intermodale, che conterrà, oltre a quanto già previsto dalle vigenti disposizioni: - procedure per la gestione degli impianti tecnologici e antincendio comuni e dei sistemi di controllo attestati nel Centro di gestione delle emergenze; - misure specifiche per assistere gli utenti esterni e le eventuali persone disabili presenti; |
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