Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. LL.PP. 10/09/1949, n. 21274/6
Circ.Min. LL.PP. 10/09/1949, n. 21274/6
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[Premessa] |
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I. SCOPI DELLA LEGGE.Nella G. U. del 3 corr., n. 202, è stata pubblicata la L. 3 agosto 1949, n. 589,R recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali, e precisamente di quelle che attengono ad esigenze essenziali del vivere civile, quali la viabilità minore, le opere igieniche, le scuole, le opere occorrenti per l'illuminazione pubblica, la costruzione dei piccoli porti ed approdi, specie pescherecci. A molte di queste necessità si è finora sopperito con fondi stanziati a sollievo della disoccupazione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il quale, sostituendosi agli enti interessati, ha provveduto direttamente all'esecuzione dei relativi lavori. Ma siffatti interventi costituivano misure di contingenza onde, col graduale miglioramento della situazione generale, si è riconosciuta l'opportunità di ristabilire il |
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II. - MISURE DEI CONTRIBUTI.Le misure dei contributi per le diverse categorie di opere sono stabilite negli articoli dal 2 al 6, |
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a) Opere stradali (art. 2).Tra le varie specie di strade, per le quali attualmente sarebbe ammesso il concorso statale, si è ritenuto di dover particolarmente agevolare la costruzione delle strade di allacciamento di comuni e frazioni isolati e delle strade di accesso alle sta |
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b) Opere igieniche1) Acquedotti - fognature - cimiteri (art. 3) Due sono le ipotesi previste: da un lato, le nuove costruzioni nei comuni sprovvisti di tali opere; dall'altro, l'ampliamento e il miglioramento di opere esistenti. Nei riguardi delle nuove costruzioni si tiene conto della entità della popolazione, per dare il massimo contributo (5 per cento) ai Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e in misura pi&u |
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c) Edilizia scolastica (art. 8).In materia di scuole sì è voluto agevolare anzitutto, l'incremento degli edifici nelle sedi rurali, per i quali è previsto il contributo del 4,50 per cento della s |
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d) Porti (art. 9).Per la costruzione o il miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo |
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e) Opere per fornitura di energia elettrica (art. 10).Per tali opere intese ad assicurare l'illuminazione pubblica in Comuni che ancora ne sono sprovvisti, la misura del contributo è stabilita nel 4,50 per cento della spesa necessaria. In allegato alla presente circolare sono riportate le tabelle sinottiche dei contributi afferenti alle singole categorie di opere, e ciò per facilitare agli enti interessati la conoscenza dei benefici cui possono aspirare. Come risulta dal quadro stesso, per tutte le opere da eseguirsi |
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III. - MAGGIORI AGEVOLAZIONI PER LE REGIONI DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARELa legge 3 agosto 1949 Rha previsto, per gli enti locali dell'Italia meridionale e insulare (compresi quelli delle provincie di Frosinone e Latina e dell'ex circondario di Cittaducale), maggiori provvidenze che giova qui riassumere : a) le misure dei contributi per le varie categorie di opere sono più elevate rispetto a quelle delle altr |
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IV. - MAGGIORI AGEVOLAZIONI PER LE ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE.L'art. 20 stabilisce che, per il periodo di un triennio dalla data di entrata in vigore della legge ( |
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V. - ENTI CHE POSSONO CHIEDERE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.Per norma, gli enti facoltati dalla legge a richiedere la concessione del contributo dello Stato sono quelli pubblici, e precisamente gli enti territoriali (provincie, comuni e loro consorzi), e gli enti istituzionali (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi: -limitatamente alle opere ospitaliere e antitubercolari). Tali istituzioni sono quelle previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazi |
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VI. -PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.Come stabilisce l'articolo 14, gli enti interessati all'esecuzione delle opere per ottenere il contributo dello Stato devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici, unendovi una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e, possibilmente, il progetto di massima od esecutivo della stessa. La domanda - da presentarsi distintamente per ciascuna opera - dovrà essere stesa in carta bollata da L. 32. Per quanto riguarda la relazione, si raccomanda di inserirvi ragguagli quanto più possibile precisi circa la natura dell'opera, le necessità che la giustificano e l'ammontare presumibile della spesa occorrente, elemento questo ultimo tanto più necessario nei casi in cui l'ente non sia in grado in questa prima fase di esibire un progetto già compilato. Le richieste così pervenute saranno vagliate da questo Ministero singolarmente, e comparativamente fra di loro, al fine di stabilire quali opere in definitiva, dovranno essere comprese nel programma esecutivo da formarsi ai sensi dell'art. 15 della legge, in relazione agli stanziamenti di bilancio per la concessione dei contributi per le diverse categorie delle opere (v. sopra § 1). |
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VII. - CONTRATTAZIONE DI MUTUI.Come fu accennato al § 5, lett. a), l'ente interessato per procurarsi i mezzi occorrenti per l'esecuzione dell'opera, può deliberare di contrarre un mutuo il che si verificherà nella maggior parte dei casi. In proposito occorre tener presente le disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 19 e 23 della legge che si possono così riassumere: a) i mutui possono essere contratti con la Cassa DD. PP. o con altri Istituti di credito o anche con privati. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. D. L. 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate espressamente a concede |
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VIII. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.Come fu avvertito più sopra (§ 6), col decreto di approvazione del progetto dell'opera, la concessione del contributo viene fatta in base al preventivo di spesa riconosciuto ammissibi |
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IX. - ESPROPRIAZIONI.In base alla precedente legislazione, quando l'opera comportava espropriazioni, si doveva osservare la lunga procedura prescritta dagli artt. 9 e segg. della legge 25 giugno 1865, n. 2356, per |
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XI. - AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE.La materia è regolata dall'articolo 18, il quale dispone che, fermi rimanendo i maggiori benefici contemplati in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della legge, nonché gli atti di cessione del contributo dello Stato, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Ciò importa che dovranno essere registrati gratuitamente gli atti e contratti stipulati dagli enti che, appunto per effetto |
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XII - NORME PARTICOLARI A DETERMINATE CATEGORIE DI OPERE.Oltre agli adempimenti indicati nei precedenti paragrafi, e che sono richiesti per tutte le categorie |
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A) Opere igienichea) Acquedotti Occorrono: 1) Una relazione tecnico-igienica sulla quantità d'acqua corredata dalle analisi chimica e batteriologica, eseguite da un laboratorio governativo. provinciale o municipale. Se si tratti di conduttura alimentata da sorgenti, la relazione deve inoltre contenere la descrizione del bacino imbrifero; i dati di temperatura dell'acqua in confronto di quella atmosferica, i dati riguardanti la zona di protezione, e quanto altro possa occorrere a far meglio conoscere le condizioni |
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B) Edilizia scolasticaI progetti degli edifici scolastici dovranno essere redatti per le scuole elementari e preelementari secon |
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C) Opere per la fornitura di energia elettricaIl progetto tecnico che gli enti interessati saranno tenuti a presentare a corredo della richiesta di concessione dei contributi dello Stato deve comprendere i seguenti elaborati. 1) corografia; 2) |
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