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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Interno 10/02/1969, n. 10
Circ. Min. Interno 10/02/1969, n. 10
- Circ. Min. Interno 08/07/1970, n.54
- Circ. Min. Interno 11/10/1988, n. 17
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PremessaGli impianti di distribuzione di carburanti sono disciplinati dalle norme di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934, che riguardano la installazione dei serbatoi (capacità, profondità d'interramento, distanze, cassa di contenimento, ecc.), le "colonnine" distributrici e l'esercizio degli impianti medesimi. In relazione però allo sviluppo sempre maggiore degli impianti di distribuzione di carburanti sono state via via prospettate nuove esigenze funzionali, scaturite dall'esercizio degli stessi, alla soluzione delle quali si è provveduto |
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1. Mezzi di distribuzione consentiti o vietati1.1 - Per la vendita in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e nelle stazioni di servizio, di carburanti di categoria A, B e C, si debbono usare esclusivamente mezzi costituiti da colonne di distribuzione fissate al suolo, con serbatoi interrati per il contenimento del carburante. In particolare si consentono: a) distributori, ordinari, fissi a colonna, con serbatoi interrati, dei tipi già contemplati dalle norme vigenti (Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937); |
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2 - Prescrizioni aggiuntive per l'installazione e l'esercizio di distributori fissi (ordinari e miscelatori)2.1 - Per l'installazione e l'esercizio dei distributori-miscelatori fissi, si applicano le stesse prescrizioni e le stesse modalità di autorizzazione volute per i distributori fissi ordinari. 2.2 - Presso ogni distributore fisso ordinario di benzina può essere autorizzata la installazione di una colonna miscelatrice fissa, ausiliaria, collegata allo stesso serbatoio interrato della benzina del distributore esistente. La colonna deve essere disposta a non meno di 1 m. dalla colonna ordinaria e deve essere collegata al serbatoio comune mediante un tubo di aspirazione indipendente. Per i sistemi di sicurezza e di carico, come per il tubo di equilibrio e di sfogo dei vapori del serbatoio, valgono i dispositivi già esistenti del distributore ordinario. 2.3 - I serbatoi interrati per i carburanti di cat. A e B dei distributori fissi debbono essere muniti di |
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3 - Distributori mobili (ordinari e miscelatori)3.1 - L'impiego in aree pubbliche dei distributori mobili deve essere autorizzato come per i distributori fissi: circa la loro installazione e il loro esercizio, oltre alle disposizioni di cui all'apposita voce dell'art. 82 delle Norme vigenti, si osserveranno quelle appresso indicate. 3.2 - Si considerano mobili tutti i distributori, ordinari o miscelatori, che possiedono, per il contenimento dei carburanti di categorie A, B e C, serbatoi fuori terra; a tal fine questi distributori debbono essere muniti di carrello. 3.3 - É vietato l'impiego dei distributori mobili, per la vendita di carbu |
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4 - Prescrizioni aggiuntive circa le caratteristiche strutturali dei distributori ordinari, fissi e mobili, di tipo già contemplato dalle norme. Distributori fissi.4.1 - Le colonne di distribuzione debbono sempre essere corredate dal fabbricante, del tubo di |
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5 - Distributori mobili: a portafusti o a serbatoio stabilmente fissato al carrello5.1 - I distributori mobili debbono essere corredati di un complesso di misura e di erogazione volumetrico con contatore totalizzatore, pompa a mano a tubo flessibile e di erogazione con bocchello. Il complesso deve essere racchiuso in una custodia metallica esterna di protezione, munita di sportelli, che può anche formare un tutto col fasciame di protezione del serbatoio, nei tipi a serbatoio fissato stabilmente al carrello. Si ammettono pure custodie, senza sportelli, completamente chiuse: in tal caso, esse devono essere munite di aperture di ventilazione a persiane rivolte in basso. Il complesso non deve essere sostenuto dal tubo di aspirazione del carburante collegato al fusto o al serbatoio, ma da appositi sostegni direttamente fissati al fasciame o alla base del carrell |
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6 - Prescrizioni di massima circa le caratteristiche strutturali dei distributori-miscelatori, fissi e mobili, di tipo finora non contemplato. Distributori-miscelatori fissi6.1 - Un distributore di questo tipo differisce, essenzialmente, da un distributore fisso ordinario di tipo semiautomatico, per essere corredato di un piccolo serbatoio metallico per l'olio lubrificante, incorporato nella colonna di distribuzione (di solito, è posto in alto, nel cappello della colonna) e per alcune particolarità del complesso di misura e di erogazione. Questo complesso, oltre gli usuali organi e dispositivi dei distributori semiautomatici (vasi di vetro misuratori, contatore totalizzatore, pompa a mano per il carburante, t |
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7 - Distributori-miscelatori mobili7.1 - Un distributore di questo tipo differisce essenzialmente da un distributore mobile ordinario del tipo a serbatoio fissato stabilmente al carrello, per essere corredato di un piccolo serbatoio per l'olio lubrificante, disposto di solito al di sopra del complesso di misura e di erogazione, e per la struttura di questo complesso, che è simile a quella dei distributori-miscelatori fissi. |
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8 - Impianti di distributori di benzina, depositi carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri8.1 - Gli impianti di distribuzione carburanti debbono distare un centinaio di metri dal perim |
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9 - Attraversamenti con linee telegrafiche e linee per il trasporto di energia elettrica delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti9.1 - è consentito l'attraversamento con linee telegrafoniche delle aree destinate agli impianti di distribuzione di c |
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10 - Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi10.1 - Le limitazioni a suo tempo imposte nei riguardi degli allacciamenti di più colonnine ad unico serbatoio e di più serbatoi ad unica colonnina, vengono abolite in considerazione anche delle esperienze finora acquisite sulla funzionalità degli impianti di distribuzione e |
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11 - Vendita petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni di distribuzione dei carburanti11.1 - È consentita la vendita di petrolio agevolato in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti senza apportare alcuna modifica alle concessioni e autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle stazioni stesse essendo sufficiente l'osservanza, |
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12 - Distributori automatici di carburante con funzionamento a gettoni |
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13 - Potenzialità complessiva degli impianti di distribuzione stradale di carburanti13.1 - Da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco è stato formulato il quesito se debba essere posto un limite, e quale, al numero e alla capacità complessiva dei serbatoi interrati degli im |
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