FAST FIND : FL5840

Flash news del
02/07/2020

Il DL Semplificazioni interviene sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia

La bozza del D.L. Semplificazioni prevede due modalità di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia per una durata limitata fino al 31/07/2021.

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, è prevista a breve l'emanazione del D.L Semplificazioni.

L'articolo 1 della bozza di D.L. Semplificazioni prevede che dalla data di sua entrata in vigore e fino al 31/07/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e all'art. 157, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 medesimo, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 50/2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno
- 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro
- 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro
- 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 50/2016.

Si precisa che le disposizioni del suddetto articolo si applicano solo qualora l’atto di avvio della procedura di affidamento ovvero la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 31/07/2021. Si prevede inoltre che in tali casi l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debbano avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento per le ipotesi di cui alla lettera a), e di 4 mesi per le ipotesi di cui alla lettera b). 

Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del D. Leg.vo 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. 

Dalla redazione