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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 13/10/2020, n. 790
Deliberaz. G.P. Bolzano 13/10/2020, n. 790
Deliberaz. G.P. Bolzano 13/10/2020, n. 790
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Testo del documentoIl regolamento (UE) n. 651/2014 delle Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. |
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Allegato A - Interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato di esercizi pubbliciArticolo 1 - Ambito di applicazione 1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni a favore dei servizi di vicinato di esercizi pubblici, in applicazione di quanto previsto dal Capo VI della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche. Articolo 2 - Beneficiari 1. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri gli esercizi pubblici che svolgono un “servizio di vicinato”, di seguito denominati esercizi pubblici di vicinato. Per tali si intendono gli esercizi che esercitano, in località con un minimo di 100 abitanti, un’attività ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 3, comma 1, oppure dell’articolo 5, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, purché la somministrazione di pasti e/o bevande avvenga tutto l’anno anche ai non alloggiati. Presupposto per accedere alle agevolazioni è che nella località sia presente esclusivamente l’esercizio richiedente. Se nella località, oltre all’esercizio richiedente, esiste un ulteriore esercizio pubblico ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, che esercita l’attività di somministrazione pasti e bevande solo temporaneamente, quest’ultimo non viene considerato “secondo esercizio”. 2. Se in precedenza nella stessa località era presente un unico esercizio pubblico, l’agevolazione per l’apertura dell’unico esercizio pubblico può essere richiesta solamente quando sia trascorso almeno un anno dalla chiusura del preesistente esercizio. L’agevolazione per il mantenimento dell’unico esercizio pubblico di vicinato può invece essere richiesta solamente se il preesistente esercizio pubblico di vicinato è stato chiuso da meno di un anno. 3. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri gli esercizi pubblici di vicinato che: a) negli ultimi tre anni, hanno registrato un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini IVA fino a 200.000,00 euro se trattasi di esercizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 3, comma 1, e fino a 300.000,00 eur |
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TABELLA A (articolo 6)
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