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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 13/01/2020, n. 4
D. Pres.P. Bolzano 13/01/2020, n. 4
D. Pres.P. Bolzano 13/01/2020, n. 4
D. Pres.P. Bolzano 13/01/2020, n. 4
- D. Pres. P. 15/09/2022, n. 23
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Capo I - Disposizioni di carattere generale |
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Art. 1 - Oggetto1. Questo regolamento disciplina conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini di questo regolamento si intende: a) per “diritto di accesso ai documenti amministrativi”, o “diritto di accesso documentale”, il diritto dei soggetti interessati di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi; b) per “accesso civico semplice”, il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione |
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Capo II - Accesso ai documenti amministrativi |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. Il diritto di accesso documentale può essere esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, dell |
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Art. 4 - Legittimazione soggettiva1. Il diritto di accesso documentale è esercitabile da tutti i soggetti privati che vi abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collega |
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Art. 5 - Oggetto del diritto di accesso documentale1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dalle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3 al momento dell’istanza; esso non può pertanto comportare la necessità di un’attività d |
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Art. 6 - Responsabilità del procedimento1. Responsabile del procedimento di accesso documentale agli atti è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a formare l’ |
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Art. 7 - Comunicazione ai soggetti controinteressati1. Se la persona responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, deve dare loro comunicazione della richiesta pervenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via te |
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Art. 8 - Accesso informale1. Qualora non risulti l’esistenza di soggetti controinteressati, il diritto di accesso documentale può essere esercitato in via informale mediante richiesta alla struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilm |
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Art. 9 - Accesso formale1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano, alla stregua delle informazioni e documentazioni fornite, dubbi sulla legittimazione soggettiva della persona richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull'accessibilità del documento, la persona è invitata a presentare istanza formale. 2. Ai sensi dell’articolo 20-bis della legge provinciale 22 |
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Art. 10 - Modalità di esercizio del diritto d’accesso documentale1. L'esame dei documenti avviene presso la competente struttura organizzativa, nelle ore di ufficio, alla presenza della persona responsabile del procedimento. 2. Fatta comunque salva l |
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Art. 11 - Decisioni sulla richiesta di accesso documentale1. In caso di accoglimento della richiesta, la persona responsabile del procedimento indica alla persona interessata il nominativo della/del dipendente e la struttura or |
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Art. 12 - Termini del procedimento1. Il procedimento di accesso documentale deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta all'amministrazione o ente competente o dalla sua ricezione nell'ipotes |
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Art. 13 - Differimento dell’accesso documentale1. Il differimento dell'accesso è disposto a salvaguardia di specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, per quei documenti la cui conoscenz |
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Art. 14 - Documenti esclusi dall’accesso documentale1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, possono inoltre essere sottratti all'accesso per motivi di segretezza e riservatezza: a) i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e difesa nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; restano salve le ipotesi di segreto di Stato disciplinate dall'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124; |
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Art. 15 - Accesso documentale delle consigliere e dei consiglieri provinciali1. Le consigliere e i consiglieri provinciali hanno diritto di accesso a ogni documento, dato e informazione utile all’espletamento del loro mandato che sia in possesso delle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli |
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Art. 16 - Rimedi giuridici contro il diniego, l’accoglimento parziale o il differimento dell’accesso documentale1. Contro le determinazioni amministrative riguardanti il diritto d’accesso documentale nonché nell’ipotesi di silenzio rigetto è dato ricorso se |
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Capo III - Obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato |
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Art. 17 - Ambito di applicazione1. Oltre agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano, per quanto compatibili, anche alle associazioni, a |
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Art. 18 - Obblighi di pubblicazione1. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e ai fini della piena accessibilità, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” visibile e accessibile dalla pagina principale. Le società partecipate e controllate dall’Amministrazione denominano questa sezione “Società trasparente”. |
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Art. 19 - Accesso civico semplice1. L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere l’accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione o |
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Art. 20 - Legittimazione soggettiva1. L’esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva della persona ric |
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Art. 21 - Responsabilità del procedimento1. Responsabili del procedimento sono le direttrici e i direttori delle strutture organizzative competenti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione |
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Art. 22 - Modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice1. L’istanza di accesso civico semplice non richiede motivazione, è gratuita e può essere trasmessa anche con mezzi telematici, secondo le modalità previste dal decreto legisl |
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Art. 23 - Termini del procedimento1. In caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico semplice la persona responsabile del procedimento pubblica, entro 30 giorni dalla presentaz |
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Art. 24 - Accesso civico generalizzato1. L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a documenti, e dati detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a que |
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Art. 25 - Legittimazione soggettiva1. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva della persona richiedente |
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Art. 26 - Responsabilità del procedimento1. Responsabile del procedimento è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a formare o a detenere stabilmente l’atto con |
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Art. 27 - Comunicazione ai soggetti controinteressati1. Se la persona responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, deve dare loro comunicazione della richiesta pervenuta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. 2. Soggetti controinteressati sono esclusivamente i portatori dei s |
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Art. 28 - Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato1. L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede motivazione e può essere trasmessa anche per via telematica; in tal caso l'istanza è validamente presentata se alternativamente: a) è sottoscritta e trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) della persona richiedente; b) è sottoscritta mediante firma digitale o elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un ente certificatore; c) è sottoscritta e trasmessa unitamente alla copia del documento d'identità; d) è sottoscritta e trasme |
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Art. 29 - Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso: a) nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalle disposizioni di settore al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, fra i quali rientrano, tra altri: 1) il segreto statistico; 2) il segreto bancario; 3) il segreto scientifico e il segreto industriale; 4) il segreto d'ufficio; 5) il divieto di divulgazione di dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona; 6) il divieto di divulgazione di dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici dai quali è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-so |
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Art. 30 - Conclusione del procedimento1. Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di cui all’articolo 31. 2. Il rifiuto, il differiment |
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Art. 31 - Termini del procedimento1. Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. |
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Art. 32 - Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all’articolo 31, comma 1, la persona richiedente può presentare, entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, richiesta di riesame al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. 2. |
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Capo IV - Registro unico degli accessi civici |
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Art. 33 - Oggetto1. Tutte le richieste di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato pervenute alle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano sono registrate in ordine cronologico di presentazione, utilizzando il sistema di gestione del proto |
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Art. 34 - Finalità1. Il/La responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere in ogni momento alle strutture organizzative informazioni sugli esiti dell’istru |
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Capo V - Accesso ai documenti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici |
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Art. 35 - Modalità di esercizio del diritto di accesso1. Salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, il diritto di accesso ai documenti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubb |
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Art. 36 - Differimento dell’accesso1. Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco de |
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Art. 37 - Informazioni e documenti esclusi dall’accesso1. Gli atti di cui all’articolo 36, comma 1, e le informazioni ad essi correlate non possono essere comunicati a terzi o essere in qualsiasi altro modo resi noti, fino alla scadenza dei termini previsti nel medesimo articolo. 2. Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la |
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Capo VI - Accesso civico generalizzato ai documenti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici |
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Art. 38 - Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato1. L’accesso civico generalizzato è esercitato secondo quanto previsto dagli articoli da 24 a 28 e dall’articolo 30. |
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Art. 39 - Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato1. Prima dell’aggiudicazione l'accesso civico generalizzato è differito ovvero escluso nelle ipotesi previste dall’articolo 36 ovvero 37. |
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Art. 40 - Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all’articolo 31, comma 1, la persona richiedente |
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Capo VII - Accesso alle informazioni ambientali |
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Art. 41 - Definizione di informazione ambientale1. Per “informazione ambientale” ai fini del presente regolamento si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in altra forma, in possesso delle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3, in quanto da esse stesse prodotta o ricevuta o stabilmente detenuta, e riguardante: a) lo stato degli el |
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Art. 42 - Verfahrensverantwortung Responsabilità del procedimento1. Responsabile del procedimento è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a produrre, ricevere o detenere stabilmente l� |
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Art. 43 - Modalità di esercizio dell’accesso alle informazioni ambientali1. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3 rendono disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che la persona debba dichiarare il proprio interesse. 2. Le strutture organizzative mettono a disposizione della persona richiedente l'informazio |
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Art. 44 - Casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali1. L'accesso è negato nei seguenti casi: a) l'informazione richiesta non è detenuta dalle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3. La richiesta presentata a struttura organizzativa diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, ma appartenente all’Amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è dalla stessa immediatamente inoltrata alla struttura organizzativa competente. Di tale inoltro è data comunicazione alla persona richiedente; b) la ric |
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Art. 45 - Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all’articolo 43, comma 2, la persona richiedente |
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Art. 46 - Pubblicazione e accesso civico generalizzato alle informazioni ambientali1. Le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue compet |
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Capo VIII - Informazione e accesso ai dati personali |
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Art. 47 - Definizioni1. Ai fini di questo regolamento si intende per “dato personale” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare tramite associazione a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi alla sua ubicazione, un identificativo on |
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Art. 48 - Diritto di accesso della persona interessata1. La persona interessata ha il diritto di sapere dal titolare del trattamento se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano. 2. In caso affermativo, la persona interessata ha il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali e alle informazioni in merito: |
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Art. 49 - Modalità di esercizio del diritto d’accesso ai dati personali1. Il diritto di accesso ai dati personali può essere esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché nei confronti degli ulter |
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Art. 50 - Termini del procedimento1. Il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni e i dati richiesti entro 1 mese dalla presentazione dell'istanza. |
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Art. 51 - Rimedi giuridici in caso di mancata ottemperanza da parte della pubblica Amministrazione1. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta, la persona interessata può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricor |
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Art. 52 - Informazione e accesso ai dati di persona deceduta1. I diritti di cui all’articolo 48 riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi |
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Art. 53 - Informazione e accesso ai dati di minori1. I diritti di cui all’articolo 48 riferiti ai dati personali di soggetti minori possono essere esercitati dal titolare della responsabilità genito |
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Capo IX - Tariffe e modalità di pagamento |
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Art. 54 - Tariffe1. La presa visione e l'esame dei documenti, con facoltà di prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto, sono gratuiti. 2. Il rilascio di documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali che viene addebitato alla pe |
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Capo X - Disposizioni finali |
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Art. 55 - Disposizioni transitorie1. Salvo diversa previsione, tutti i rinvii a disposizioni normative operati dal presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono alle disposizioni normative nel |
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Art. 56 - Rinvio1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia. |
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Art. 57 - Abrogazione1. È abrogato il Titolo I del decreto del Presiden |
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Art. 58 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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