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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 04/12/2019, n. 23
L. R. Campania 04/12/2019, n. 23
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione promuove e sostiene interventi di cooperazione allo sviluppo sostenibile per garantire la promozione dei diritti dell'uomo, delle libertà democratiche, della pace e de |
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Art. 2 - (Interventi regionali in materia di cooperazione internazionale)1. Gli interventi della Regione nelle materie oggetto della presente legge sono effettuati nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, |
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Art. 3 - (Obiettivi dell'attività regionale)1. La Regione orienta la propria attività in base ai seguenti obiettivi: a) promuovere e valorizzare il contributo dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale; b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative; c) diff |
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Art. 5 - (Elenco regionale delle Associazioni di cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale)1. Presso la struttura amministrativa competente, è istituito l'Elenco regionale delle Associazioni di cooperazione |
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Art. 6 - (Ambiti di intervento)1. La Regione, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo e sostenendo, anche mediante la concessione di contributi: a) |
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Art. 7 - (Cooperazione internazionale allo sviluppo e cooperazione territoriale)1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nell'ambito della decentralizzazione delle politiche di sviluppo internazionale, promuove progetti di cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale con le competenti istituzioni dello Stato e con le regioni italiane. |
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Art. 8 - (Interventi di emergenza e solidarietà internazionale)1. La Regione, in caso di eventi eccezionali determinati da calamità naturali o da conflitti armati, promuove e sos |
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Art. 9 - (Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo sostenibile)1. La Giunta regionale, periodicamente e con cadenza triennale, tramite la competente struttura amministrativa, convoca ed organizza la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo |
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Art. 10 - (Programmazione)1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il Documento di indirizzo programmatico triennale, di seguito denominato Documento, per l'attuazione della presente legge. 2. Il Documento, predisposto dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 12, indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento, la definizione dei criteri di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4. 3. Il Documento è composto di due parti: |
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Art. 11 - (Organizzazione e attività amministrativa)1. La Giunta regionale, in osservanza delle norme generali stabilite dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l‘efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e del |
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Art. 12 - (Comitato tecnico-scientifico)1. La Regione istituisce, presso la competente struttura amministrativa, il Comitato tecnico-scientifico in materia di Cooperazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale, di seguito denominato Comitato, avente funzioni consultive e propositive in ordine ai programmi e alle attività previste dalla presente legge, come la redazione del Documento da proporre alla Giunta. 2. Il Comitato, di cui al comma 1, è |
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Art. 13 - (Erogazione dei fondi)1. L'intervento regionale è attuato con iniziative promosse dai soggetti iscritti all'Elenco di cui all'articolo 5. 2. In sede di assegnazio |
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Art. 14 - (Adesione all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo)1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo |
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Art. 15 - (Norma transitoria)1. In sede di prima applicazione della presente legge la struttura amministrativa competente provvede alla raccolta delle |
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Art. 16 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 20 |
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Art. 17 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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