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L. R. Lazio 06/11/2019, n. 22

Testo unico del commercio.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Sezione I - Principi generali
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente, detta disposizioni in materia di commercio per:

a) valorizzare e sostenere il commercio, anche attraverso la promozione delle reti di imprese tra attività economiche e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle botteghe d’arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione nonché degli esercizi di vicinato;

b) favorire l’integrazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e di quelli attuativi relativi alla localizzazione delle strutture distributive, garantendo l’equilibrio territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo;

c) semplificar

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Art. 2 - (Motivi imperativi di interesse generale)

1. L’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, può trovare condizioni e limiti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale, in particolare agli articoli 8, comma 1, lettera h),

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Art. 3 - (Ripartizione delle funzioni)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente legge sono ripartite tra la Regione e i comuni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livell

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Art. 4 - (Regolamenti di attuazione)

1. In attuazione e integrazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali, sono disciplinati, oltre alle modalità e ai requisiti per l’attribuzione dell’attestazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), in particolare:

a) per le attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita di cui al capo II:

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Art. 5 - (Ambito di applicazione e settori esclusi)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività commerciali come individuate all’articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche;

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Sezione II - Disposizioni comuni
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Art. 6 - (Requisiti di onorabilità e requisiti professionali)

1. Ai fini della tutela del consumatore, all’esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dalla presente legge si applicano

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Art. 7 - (Formazione e aggiornamento)

1. La Regione, al fine di favorire il conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 6, riconosce specifici corsi professionali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in mat

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Art. 8 - (Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l’attività svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l’assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e di innovazione dei sistemi aziendali.

2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le richiedano, a prescindere dall’appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e di aggiornamento in materia di:

a) innovazione tecnologica e organizzativa;

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Art. 9 - (Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità)

1. Nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell’

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Art. 10 - (Cultura della legalità)

1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l’abusivismo commerciale, le pratiche illegali e le infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo regionale attraverso interventi finalizzati a rendere più efficaci le misure di controllo sul territorio nonché azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

2.

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Art. 11 - (Recupero e redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale)

1. La Regione riconosce, valorizza e promuove le iniziative e le attività finalizzate al recupero e alla redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale, secondo le finalità e quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e successive modifiche e in coerenza con le iniziative statali e europee in materia di contrasto alla povertà alimentare.

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Art. 12 - (Vivibilità e sicurezza delle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale legati all’intrattenimento notturno)

1. La Regione promuove iniziative per incentivare la vivibilità e la sicurezza delle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale legati all’intrattenimento notturno e individuate dai comuni, sostenendo iniziative volte a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, incrementando i livelli di sicurezza di tal

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Art. 13 - (Sportello unico per le attività produttive)

1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e all’articolo 25 del d.lgs. 59/2010

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Art. 14 - (Osservatorio regionale sul commercio)

1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di commercio l’Osservatorio regionale sul commercio, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati e di informazioni finalizzati a monitorare lo sviluppo e l’innovazione del settore, al fine di definire gli interventi e le iniziative per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, tra cui, in particolare, la trasparenza del mercato, la valorizzazione del commercio di vicin

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CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA
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Sezione I - Disposizioni comuni
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Art. 15 - (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:

a) commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L’attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi;

b) commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un’attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). Tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

c) organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi nonché quelle firmatarie, a livello nazionale, di contratti collettivi di settore;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni sindacali firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi e del contratto collettivo territoriale;

e) associazioni dei consumatori, le associazioni facenti parte del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU), di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche;

f) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, scale, corrido

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Art. 16 - (Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, l’apertura domenicale e festiva e la chiusura infrasettima

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Art. 17 - (Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti direttamente esposti al pubblico, nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell’esercizio, negli scaffali o sui banchi di vendita ovvero ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l’uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l’individuazione dei singoli

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Art. 18 - (Comunicazioni relative all’esercizio delle attività commerciali)

1. Sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, entro sessanta giorni dal loro verificarsi:

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Sezione II - Criteri per lo sviluppo del commercio in sede fissa
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Art. 19 - (Criteri regionali per la programmazione e lo sviluppo del commercio in sede fissa)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, gli indirizzi per lo sviluppo del settore e l’insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento:

a) alla definizione dei requisiti qualitativi finalizzati all’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e relativi ai seguenti aspetti:

1) sostenibilità sociale degli insediamenti;

2) rispetto del ciclo integrato dei rifiuti e gestione ecosostenibile della struttura;

3) classificazione energetica;

4) utilizzazione di fonti rinnovabili di energia;

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Art. 20 - (Regolamentazione comunale sul commercio in sede fissa)

1. I comuni o le loro forme associative, in base a quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 1, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, adeguano, ove necessario, i propri regolamenti e gli strumenti e i programmi di pianificazione urbanistica, stabilendo in particolare:

a) le modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi fissati dalla Regione, tenendo, inoltre, conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, del traffico, dell’inquinamento acustico e ambientale, delle

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Art. 21 - (Inadempimento da parte dei comuni)

1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 19, comma 1, in caso di mancato adeguamen

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Sezione III - Tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e procedimenti amministrativi
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Art. 22 - (Tipologie di esercizi commerciali)

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio in sede fissa si articola in:

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Art. 23 - (Misure per la semplificazione dei procedimenti)

1. I comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvedo

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Art. 24 - (Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato)

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede, dell’ampliamento della superficie di vendita e della modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli esercizi di vicinato i soggetti interessati presentano la SCIA, ai sensi del

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Art. 25 - (Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita)

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita i soggetti interessati presentano al SUAP competente per territorio, mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione, domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Il provvedimento conclusivo del procedimento ovvero la determinazione motivata di conclusione de

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Art. 26 - (Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita)

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita i soggetti interessati presentano al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione, apposita domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, alla quale partecipano, in ogni caso, il comune o il rappresentante delle forme associative tra comuni, la provincia o la città metropolitana e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e la relativa determinazione conclusiva è adottata, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, in ogni caso, previo assenso della Regione, entro centoventi giorni dall’indizione della conferenza.

3. Alle riunioni della conferenza dei serviz

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Art. 27 - (Varianti urbanistiche)

1. Qualora l’apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita comportino var

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Art. 28 - (Procedimenti relativi ai centri commerciali)

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede, dell’ampliamento e dell’accorpamento della superficie di vendita dei centri commerciali, così come definiti dall’articolo 15, comma 1, lettere n), o) e p), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione al SUAP competente per territorio nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, a seconda che si tratti di centri commerciali che rientrano tra le medie ovvero grandi strutture di vendita, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Resta fermo l’espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente. L’autorizzazione abilita all’esercizio del centro commerciale nel suo complesso.

2. La domanda di autorizza

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Art. 29 - (Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso e vendita al dettaglio di merci ingombranti e a consegna differita)

1. Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la vendita al dettaglio e all’ingrosso sono sottoposti ai regimi abilitativi previsti per la vendita al dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 114/1998, come modificato dall’articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La superficie di vendita dell’esercizio è determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo

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Art. 30 - (Subingresso e affidamento di reparto)

1. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi si provvede:

a) nel caso di esercizi di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;

b) nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

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Sezione IV - Forme speciali di vendita
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Art. 31 - (Forme speciali di vendita al dettaglio)

1. Costituiscono forme speciali di vendita al dettaglio:

a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo per i beni da esse prodotti, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nei musei e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

b) la vendita

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Art. 32 - (Vendite in outlet)

1. All’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento, all’accorpamento degli outlet si applicano, in relazione alla tipologia dimensionale

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Sezione V - Vendite straordinarie
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Art. 33 - (Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate, previa comunicazione comprovante le loro cause, al SUAP competente per territorio da effettuarsi almeno venti giorni prima, al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:

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Art. 34 - (Vendite di fine stagione e vendite promozionali)

1. Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano, in particolare, i prodotti di carattere stagionale o di moda, quali, tra gli altri, quelli relativi ai settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio delle stesse.

2. La Giunta regionale annualmente con propria deliberazione da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, almeno sessanta giorni prima dell’in

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Sezione VI - Vigilanza e sanzioni
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Art. 35 - (Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 689/1981.

2. I comuni possono destinare una quota parte dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni:

a) ad iniziative di valorizzazione del commercio di vicinato;

b) ad iniziative di decoro urbano presentate dalle associazioni dei cittadini nell’ambito dei progetti di cittadinanza attiva;

c) all’incentivazione del personale che esercita l’attività di vigilanza sul commercio.

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Art. 36 - (Sospensione per carenza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza degli esercizi)

1. Qualora venga rilevata, successivamente all’avvio dell’attività commerciale, la carenza di requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza prescritti per l’esercizio dell’attività medesima, è disposta la so

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Art. 37 - (Chiusura degli esercizi di vicinato)

1. Oltre ai casi di chiusura dell’esercizio previsti dall’articolo 35, commi 3, lettere a) e c), e 5, il comune competente dispone la chiusura di u

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Art. 38 - (Decadenza delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita e relativa chiusura)

1. L’autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita decade, con la contestuale chiusura dell’esercizio:

a) qualora vengano meno i requisiti previsti all’articolo 6;

b) qualora l’attività sia sospesa in assenza della comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a);

c) qualora l’attività, indipendentemente da intervenuti trasferim

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CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE
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Sezione I - Disposizioni comuni
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Art. 39 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il comune;

c) somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, l’attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all’uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all’interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l’assistenza del personale addetto alla somministrazione;

d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale. Il posteggio può essere occupato mediante:

1) costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

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Art. 40 - (Esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche)

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune, in conformità alle previsioni della presente legge, ed è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione, ai sensi dell’articolo 45;

b) in forma itin

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Art. 41 - (Caratteristiche dei mercati e articolazione merceologica. Posteggi fuori mercato)

1. I mercati, così come definiti all’articolo 39, comma 1, lettera m), in relazione al periodo di svolgimento si suddividono in:

a) annuali, qualora si svolgano durante tutto il corso dell’a

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Art. 42 - (Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari)

1. I posteggi situati nei mercati e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche.

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentar

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Art. 43 - (Aree private da destinare al commercio)

1. Nel caso in cui uno o più soggetti, sulla base di apposita convenzione, mettano, gratuitamente a disposizione del comune un’area privata, attrezz

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Art. 44 - (Orari del commercio su aree pubbliche)

1. Gli orari dei mercati e del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dagli operatori nel rispetto degli indirizzi comunali relativi:

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Sezione II - Tipologie delle attività del commercio su aree pubbliche e procedimenti amministrativi
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Art. 45 - (Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio)

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggi di cui all’articolo 40, comma 2, lettera a), si svolge nell’ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico dove il posteggio è

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Art. 46 - (Utilizzazione dei posteggi)

1. L’operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l’occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni in ciascu

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Art. 47 - (Esercizio dell’attività commerciale con posteggio nelle fiere)

1. I soggetti in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alle fiere presentano domanda di concessione di posteggio al comune ove le stesse si svolgono, in base alle procedure di selezione

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Art. 48 - (Posteggi riservati)

1. Nelle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio il comune provvede a riservarne una parte da destinare:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della

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Art. 49 - (Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante)

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante di cui all’articolo 40, comma 2, lettera b), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio nel quale il soggetto richiedente intende avviare l’attività, utilizzando i modelli unificati adottati dalla Regione.

2. L’autorizzazione abilita:

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Art. 50 - (Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo)

1. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 39, comma 1, lettera o).

2. Ai mercatini di cui al comma 1 partecipano:

a) gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;

b) gli operatori che non esercitano l’attività comm

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Art. 51 - (Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e loro valorizzazione)

1. La Regione favorisce la riqualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

2. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare p

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Sezione III - Criteri per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche
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Art. 52 - (Criteri regionali di sviluppo)

1. La Regione, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, i criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per l’adozione degli atti relativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Roma capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, all’adozione dei criteri di sviluppo di cui al comma 1, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

3. I comuni, preliminarmente all’istituzione di nuove fiere e mercati, provvedono alla riqualificazione e al potenziamento dell’offerta esistente, anche mediante l’utilizzo delle risorse private degli operatori di mercato interessati, sulla base delle modalità stabilite da appositi atti d’obbligo, privilegiando l’ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, anche attraverso l’

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Art. 53 - (Programmazione comunale)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, con appositi atti di riordino e di localizzazione, da adottare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare, determinano:

a) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi, compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, nonché quelli da destinare ai produttori agricoli, ai beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile, alle imprese artigiane e alle imprese di servizi;

b) i settori merceologici, le sottocategorie merceologiche e/o le specifiche tipologie di prodotto da destinare ai singoli posteggi all’interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato;

c) l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività;

d) le zone ove è necessario prevedere divieti, limiti o particolari condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini della tutela dei beni culturali, ivi compreso il decoro urbano, della salvaguardia dei vincoli ambientali e paesaggistici, del rispetto delle norme in materia di viabilità, sicurezza e di tutela dell’ambiente urbano, nonché dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza;

e) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l’esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;

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Sezione IV - Subingresso, decadenza, revoca e sanzioni
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Art. 54 - (Subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche)

1. Al trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzatorio per atto tra vivi si provvede:

a) nel caso di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;

b) nel caso di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

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Art. 55 - (Decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione)

1. L’autorizzazione decade e la concessione è revocata:

a) nel caso in cui l’operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;

b) nel caso in cui l’operatore non inizi l’attività entro tre mesi dalla data dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione d

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Art. 56 - (Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio su aree pubbliche e provvedono all’accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 689/1981.

2. I comuni devono destinare una quota parte, almeno del 50 per cento, dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni:

a) ad iniziative di valorizzazione del commercio su aree pubbliche;

b) ad iniziative di decoro urbano presentate dalle associazioni dei cittadini nell’ambito dei progetti di cittadinanza att

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5905467 8376871
Art. 57 - (Disposizioni contro l’abusivismo e carta di esercizio)

1. Al fine di prevenire il fenomeno dell’abusivismo non è consentito iniziare o svolgere l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. I comuni verificano se per il titolare dell’autorizzazione su

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CAPO IV - COMMERCIO ALL’INGROSSO
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Sezione I - Disposizioni comuni
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Art. 58 - (Definizioni e limiti del commercio all’ingrosso)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:

a) commercio all’ingrosso, l’attività così come definita all’articolo 15, comma 1, lettera b);

b) centro commerciale all’ingrosso non alimentare, un complesso di almeno cinque esercizi di commercio all’ingr

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5905467 8376875
Art. 59 - (Orari di attività ed oneri di informazione)

1. Gli orari delle attività relative alla lavorazione e alla movimentazione delle merci sono rimessi alla libera determinazione dell’impresa, con l�

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5905467 8376876
Art. 60 - (Previsioni di natura urbanistica)

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento, dell’ampliamento dei locali destinati al commercio all’ingrosso occorre prevedere un’adeguata dota

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5905467 8376877
Art. 61 - (Procedimenti relativi all’esercizio del commercio all’ingrosso)

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento dei locali di vendita di un esercizio di commercio all’ingrosso è subordinata al possesso da parte del titolare dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, e alla presentazione al SUAP competente per territorio di comunicazione o SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016, con l’utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. Al trasferim

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Art. 62 - (Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti l’attività di commercio all’ingrosso in violazione delle disposizioni contenute nel presente capo è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, si applica la sanzione da euro 7.500,00 a euro 22.500,00 e la contestuale chiusura dell’attività;

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Sezione II - Centri commerciali all’ingrosso non alimentare, mercati all’ingrosso e centri agroalimentari
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5905467 8376880
Art. 63 - (Requisiti dei centri commerciali all’ingrosso non alimentare)

1. Ai fini dell’avvio dell’esercizio dell’attività, il centro commerciale all’ingrosso non alimentare deve:

a) essere destinato prevalent

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5905467 8376881
Art. 64 - (Mercati all’ingrosso e centri agroalimentari)

1. Possono istituire mercati all’ingrosso e centri agroalimentari:

a) gli enti locali, comprese le loro forme associative, e le CCIAA, competenti per territorio;

b) i consorzi tra enti locali ed altri enti di diritto pubblico;

c) le società consortili per azioni a partecipazione di capitale pubblico, alle quali possono partecipare operatori economici, anche in forma associata, dei settori della produzione e del commercio, nonché della lavorazione e della movimentazione dei prodotti e/o altri soggetti economici impegnati in settori sinergici con le attività dei centri agroalimentari.

2. La proposta di istituzione del mercato all’ingrosso e del centro agroalimentare

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CAPO V - DISCIPLINA DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
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Sezione I - Disposizioni comuni
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5905467 8376884
Art. 65 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione, dal

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5905467 8376885
Art. 66 - (Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

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Sezione II - Criteri per lo sviluppo del sistema e procedimenti amministrativi
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Art. 67 - (Definizione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)

1. Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi.

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5905467 8376888
Art. 68 - (Esercizio dell’attività, parità di trattamento e modalità di distribuzione e vendita)

1. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 40 per cento, alla vendita di qualsiasi altro prodotto secondo la vigente normativa. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alco

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Art. 69 - (Subingresso)

1. Al trasferimento della titolarità di un punto vendita esclusivo per atto tra vivi si provvede mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento, che determina d’ufficio la reintestazione con efficacia immediata dei titoli

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5905467 8376890
Art. 70 - (Esenzione dalla SCIA)

1. Non sono soggetti alla SCIA i casi di cui all’art

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5905467 8376891
Art. 71 - (Diffusione gratuita della stampa e strillonaggio)

1. L’editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio prodotto editoriale o effettuare lo strillonaggio di quotidiani presenta regolare c

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5905467 8376892
Art. 72 - (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo della rete distributiva)

1. La Regione, in collaborazione con i comuni, le istituzioni e le associazioni di categoria del settore:

a) promuove l’innovazione, l’informatizzazione e la competitività delle imprese del settore, con particolare riguardo ai punti vendita esclusivi;

b) promuove, all’interno dei punti vendita esclusivi, l’integrazione della vendita di quotidiani e periodici con attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati tese a completare l’offerta alla clientela e a sostenere l’innovatività;

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Sezione III - Vigilanza e sanzioni
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Art. 73 - (Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività di vendita e di distribuzione della stampa quotidiana e periodica e prov

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CAPO VI - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
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Sezione I - Disposizioni comuni
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5905467 8376897
Art. 74 - (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:

a) somministrazione di alimenti e bevande, la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto di alimenti e bevande, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico intesa come adiacente, prospiciente o pertinente al locale, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 39, comma 1, lettera b), appositamente attrezzate e gestite per la funzionalità del locale, con l’assistenza del personale addetto alla somministrazione;

b) superficie di somministrazione, la sup

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Art. 75 - (Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico:

a) mediante esposizione di apposita tabella all’interno del locale, nei casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;

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Art. 76 - (Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui sono svolte congiuntamente le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale e danzante, sono rimessi alla libera determinazione degli es

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Sezione II - Sviluppo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
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5905467 8376901
Art. 77 - (Indirizzi regionali di sviluppo)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4

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Art. 78 - (Criteri comunali)

1. I comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 77 e previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, stabiliscono i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione, definendo i requisiti, anche qualitativi, necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, con particolare riferimento:

a) alle destinazioni d’uso degli immobili da adibire come locali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d’uso dei locali medesimi;

b) alla salvaguardia dei locali storici;

c) a divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui sussistono ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che non consentano ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere sui meccanismi di controllo, anche per il consumo di alcoolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

d) alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettoni

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Sezione III - Procedimenti amministrativi relativi all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
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Art. 79 - (Esercizio dell’attività)

1. All’apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, si provvede mediante SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a tutela da parte del comune, all’apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016, su richiesta presentata utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Si provvede altresì mediante autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell’attività di somministrazione avvenga da una zona non sottoposta a tutela ad una tutelata.

3. Nelle zone di cui al comma 2 i comuni, nell’ambito della loro potestà normativa, approvano, quale strumento di

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5905467 8376905
Art. 80 - (Esercizio temporaneo)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su

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5905467 8376906
Art. 81 - (Affidamento della gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare, mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, la gestione di uno o più reparti, per un perio

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5905467 8376907
Art. 82 - (Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità, per atto tra vivi, dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e del relativo titolo abilitativo è subordinato a SCIA unica da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della SCIA deve avvenire entro novanta giorni d

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Art. 83 - (Disposizioni per i distributori automatici)

1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività è so

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Sezione IV - Sospensione, decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative
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Art. 84 - (Sospensione e decadenza)

1. I titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione e i provvedimenti concessori, qualora presenti, sono sospesi per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici, in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 75.

2. Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione decade ed il provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, è revocato:

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Art. 85 - (Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 689/1981.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00:

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CAPO VII - DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI ANIMALI DI AFFEZIONE
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Art. 86 - (Disposizioni per l’attività di commercio di animali di affezione)

1. Fermi restando gli obblighi previsti dell’articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), le attività di commercio di animali di affezione sono subordinate al titolo abilitativo previsto per la tipologia di esercizio commerciale in cui si svolge l’attività e al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 24 del decreto

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Art. 87 - (Detenzione degli animali)

1. Il titolare dell’esercizio commerciale è tenuto:

a) a mantenere gli animali nel rispetto delle esigenze etologiche della specie e secondo i requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 86, comma 2, lettera a);

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Art. 88 - (Sanzioni)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio di animali di affezione, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi.

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CAPO VIII - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO E POLITICHE ATTIVE DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO
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Art. 89 - (Strumenti di indirizzo regionale)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove lo sviluppo delle attività commerciali, adottando il metodo dell

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Art. 90 - (Documento di indirizzo regionale)

1. La Giunta regionale approva, previo parere della commissione consiliare competente, il documento di indirizzo regionale, di seguito denominato documento di indirizzo, con carattere triennale che, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale dell’Unione europea, statale e regionale, al fine di favorire il

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Art. 91 - (Sviluppo del sistema commerciale)

1. Il documento di indirizzo individua, altresì, le linee di sviluppo del sistema commerciale regionale, anche al fine di orientare l’attività di p

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Art. 92 - (Processo partecipativo)

1. La Regione, al fine di perseguire l’obiettivo di una partecipazione attiva degli operatori, adotta il metodo della concertazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), nella determinazione del documento di indirizzo, c

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Art. 93 - (Piano operativo annuale)

1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, sulla base degli obiettivi indicati dal documento di indirizzo, il piano operativo annuale, di seguito denominato piano operativo.

2. Il piano operativo individua:

a) gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche aree e la relativa copertura finanziaria;

b) le tipologie di investimento ammissibili;

c) apposite agevolazioni tra quelle dirette a favorire, in particolare:

1) la nascita, il consolidamento, lo sviluppo, l’ammodernamento delle strutture aziendali e degli impianti, l’innovazione tecnologica, gestionale, organizzativa e commerciale delle imprese, la sostenibilità energetica dei locali e delle insegne, con particolare attenzione a quelle storiche, la tutela ambientale, il sostegno all’occupazione, in particolare quella giovanile, femminile e delle categorie svantaggiate, e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

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Art. 94 - (Sostegno alle forme aggregative tra imprese commerciali)

1. Al fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, nonché l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali, la Regione promuove la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche di cui all’articolo 15, comma 1, lettera r), e delle altre forme aggregative di cui all’articolo 15, comma 1, lettere s), t) e u), anche attraverso il finanziamento di appositi programmi, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

2. I programmi delle forme aggregative di imprese di cui all’articolo 15, comma 1, lettere r), t) e u), riguardano,

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Art. 95 - (Distretti economici urbani)

1. I criteri e le modalità di costituzione e l’elaborazione del programma dei DEU sono fissati in apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti che ne fanno parte.

2. Il

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Art. 96 - (Misure per la valorizzazione dei mercati rionali giornalieri e settimanali)

1. La Regione promuove l’adozione di specifiche misure volte alla riqualificazione dei mercati rionali giornalieri e settimanali a seguito della presentazione di specifici progetti da parte delle associazioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z), e delle o

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Art. 97 - (Misure per la valorizzazione del commercio equo e solidale e per un consumo critico)

1. La Regione valorizza e sostiene il commercio equo e solidale di cui all’articolo 8 della l.r. 20/2009 per lo sviluppo di attività commerciali fondate

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Art. 98 - (Misure di sostegno a favore degli enti locali)

1. La Regione sostiene gli enti locali ai fini dell’adozione di specifiche misure volte al miglioramento del decoro, della sicurezza e dell’ambiente nei territori urbani caratterizzati da

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CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Sezione I - Disposizioni transitorie
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Art. 99 - (Disposizioni transitorie per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al d.lgs. 59/2010, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19 e del successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 20, ai procedimenti relativi all’attività del commercio in sede fissa di cui agli articoli 24, 25, 26 e 28 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Le domande di autorizzazione all’apertura, al trasferimento e all’ampliamento di medie e grandi strutture di vendita presentate al SUAP competente per territorio prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alle norme e agli strumenti di carattere edilizio e urbanistico, sono valutate in base ai requisiti e standard urbanistici stabiliti dalla l.r. 33/1999.

3. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 2, 7 e 8 e il relativo rilascio non sono soggetti al rispetto:

a) degli indici di cui ai punti 4, 10 e 11 della deliberazione del Consiglio regionale 6 novembre 2002, n. 131 (Adozione del documento programmatico per l'insediamento delle attivit�

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Art. 100 - (Disposizioni transitorie per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche)

1. I mercati istituiti e i posteggi isolati concessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all’articolo 42.

2. I mercati di cui all’articolo 39, comma 1, lettera m), già esistenti e i posteggi fuori mercato già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alle dispos

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Art. 101 - (Disposizioni transitorie relative ai CAT, alle reti di imprese tra attività economiche su strada e a locali, botteghe e attività storiche)

1. I CAT già costituiti e autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditati a seguito dell’adeguamento, ove necessario e dandone comunicazione alla struttura regionale competente, dei propri statuti alle disposizioni contenute nella legge stessa e nella deliberazione della Giunta regi

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Art. 102 - (Disposizioni transitorie relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Le richieste di titoli abilitativi per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono soggette alle prescrizioni della l

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Art. 103 - (Disposizioni transitorie relative all’attività di commercio all’ingrosso)

1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 64, le proposte di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari e le autorizza

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Art. 104 - (Disposizioni transitorie per il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica)

1. Nelle more della piena applicazione dell’articolo 4 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 170/2001, la Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla d

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Art. 105 - (Disposizioni transitorie relative all’attività di commercio di animali di affezione)

1. Gli esercizi commerciali per la vendita degli animali di affezione si adeguano ai requisiti previsti dalla deliberazione di cui all’articolo 86, c

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Sezione II - Modifiche e abrogazioni
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Art. 106 - (Modifiche alla l.r. 14/1999)

1. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 65:

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari e dei criteri relativi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al servizio igienico-sanitario e ai servizi ausiliari;”;

2) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:

“a bis) l’approvazione della proposta d’istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari nonché l’autorizzazione all’esercizio delle relative attività;

a ter) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione della valenza regionale o provinciale dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, nonché l’attribuzione della valenza stessa;”;

b) l’articolo 66 è abrogato;

c) all’articolo 67:

1) alla lettera a) del comma 1 le parole: “dei mercati all’ingrosso e” sono soppresse;

2) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“e) la proposta di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari o il rilascio del parere ai fini dell’approvazione della proposta da parte della Regione;”;

3) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

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Art. 107 - (Abrogazioni)

1. Ferme restando le disposizioni normative contenute nella disciplina transitoria di cui alla sezione I del presente capo, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 3 luglio 1984, n. 38 (Norme transitorie per la disciplina dei mercati all’ingrosso);

b) la legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso);

c) la legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 (Programmazione degli interventi a sostegno delle piccole imprese commerciali);

d) la l.r. 33/1999;

e) la legge regionale 4 aprile 2000, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 concernente: “Disciplina relativa al settore commercio”);

f) l’articolo 83 della legge regionale 10 maggio 2001, n 10, relativo a modifiche della l.r. 19/1998;

g) la legge regionale 25 maggio 2001, n 12 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 relativa alla disciplina del commercio);

i) il comma 3 dell’

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Sezione III - Disposizioni sugli aiuti di Stato e finanziarie
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Art. 108 - (Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di not

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Art. 109 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 7, 8, 11, 12, 14, 53, 65, 72, 86 e 93, comma 2, lettera c), numeri 5) e 7), si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 645.000,00 per l’anno 2020 ed euro 965.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle spese per il funzionamento e le attività di Lazio innova S.p.A. di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1.

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Art. 110 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La pr

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