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Sent. C. Cass. S.U. civ. 28/07/2005, n. 15781

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Professionista - Prestazioni professionali - Azione di garanzia del committente per vizi dell'opera - Inapplicabilità art. 2226 C.c. su relativa decadenza e prescrizione - In particolare anche ad attività di progettazione e di direzione lavori - Rilevanza della distinzione fra obbligazione di mezzi e di risultato - Esclusione.

Le disposizioni dell'art. 2226 Cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera inte

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giancarlo Beneventi, con atto di citazione del 21.12.1981, esponeva che, con contratto di appalto del 26.07.1976, aveva affidato all'impresa edile Morgagni Aurelio la costruzione di un fabbricato, all'ing. Addano Zanelli l'incarico della progettazione e direzione dei lavori strutturali in cemento armato e allo Studio Tecnico Linea 5 di Villi Giuliano la progettazione e direzione dei lavori concernenti la parte architettonica. Dopo che i lavori erano stati ultimati (luglio 1976), collaudati (marzo 1977) e consegnati (aprile 1977), aveva rilevato vizi e lesioni ai pavimenti, alle pareti e ai solai. Alla denuncia dei vizi aveva fatto seguito un accordo in data 29.10.1979 che prevedeva sia il risanamento delle strutture, con attuazione degli interventi progettati da un diverso professionista, l'ing. Collina, sia l'eliminazione di ogni difetto. Il collaudo dei lavori di ripristino era stato effettuato in data 22.10.1980 e successivamente, con lettera del 30.07.1981, aveva chiesto il risarcimento dei danni, ma senza alcun esito.

Pertanto, il Beneventi conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì l'impresa Morgagni, l'ing. Zanelli e lo Studio Tecnico Linea 5 di Villi al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, costituito nel diminuito valore dell'edificio emendato dai vizi. Il Tribunale, con sentenza non definitiva (n. 490/1987), respingeva le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti in rifer

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MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, sono stati già riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con l'ordinanza del 29.4.2003. 1. Il ricorso principale dell'ing. Zanelli contiene nove motivi. a) Il primo motivo riguarda la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2230 c.c. in relazione all'art. 2226 c.c. e 360 n. 3 c.p.c. e 360 n. 5 c.p.c. per aver l'impugnata sentenza ritenuto inapplicabili le sollevate eccezioni di decadenza e di prescrizione ad un'opera intellettuale del progettista e direttore dei lavori, senza considerare che nel caso specifico l'ing. Zanelli aveva assommato la funzione e la prestazione di progettista e di direttore dei lavori in cemento armato".

Si censura la sentenza impugnata sotto due profili, adducendo che: a) il giudice d'appello, seguendo l'indirizzo giurisprudenziale minoritario, ha errato nel negare valore di opus al progetto di opere edilizie; b) la sentenza impugnata, trascurando di considerare che nel caso in esame nell'unico professionista si assommavano i ruoli di progettista e direttore dei lavori, si è allontanata dall'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tale caso l'obbligazione del professionista, unitariamente considerata, costituisce un'obbligazione di risultato.

b) Il secondo motivo denuncia la "violazione ed errata inter- pretazione del contratto d'opera professionale e della responsabilità del ricorrente come direttore dei lavori con violazione dell'art 2230 c.c. e 360 n. 3 c.p.c. ed omessa o insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché sulla legge 1086/71." Si assume che erroneamente l'impugnata sentenza ha affermato la responsabilità dell'ing. Zanelli anche come direttore dei lavori, senza considerare che non rientra tra i compiti del direttore dei lavori la verifica della correttezza del progetto, consistendo le sue funzioni nell'assicurare che l'opera realizzata sia conforme alle specifiche progettuali.

c) Il terzo motivo concerne la "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e 2226 c.c. per aver l'impugnata sentenza determinato con ricorso all'equità la riduzione del valore dell'immobile senza adeguata motivazione".

Si sostiene che nella varietà delle opinioni dei tecnici, la Corte d'appello avrebbe dovuto scegliere uno dei criteri di determinazione del danno e, in ogni caso, mai avrebbe dovuto considerare, in mancanza di prova al riguardo, come ulteriore componente del danno la notorietà che la vicenda aveva assunto in loco.

d) Il quarto motivo denuncia "errata ed immotivata determinazione del danno risarcibile con violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e dei limiti della condanna".

Si afferma che l'iperbolico risarcimento (L. 136 milioni) non ha alcuna spiegazione logica, atteso che era stato acclarato e dato per certo che gli interventi strutturali eseguiti avevano ripristinato la statica dell'immobile. Inoltre, una svalutazione commerciale del 25%, ancorché ridotta dalla Corte d'appello al 20%, rapportata al valore commerciale dell'immobile e non al suo costo, resta oltre che immotivata, esagerata, considerato che un immobile che abbisogni di una ristrutturazione integrale ha un valore commerciale ridotto del 50%.

e) Il quinto motivo denuncia la "violazione ed erronea applicazione dell'art. 2230 e segg. c.c. e 360 n. 3 e 5 c.p.c. per avere l'impugnata sentenza immotivatamente attribuito una responsabilità del progettista e direttore dei lavori ad una percentuale prevalente di sua colpa senza avere individuato ed adeguatamente motivato i fatti ed i comportamenti addebitabili a lui, male rapportandoli altresì agli obblighi che gravavano sulla impresa appaltatrice". Con tale motivo, dopo un lunga e analitica esposizione delle varie consulenze, si sostiene l'incompletezza ed erroneità degli elaborati peritali, dolendosi che i giudici di primo e secondo grado non abbiano accolto la richiesta di espletamento di ulteriore c.t.u. per l'esame dei materiali impiegati per la costruzione del fabbricato e per la realizzazione del solaio: esame che se effettuato avrebbe comportato l'attribuibilità dei vizi lamentati a causa diversa dal ritenuto errore di progettazione dell'ing. Zanelli. Nell'ultima parte di detto motivo, si deduce che la sentenza d'appello sarebbe carente di motivazione in ordine alla distribuzione delle colpe e degli oneri risarcitoli, dovendo l'ing. Zanelli, quale progettista, rispondere solo delle proprie colpe contrattuali, ammesso che ci fossero.

f) Il sesto motivo denuncia la "violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e 2226 c.c. per avere la Corte d'appello immotivatamente assolto da ogni colpa e quindi da un concorso risarcitorio il geom. Villi." Si sostiene che la responsabilità dello Studio Tecnico Linea 5 del geom. Villi emergeva dalla prima consulenza tecnica dell'ing. Santini ed il parere del tutto discorde del secondo consulente tecnico ing. Bruttomesso, al quale i giudici di merito si sono uniformati, non sarebbe giustificato ne' plausibile.

g) Il settimo motivo riguarda la "violazione ed erronea applicazione degli artt. 1655 e segg. c.c. e 1218 c.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere l'impugnata sentenza omesso ogni indagine ed ogni motivazione sugli obblighi ed i doveri ineseguiti della impresa appaltatrice, gravando sul progettista conseguenze economiche per colpe e responsabilità che erano e restavano di questa, se pure si fosse prescritto il diritto o verificatesi decadenze in ordine ad un diritto risarcitorio dell'appaltante". Si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto non più perseguibile dal Beneventi l'impresa appaltatrice di Aurelio Morgagni, perché il relativo diritto risarcitorio "sarebbe comunque prescritto per il decorso del termine annuale di denuncia". Si sostiene che nessuna prescrizione e decadenza si sarebbero maturate nei confronti del prestatore d'opera professionale e che l'impresa appaltatrice non sarebbe esonerata da responsabilità anche nel caso di presenza di un direttore dei lavori e di imperfezioni progettuali, essendo tenuta a rilevare eventuali carenze ed errori. h) L'ottavo motivo denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., con riguardo all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non aver dato la Corte d'appello accesso alla istruttoria richiesta e ritualmente proposta, senza motivare il perché della mancata indagine, del tutto conferente e puntuale al fine di stabilire l'assenza di colpe del progettista e le diverse cause del danno". Si assume che immotivatamente l'impugnata sentenza non ha ammesso la richiesta prova tecnica volta ad accertare la insussistenza della colpa del progettista e direttore dei lavori ing. Zanelli. i) Il nono motivo riguarda la "violazione o erronea applicazione degli artt. 1218-1224 c.c. e 360 n. 5 c.p.c. nella determinazione del danno inteso come rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno con erronea motivazione sul punto".

Premesso che i vizi strutturali sono stati tutti eliminati nel 1979 e che l'unico danno del Beneventi rimasto da risarcire è quello derivante dalla svalutazione dell'immobile, si sostiene che la attualizzazione del danno stesso è già stata effettuata dal secondo c.t.u. ing. Bruttomesso, sicché non è giustificato aggiungere alla svalutazione gli interessi al tasso legale.

2. Il ricorso incidentale del Beneventi si articola in due motivi. 1) Col primo motivo (correlato al terzo motivo del ricorso principale), denunciando omessa o, comunque, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente incidentale contesta le ragioni di riduzione dell'entità del ristoro, perché la Corte d'appello, dopo aver affermato di doversi attenere alla valutazione effettuata dal c.t.u. ing. Bruttomesso, ha poi ritenuto di dover diminuire il quantum al 20% senza alcuna motivazione riguardo alla percentuale prescelta.

2) Col secondo motivo (correlato al settimo del ricorso principale), denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e in particolare circa l'appello incidentale del Beneventi, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente incidentale censura l'impugnata sentenza per non aver dichiarato la solidarietà della condanna fra l'impresa Morg

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P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

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