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Sent. C. Cass. 15/04/1994, n. 3529

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Previsione regolamentare di distacco da misurarsi esclusivamente dal confine - Obbligo di osservanza - Presenza sul confine di preesistente fabbricato - Principio della prevenzione - Inoperatività.

1. Nel caso in cui la normativa edilizia locale, discostandosi dal criterio adottato dall'art. 873 C.c., stabilisca un distacco nelle costruzioni da misurarsi con riferimento al confine, con esclusione di ogni previsione contraria, il proprietario che voglia costruire è obbligato ad osservare tale maggiore distacco, anche in presenza sul confine di un fabbricato costruito anteriormente, non essendo operante il principio di prevenzione.

1. Ved. Cass. 11 agosto 1990 n. 8222; Cass. 26 novembre 1987 n. 8788 (Sulla deroga da parte del Regolamento comunale edilizio al criterio della prevenzione).


C.c. artt. 873, 874 e 875

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