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Sent. C. Cass. 07/06/1993, n. 6360

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 41 quinquies L. n. 1150/1942 - Previsioni di limiti inderogabili di distanza fra fabbricati - Art. 9 D.M. n. 1444/1968 - Pareti finestrate e pareti antistanti - Distanza minima di dieci metri - Inderogabilità - Conseguenza - Facoltà di costruire in aderenza - Esclusione

1. Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che, in applicazione dell'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765) detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, all'art. 9 primo comma n. 2, con disposizione tassativa ed inderogabile, dispone che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale prescrizione, stante la sua assolutezza ed inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, comporta che, nel caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (esercitabile soltanto nell'ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui) e senza alcuna deroga neppure per il caso in cui la nuova costruzione realizzata nel mancato rispetto di essa sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti ed a distanza dalla soglia di queste conforme alle previsioni dell'art. 907 3° c. C.c.

1. Ved. Cass. 9 maggio 1987 n. 4285; Cass. 28 marzo 1989 n. 1518, Cass. 6 luglio 1990 n. 7142.


C.c. artt. 871, 872, 873 e 907 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41-quinquies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R; D. Min. LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444.

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