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Sent. C. Cass. civ. 16/01/1996, n. 304

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1. Edilizia ed urbanistica - Muri - Muro sul confine - Presunzione di proprietà esclusiva - Presupposti - Muro costruito dall'originario unico proprietario per dividere il fondo in due porzioni - Trasferimento a soggetti diversi - Operatività della presunzione - Condizioni.

1. La presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta dall'art. 881 Cod. civ., trova applicazione quando il muro sia posto sul confine tra due fondi appartenenti a proprietari diversi ed opera a favore del proprietario verso il quale esista il piovente; nel caso in cui, invece, il muro sia stato costruito dal proprietario dell'unico fondo per dividere quest'ultimo in due porzioni, la presunzione trova applicazione nel momento in cui queste ultime vengano separatamente trasferite a due diversi soggetti, cosicché il muro in questione (rimasta ferma la situazione di fatto originaria, anche in ordine al piovente) venga a trovarsi sulla linea di confine e nulla sia stabilito nei titoli di trasferimento.

1. Ved. Cass. 24 dicembre 1994 n. 11162 R (Sulla presunzione di comunione del muro divisorio).


Cod. civ. artt. 880 e 881

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