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Sent. C. Cass. pen. 14/09/2015, n. 36905
Sent. C. Cass. pen. 14/09/2015, n. 36905
Reati contro l’incolumità pubblica - Odori molesti - Accertamento dell’intensità - Dichiarazioni dei testi - Legittimità - Condizioni.La contravvenzione di cui all’art. 674 del Codice penale è reato di pericolo, configurabile in presenza anche di “molestie olfattive” promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana di quello della “normale tollerabili |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE |
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RITENUTO IN FATTO1. Il sig. M. ricorre per l'annullamento della sentenza del 13/12/2013 del Tribunale di Bergamo che l'ha condannato alla pena di 2000,00 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. perché, quale legale rappresentante della società G.T.M. S.p.a., nell'esercizio dell'attività di produzione di compost di qualità, provocava, nei casi non consentiti dalla legge e comunque oltre i limiti della tollerabilità, esalazioni maleodoranti atte a molestare gli abitanti delle zone limitrofe. Fatto commesso in (OMISSIS). 1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 674 cod. pen. e deduce, al riguardo, che le emissioni provenivano da un impianto di compostaggio munito di tutte le necessarie autorizzazioni. 1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. |
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CONSIDERATO IN DIRITTO2. È fondato, per quanto di ragione, l'ultimo motivo di ricorso, non lo sono tutti gli altri. 3. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente. 3.1. L'imputato risponde del reato di cui all'art. 674 cod. pen., in relazione alle molestie olfattive provenienti dall'impianto di compostaggio. 3.2. Trattandosi di molestie olfattive e non delle emissioni di cui alla seconda parte della norma, non rileva il fatto che l'impianto fosse autorizzato, né il dedotto rispetto dei limiti di emissione, né il criterio discretivo della "normale tollerabilità" di cui all'art. 844 c.c.. 3.3. Costituisce, infatti, principio consolidato di questa Suprema Corte (che va qui ribadito) che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è reato di pericolo, configurabile in presenza anche di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 cod. civ. (Sez. 3, n. 2475 del 09/10/2007, Alghisi, Rv. 238447, alla cui ampia e articolata motivazione si rimanda; nello stesso senso cfr. anche Sez. 3, n. 11556 del 21/02/2006, Davito, Rv. 233565; Sez. 3, n. 19898 del 21/04/2005, Pandolfini, Rv. 231651). 3.4. Come ricordato dalla Corte Costituzionale, l'art. 844 cod. civ. (cui l'imputato fa ampio riferimento nel fondare le proprie censure) è norma destinata a risolvere il conflitto tra proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti da attività svolte nei rispettivi fondi. Si comprende quindi che il criterio della normale tollerabilità in essa accolto vada riferito esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà e non possa essere utilizzato per giudicare della liceità di immissioni che rechino pregiudizio anche alla salute umana o all'integrità dell'ambiente naturale, alla cui tutela è rivolto in via immediata tutto un altro ordine di norme di natura repressiva e |
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P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo, limitatamente al r |
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