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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 03/04/2015, n. 4
Regolam. R. Marche 03/04/2015, n. 4
- Regolam. R. 11/05/2022, n. 2
- Regolam. R. 05/02/2019, n. 1
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PremessaIl Presidente della Giunta regionale
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Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione |
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Art. 1 - (Oggetto e ambito di applicazione)1. Questo regolamento disciplina le modalità di gestione del patrimonio immobiliare della Regione, in attuazione dell’articolo 71-bis della legge re |
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Art. 2 - (Beni immobili)1. I beni immobili della Regione si distinguono in demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme dell’articolo 822 e seguenti del codice civile. 2. Fanno parte dei beni immobili indisponibili della Regione i beni delle categorie indicate dall’articolo 826, commi 2 e 3, del codice c |
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Art. 3 - (Inventario dei beni immobili e dei diritti reali)1. I beni immobili e i diritti reali costituiti per l’utilità di tali beni sono iscritti nell’inventario generale, compilato e aggiornato anche attraverso sistemi informati |
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Art. 4 - (Acquisto)1. L’acquisto dei beni immobili è deliberato dalla Giunta regionale, che individua la tipologia, le specifiche tecniche e le finalità del bene da a |
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Art. 5 - (Piano di alienazione)1. La Giunta regionale approva periodicamente il piano di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile. |
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Art. 6 - (Vendita)1. I beni immobili inseriti nel piano di cui all’articolo 5 sono ceduti a seguito dell’esperimento di asta pubblica. 2. Al fine di cui al comma 1, la struttura organizzativa regionale competente per materia procede alla perizia di stima del valore del bene, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il valore stimato è posto come prezzo base dell’asta pubblica. 3. Le offerte debbono essere assistite da un deposito cauzionale o da una fidejussione per un importo pari al 10 per cento del prezzo posto a base della procedura. Le modalità di esperimento della procedura d’asta sono determinate in sede di approvazione del relativo bando. 4. Se l’asta risulta deserta o, comunque, non si perviene all’aggiudicazione, è espe |
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Art. 7 - (Permuta)1. La permuta dei beni immobili può avvenire, anche su istanza di soggetti privati, qualora sia rinvenibile un rilevante vantaggio diretto o indiretto in termini di utilità generale, di razionalizzazione funzionale o di valore economico. 2. La relativa cessione � |
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Art. 8 - (Concessioni o locazioni)1. I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile ovvero al demanio o al patrimonio indisponibile, che non siano immediatamente suscettibili di uso diretto da parte della Regione, possono essere affidati |
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Art. 9 - (Concessione a titolo gratuito)1. I beni immobili indisponibili possono essere dati in concessione a titolo gratuito a: a) enti e aziende dipendenti della Regione, sulla base di specifiche disposizioni contenute nelle rispettive leggi istitutive, nonché a soggetti e organismi interistituzionali a cui la Regione |
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Art. 10 - (Concessioni e locazioni a canone agevolato)1. I beni immobili possono essere dati in concessione o in locazione a canone agevolato a: a) enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché società a totale partecipazione regionale, per l’adempimento dei rispettivi compiti istituzionali; b) enti locali e loro forme associative, per il perseguimento di finalità di int |
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Art. 11 - (Concessione o locazione a canone di mercato)1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui agli articoli 9 e 10, i beni di cui all’articolo 8 sono dati in concessione o locazione a canone di mercato mediante asta pubblica. 2. Il canone di mercato posto a base della procedura di asta è accertato mediante perizia di stima. I criteri e le modalità di aggiudicazione sono stabiliti dal |
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Art. 12 - (Durata delle concessioni e locazioni)1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali in materia, la durata delle concessioni e delle locazioni di cui all’articolo 8 è di norma pari a sei anni. 2. La durata delle concessioni o delle locazioni può essere superiore a quella indicata al comma 1 e comunque non superiore a diciannove anni qua |
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Art. 13 - (Obbligo di manutenzione e altri oneri)1. Sono a carico del concessionario o locatario la manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull’immobile. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il concessionario o il locatario sostiene l’onere per i tributi gravanti sull’immobile. 2. Per gli i |
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Art. 14 - (Revoca, recesso, decadenza e risoluzione)1. La concessione può essere revocata dalla Regione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno sei mesi. Alle medesime condizioni e modal |
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Art. 15 - (Disposizioni transitorie)1. Le concessioni e le locazioni in corso alla data di entrata in vigore di questo regolamento proseguono alle condizioni previste fino alla scadenza naturale. 2. Le conce |
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