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Sent. C. Cass. civ. 23/02/2015, n. 3509

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Supercondominio - Installazione di un cancello automatico - Non è innovazione.

In tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un’area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il tran

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[Premessa]


REPUBBLICA ITALIANA

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Sentenza

Omissis

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2003 B.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Milano, il SUPERCONDOMINIO (OMISSIS) - Milano chiedendo l'annullamento della delibera assunta a maggioranza il giorno 5.3.2003, con la quale era stata deliberata la chiusura, anche diurna, dei cancelli carrai di accesso alle aree comuni dei condomini facenti parte del complesso immobiliare del SUPERCONDOMINIO, denunciandone il contrasto con l'art. 2 del Regolamento generale e con l'art. 1102 c.c., comma 2, s

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Motivi della decisione

Con il primo motivo il SUPERCONDOMINIO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1120 c.c., comma 2, nonché vizio di motivazione, per avere la corte di merito erroneamente ravvisato nella delibera del 5.3.2003, che aveva disposto la chiusura anche diurna dei cancelli carrai da cui si accede alle aree comuni dei condominii facenti parte del medesimo Supercondominio, pur se con consegna dei relativi telecomandi di apertura in favore di tutti i condomini, un'alterazione della funzione e destinazione originaria dell'area. In altri termini, la corte distrettuale ha fornito una interpretazione dell'art. 1120 c.c., e del regolamento delle innovazioni del tutto difforme con quello professato e consolidato della corte di legittimità. A conclusione del mezzo viene posto il seguente quesito di diritto: "Non viola la disciplina dettata in materia di innovazioni la delibera dell'assemblea dei condomini la quale abbia previsto la chiusura di un'area di accesso al complesso condominiale con un cancello e con consegna del congegno di apertura ai vari proprietari, essendo la stessa non inquadrabile tre le innovazioni (atteso che le stesse sono costituite dalle modificazioni materiali della cosa comune che ne importino l'alterazione dell'essenza sostanziale e strutturale o il mutamento della sua originaria destinazione), non comportando, essa delibera, alcuna immutazione, trasformazione, modificazione della consistenza o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti, con la conseguenza che l'assemblea dei condomini può deliberare con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 2 e 3". Viene, inoltre, dedotto il seguente fatto controverso: "La Corte di appello nell'emessa sentenza oggetto di impugnativa per Cassazione, benché abbia espressamente richiamato a supporto della propria decisione una pronuncia della Suprema Corte (9999/1992) che r

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P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in r

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