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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 12/12/2014, n. 26
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 14/05/2021, n. 6
- L.R. 29/06/2020, n. 13
- L.R. 27/12/2019, n. 23
- L.R. 29/11/2019, n. 21
- L.R. 13/11/2019, n. 20
- L.R. 06/08/2019, n. 13
- L.R. 08/07/2019, n. 9
- L.R. 28/12/2018, n. 31
- L.R. 28/12/2018, n. 28
- L.R. 09/08/2018, n. 20
- L.R. 28/06/2018, n. 17
- L.R. 09/02/2018, n. 4
- L.R. 28/12/2017, n. 44
- L.R. 04/08/2017, n. 31
- L.R. 21/04/2017, n. 9
- L.R. 29/12/2016, n. 25
- L.R. 29/12/2016, n. 24
- L.R. 09/12/2016, n. 20
- L.R. 09/12/2016, n. 18
- L.R. 11/08/2016, n. 14
- L.R. 28/06/2016, n. 10
- L.R. 08/04/2016, n. 4
- L.R. 11/03/2016, n. 3
- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 10/11/2015, n. 26
- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 17/07/2015, n. 18
- L.R. 22/05/2015, n. 12
- L.R. 13/02/2015, n. 1
- L.R. 30/12/2014, n. 27
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TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI |
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TITOLO II - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI |
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CAPO I - PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE |
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Art. 4 - Piano di riordino territoriale |
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Art. 4-bis - Regime differenziato per la valle del fiume Fella |
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Art. 4-ter - Piano di riordino territoriale |
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CAPO II - COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI |
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Art. 5 - Unioni territoriali intercomunali |
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Art. 6 - Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali |
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Art. 6-bis - modalità di esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali |
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Art. 7 - Disposizioni per la costituzione delle Unioni |
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Art. 7-bis - Fusioni delle Unioni |
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CAPO III - PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI |
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Art. 8 - Programma annuale delle fusioni di Comuni1-8. N162 9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d’ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11. 10. L’assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l’ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1: a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti; b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti; c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti; c-bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 11. Nei successivi due anni l’assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.
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Art. 9 - Variazione di Unioni a seguito di fusioni di Comuni |
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TITOLO III - ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA |
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CAPO I - AUTONOMIA NORMATIVA |
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CAPO II - ORGANI ISTITUZIONALI |
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CAPO III - DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE |
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CAPO IV - ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA |
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Art. 21 - Assemblee di comunità linguistica1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale. 2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati. 3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell’identità linguistica e culturale delle comunità regionali. 3-bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale “di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2”N159 o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale. 4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.N56 4-bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.N35
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Art. 22 - Organizzazione e funzioni dell’Assemblea di comunità linguistica1. L’Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato. 2. L’Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all’anno. 3. L’Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento. 4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale e per gli enti locali.
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TITOLO IV - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
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CAPO I - FUNZIONI ESERCITATE DALL’UNIONE |
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Art. 23 - Funzioni esercitate dall’Unione |
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Art. 24 - Accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione |
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Art. 25 - Altre disposizioni in materia di funzioni |
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CAPO II - ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI |
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Art. 26 - Funzioni comunali esercitate dall’Unione |
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Art. 27 - Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata |
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Art. 27-bis - Altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali |
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Art. 28 - Delega di funzioni comunali all’Unione |
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Art. 29 - Regime differenziato |
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Art. 30 - Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione |
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Art. 31 - Sportello per il cittadino |
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CAPO III - TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI |
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Art. 32 - Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali |
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Art. 33 - Trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni |
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CAPO IV - PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI |
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Art. 34 - Atto di ricognizione |
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Art. 35 - Piano di subentro |
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Art. 35-bis - Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie |
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CAPO IV-bis - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE |
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Art. 35-ter - Disposizioni in materia di garanzie |
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Art. 35-quater - Disposizioni organizzative |
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TITOLO V - SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE |
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TITOLO VI - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE |
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CAPO I - PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI |
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CAPO II - ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE |
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Art. 43 - Finalità della Centrale unica di committenza regionale1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all’interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l’acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore: a) dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni; b) degli enti locali della Regione. 1-bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione. N116 2. L’istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti. 3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 4. L’azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l’ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell’efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l’economicità di gestione. 4-bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.N35 5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall’articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).
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Art. 44 - Attività della Centrale unica1. Per le finalità di cui all’articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l’acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all’articolo 43 e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. N195 2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto. N185 3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all’articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all’oggetto dell’appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l’esecuzione dell’appalto. 4. N156 Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, sono escluse dall’ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale). N123 4-bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento. N140 4-bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4-bis. N141 4-ter. N125
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Art. 44-bis - Destinazione del fondo di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/20141. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.
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Art. 45 - Contratti quadro1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l’acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all’articolo 43. N196 1-bis. Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi. N186 1-ter. È fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione. N197 1-quater. I soggetti di cui all’articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell’oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 49, comma 2. N202 1-quinquies. In relazione all’affidamento di servizi che prevedono l’inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l’articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006). N202 2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1-bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste. N198 2-bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale. N199 3. N43 4. N200 5. N201
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Art. 46 - Aggiudicazione di appalti su delega1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all’articolo 45, all’aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all’articolo 43. N203 2. L’aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla pianificazione di cui all’articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili. N204 2-bis. Gli enti e i soggetti diversi dall’Amministrazione regionale che si avvalgono dell’attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all’alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all’articolo 45, comma 2-bis. N137 2-ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2-bis è finanziata a valere sulla quota di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all’articolo 48. N205
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Art. 47 - Pianificazione biennale1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore. 2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell’approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale. 3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.
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Art. 48 - Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione1. I soggetti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell’esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016. N32 2. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nel Piano di cui all’articolo 47 nella misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell’organico della Centrale stessa. N41 2-bis. N206
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Art. 49 - Attività di committenza per gli enti locali della Regione1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell’ANCI in seno all’organismo previsto dalla deliberazione di cui all’articolo 44, comma 4-bis 1. N208 2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi. N209 3. N44 4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46. N38 5. I soggetti di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell’esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016. N210 6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47. N211 7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all’articolo 43.
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Art. 50 - Promozione di sistemi informatizzati1. La Regione promuove l’informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all’articolo 43.
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Art. 51 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7/20001. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 7/2000 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2. 2-ter. Nelle procedure di cui al comma 2-bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.”.
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Art. 52 - Clausola valutativa1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l’efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.
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Art. 53 - Prima programmazione delle attività della Centrale unica1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell’Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza. 2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.N1
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Art. 54 - Dotazioni e forme di collaborazione1. La Giunta regionale assicura alla Centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura dall’1 gennaio 2015, al fine di adempiere alle disposizioni dell’articolo 9 del decreto legge 66/2014, anche con riferimento alla partecipazione al Tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori. 2. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la propria Centrale unica di committenza regionale e le altre Centrali territoriali, oltreché con Consip SpA.
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Art. 55 - Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale1. Il ricorso alla Centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del Consiglio regionale è disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.
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Capo II-bis - Centralizzazione della committenza |
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Art. 55-bis - Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia |
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Art. 55-ter - Coordinamento dell’esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato1. La funzione di centralizzazione della committenza all’interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l’analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell’articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.
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TITOLO VII - NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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CAPO I - NORME TRANSITORIE |
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CAPO II - NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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Art. 57 - Indice demografico |
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Art. 58 - Tutela della minoranza linguistica slovena |
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Art. 58-bis - Tutela delle lingue minoritarie |
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Art. 59 - Osservatorio per la riforma |
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Art. 60 - Potere sostitutivo |
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Art. 61 - Strade provinciali1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità). 2. La proprietà delle strade provinciali N93 è trasferita alla Regione con effetto dal 1° luglio 2016. 3-4. N94 5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali N95 nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2. 6-7. N96
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Art. 61-bis - Disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali |
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Art. 62 - Art. 68 - Omissis
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Art. 69 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5-bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006 “; tali disposizioni, a eccezione dell’articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione” N2; b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell’ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani); c) l’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali); d) i commi 2 e 17 dell’articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali); e) omissis
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Art. 70 - Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/20021. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle Comunità monta-ne prevista dall’articolo 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). 2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002.
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Art. 71 - Omissis
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Art. 72 - Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti localiOmissis 2. All’articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, tra le parole “contributi pluriennali concessi” e le parole “erogati agli enti locali”, la congiunzione “ed” è sostituita dalla congiunzione “o”; b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole “, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l’estinzione di mutui, contratti per le opere originarie”; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l’utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.”; d) all’alinea del comma 2 le parole “sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 marzo 2015”; e) al comma 3 le parole “novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 giugno 2015”; f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. 4-ter. L’erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all’articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.”; g) al comma 5, le parole “successive al 2015” sono sostituite dalla seguente: “rimanenti”; h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.”. Omissis 5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa. Omissis 7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Art. 73 - Art. 74 - Omissis
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Allegato A (riferito all’articolo 32) - Funzioni mantenute dalle Province |
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Allegato B (riferito all’articolo 32) - Funzioni provinciali trasferite alla Regione |
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Allegato C (riferito all’articolo 32) - Funzioni provinciali trasferite ai Comuni |
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Allegato C-bis (riferito all'articolo 4-ter) - Piano di riordino territoriale |
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