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25/03/2019

Rito appalti: termine di impugnazione dell’aggiudicazione

Il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dal momento in cui i concorrenti hanno ricevuto la relativa comunicazione e non dalla conclusione della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Al riguardo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1710 del 15/03/2019, ha chiarito che, in linea generale, l'art. 32 del D. Leg.vo 50/2016 - al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali - ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della “aggiudicazione provvisoria”, ma distingue solo tra:

- la “proposta di aggiudicazione”, che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D. Leg.vo 50/2016 e che, ai sensi dell’art. 120, D. Leg.vo 104/2010 (comma 2-bis, ultimo periodo) non costituisce provvedimento impugnabile;

- la “aggiudicazionetout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione e che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti della predetta proposta da parte della Stazione appaltante.

Da tale norma discende che la verifica dei requisiti di partecipazione è dunque una mera condizione di efficacia dell'aggiudicazione e non di validità in quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla “fase integrativa dell’efficacia” di un provvedimento esistente ed immediatamente lesivo, la cui efficacia è sottoposta alla condizione della verifica della proposta di aggiudicazione di cui al cit. art. 33, D. Leg.vo 50/2016 circa il corretto espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed economica della relativa offerta.

Pertanto, secondo i giudici, l'aggiudicazione, come sopra definita, dato che da un lato fa sorgere in capo all'aggiudicatario un'aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto ex lege subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti, dall’altro produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della Stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del “bene della vita” rappresentato dall'aggiudicazione della gara.

Ne consegue che il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 76, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. a), e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la Stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario.

Dalla redazione