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31/10/2017

Sicilia, illegittima la proroga termini per la denuncia dei pozzi

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 229 depositata il 25/10/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della L.R. Sicilia 29/09/2016, n. 20 che prevedeva un differimento del termine rispetto a quello previsto dall'articolo 10 del D. Leg.vo 275/1993 per la denuncia all'autorità competente di tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti ancorché non utilizzati, da parte dei proprietari, possessori o utilizzatori.

Si ricorda che il termine per la denuncia dei pozzi previsto dall’articolo 10 del D. Leg.vo 12/07/1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), più volte differito, è stato da ultimo fissato al 31/12/2007 dall’articolo 96 comma 7 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell’ambiente). Con la sentenza 25/10/2017, n. 229 la Consulta rileva che il legislatore statale con l’articolo 10 del D. Leg.vo 275/1993 ha esercitato un potere che, per il contenuto e la funzione di norma fondamentale, vincola la potestà legislativa primaria della Regione siciliana in materia di acque pubbliche. Sulla base di questo vincolo il Collegio ritiene illegittima la proroga del termine per la denuncia dei pozzi al 31/12/2017 prevista dall’articolo 19 della L.R. Sicilia 29/09/2016, n. 20.

Dalla redazione