Scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
Ad eccezione dell’articolo 27, comma 2, primo periodo. Ai sensi dell’articolo 4 della Dir. UE 14/03/2018, n. 410, l’articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l’articolo 19, l’articolo 20, comma 1, lett. c), l’articolo 21, commi 3 e 4, l’articolo 22, comma 4, l’articolo 27, comma 1, l’articolo 29, commi 3 e 4, l’articolo 31 e l’articolo 32 del D. Leg.vo 13/03/2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31/12/2020. L’elenco riportato nell’allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31/12/2020.