Procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche
Articolo 23, comma 6, nella parte in cui non prevede che l'ottavo comma dell’art. 545 del Codice di procedura civile, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera l), del D.L. 83/2015, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.