Ammontare per la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria
Articolo 53, comma 2, nella parte in cui prevede che "[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare", anziché "[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale".