Reati di criminalità organizzata: benefici penitenziari e telefonate con figli minori
Articolo 2-quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 25/06/2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole "Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,", le parole "per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,".