PRESENTAZIONE IN CATASTO DELLE DICHIARAZIONI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE E DELLE RELATIVE VARIAZIONI, NONCHÉ QUELLE DEI FABBRICATI CHE DALLA CATEGORIA DEGLI ESENTI PASSANO A QUELLI SOGGETTI ALL’IMPOSTA.

Ufficio provinciale di ............................................


L’articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 59 dell’11/3/2006, ha introdotto un nuovo termine per la dichiarazione in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione, di quelle già censite che hanno subito variazioni, nonché per gli immobili che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti ad imposta.

Il nuovo termine, di trenta giorni, decorre dalla data in cui:

– l’immobile è divenuto agibile o comunque utilizzato per l’uso per il quale è stato costruito, per le nuove costruzioni;

– le variazioni sono state completate, per le unità censite che hanno subito variazioni.

– i requisiti per l’esenzione dalle imposte sono venuti meno.

Si rammenta che la dichiarazione ai sensi dell’art 3, primo comma, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano - deve essere presentata:

a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace da chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;

c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell’atto costitutivo, ha la firma sociale;

d) per le società estere, da chi le rappresenta nello Stato.

Il secondo comma del R.D.L. 652/39 prevede, inoltre, che per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel primo comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l’associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l’amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell’associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del medesimo articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Nel caso di omessa o ritardata dichiarazione è applicabile una sanzione amministrativa il cui importo originario - previsto dall’articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 20 e 28 del medesimo regio decreto legge - è stato elevato rispettivamente a euro 258,00 (importo minimo) e a euro 2.066,00 (importo massimo) dall’articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.