CONVENZIONE PER LA RIUTILIZZAZIONE COMMERCIALE
DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CATASTALI E IPOTECARI

tra


L’AGENZIA DEL TERRITORIO, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal ……............................................................ nel seguito più brevemente definita anche come «Agenzia»,


e

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CF/PI: .................................... con sede legale in ……………..………...…..……..........

Via/Piazza ……………………..…..…….….…….………...…..……...…..........................

rappresentato da …..…………………..……………….……..….... nel seguito denominata «Parte contraente»


Premesso:

A) che, ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30/07/1999 n. 300, è stata istituita l’Agenzia del Territorio;

B) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, come previsto dal D.M. 28/12/2000, l’Agenzia del Territorio è esecutiva ed esercita tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dallo statuto, prima svolte dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;

C) che, ai sensi del comma 367 dell’art. 1 Legge 30/12/2004 n. 311 è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari comunque acquisiti dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del Territorio;

D) che, ai sensi del comma 368 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia del Territorio;

E) che, ai sensi del comma 369 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salvo prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell’Agenzia del Territorio per l’acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni;

F) che, ai sensi del comma 370 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del Territorio;

G) che, ai sensi e per gli effetti del comma 371 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, tali attività di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del Territorio;

H) che, ai sensi del comma 372 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, qualsiasi atto di riutilizzazione commerciale non consentita, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370 dell’art. 1 della legge stessa;

I) che, ai sensi del comma 373 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, l’accertamento delle violazioni alle predette disposizioni è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia del Territorio;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1 - Oggetto

Con la presente convenzione viene regolamentata, ai sensi del comma 371 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, la riutilizzazione commerciale posta in essere dalla Parte contraente, dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, acquisiti con le modalità, nei termini ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.


Art. 2 - Raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati

I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecari acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia del Territorio, previo pagamento dei diritti dovuti, possono essere conservati limitatamente al periodo di vigenza della presente convenzione; pertanto, alla scadenza, in difetto di rinnovo o in caso di revoca della stessa, la Parte contraente provvederà alla eliminazione dei predetti dati, documenti ed informazioni catastali ed ipotecari presenti nei propri archivi, dandone formale comunicazione alla medesima Agenzia entro 30 giorni dalla scadenza della convenzione stessa. La Parte contraente può elaborare i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma precedente, ai soli fini del «riutilizzo consentito» di cui alla presente convenzione, adottando ogni accorgimento idoneo a garantirne un uso corretto, l’identificazione della loro provenienza, nonché la garanzia di non alterazione.


Art. 3 - Tributi speciali catastali e tasse ipotecarie

Ogni atto di riutilizzazione commerciale, posto in essere dalla Parte contraente, è soggetto al preventivo pagamento dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, nella misura prevista dalle vigenti tabelle, per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari direttamente dagli Uffici dell’Agenzia del Territorio. Il pagamento dei predetti tributi è commisurato al numero e alla tipologia dei documenti, dati e informazioni oggetto di ciascun atto di riutilizzazione commerciale, anche se inseriti in un contesto informativo o documentale più ampio, o ceduti o comunque forniti a terzi anche in copia, o parzialmente, o previa elaborazione nella forma o nel contenuto.


Art. 4 - Modalità di pagamento

La Parte contraente si impegna ad effettuare il primo versamento, entro e non oltre 15 giorni dal perfezionamento della presente convenzione, all’Ufficio Provinciale di …….. per un importo minimo di Euro 1.000,00, di cui Euro (……) per il pagamento delle tasse ipotecarie ed Euro (……) per il pagamento dei tributi speciali catastali, dovuti per ogni atto di riutilizzazione commerciale. La Parte contraente provvederà, in relazione agli atti di riutilizzo commerciale consuntivati ed a quelli previsti, ad effettuare presso lo stesso Ufficio Provinciale i successivi versamenti in misura non inferiore ad Euro 1.000,00, specificando quanto anticipato per tasse ipotecarie e quanto per tributi speciali catastali. In relazione alle proprie evidenze contabili, contestualmente ad ogni versamento e comunque non oltre 3 mesi dall’ultimo versamento, la parte contraente presenterà all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio di cui al primo comma del presente articolo - anche ai fini del controllo dell’autoliquidazione - una rendicontazione a consuntivo, sottoscritta dalla medesima Parte contraente, contenente l’indicazione sintetica degli atti di riutilizzazione commerciale compiuti rispetto all’ultima rendicontazione presentata - distinti per numero e tipologia di servizi - e dei corrispondenti tributi assolti, con l’indicazione del periodo di riferimento.


Art. 5 - Responsabilità connesse al riutilizzo dei dati

La Parte contraente esonera espressamente l’Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, derivanti da eventuali inesattezze od incompletezza dovute al riutilizzo dei documenti, dati e informazioni.


Art. 6 - Violazione degli obblighi convenzionali e responsabilità

L’Agenzia potrà revocare la presente convenzione, ovvero limitarne o sospenderne gli effetti, in caso di accertata violazione delle norme che regolamentano l’attività di riutilizzazione commerciale e degli obblighi assunti dalla Parte contraente con la presente convenzione, ferma restando la responsabilità della stessa Parte contraente per gli eventuali danni subiti dall’Agenzia e dai terzi e salvo, in ogni caso, il recupero degli eventuali tributi dovuti, laddove non preventivamente corrisposti, e l’applicazione delle sanzioni previste. La revoca, la sospensione e la limitazione saranno comunicate alla Parte contraente, presso la sede indicata nella presente convenzione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avranno effetto decorrente dal giorno successivo alla ricezione.


Art. 7 - Privacy

La Parte contraente e l’Agenzia convengono di utilizzare i rispettivi dati personali unicamente per l’esecuzione della presente convenzione, fatta salva la comunicazione all’autorità giudiziaria che ne faccia espressa richiesta.


Art. 8 - Durata della convenzione

La convenzione, decorrente dalla data della sottoscrizione, ha durata fino al 31.12.2005; in considerazione dalla natura sperimentale della stessa, non è rinnovabile tacitamente.


Art. 9 - Disposizioni finali

La presente convenzione è regolata dalla Legge italiana. Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Agenzia e la Parte contraente durante l’esecuzione od alla scadenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma. Tutte le comunicazioni all’Agenzia dipendenti dalla presente convenzione dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata a:

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Roma,......................................


L’AGENZIA

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