Schema di bando gara per la realizzazione nella regione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati «contratti di quartiere II»

Art. 1. - Finanziamento

1. Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale, con riserva del 25% del complessivo finanziamento pubblico per gli interventi di natura sperimentale ed alle annesse urbanizzazioni di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato «Contratti di quartiere II» da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni della regione si provvede con:

a) l'importo di Euro ..........., quale quota del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'importo di Euro ..........., quale quota delle complessive risorse di Euro 572,618 milioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;

c) l'importo di Euro ..........., quale limite d'impegno quindicennale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ......;

d) l'importo di Euro ..........., quale quota in conto capitale da imputare sul cap. del bilancio regionale, per l'anno ......;

2. Il complessivo finanziamento pubblico è pari, pertanto, ad Euro ..........., il cui 65% corrisponde all'apporto statale ed il 35% a quello regionale;

3. Il finanziamento delle opere di urbanizzazione a carico del complessivo apporto pubblico di cui al precedente comma 2 non può superare il 40% dell'apporto stesso;

4. Ulteriori risorse destinate al programma «Contratti di quartiere II», sono apportate da:

(aggiungere altre risorse pubbliche e/o private partecipanti al programma).


Art. 2. - Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati
«Contratti di quartiere II», e modalità di presentazione delle domande

1. I programmi innovativi in ambito urbano denominati «Contratti di quartiere II» sono localizzati nei comuni, in quartieri caratterizzati da:

diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;

carenze di servizi;

un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo;

2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.

3. I «Contratti di quartiere II» devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche già individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità.

4. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati presentano domanda alla regione corredata da:

a) proposta di «Contratto di quartiere II» contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi delle finalità, delle modalità di attuazione e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi;

b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalità di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario) se rispondente alla normativa urbanistica regionale, ovvero stralcio del piano regolatore generale vigente qualora sufficientemente dettagliato;

c) progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare, con quantificazione del costo dell'intervento con riferimento ai massimali regionali vigenti rispettivamente per la realizzazione delle tipologie di edilizia residenziale ammesse;

d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% della spesa dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti:

della «Guida ai programmi di sperimentazione», nella versione approvata dal soppresso Comitato esecutivo del CER in data 27 febbraio 1997,

ovvero

nel caso sia vigente la eventuale guida di sperimentazione regionale;

con quantificazione, anche per tale ultima sperimentazione, dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:

1) lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato d'appalto e del prezzario regionale;

2) attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario Euro/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %);

e) scheda contenente i dati statistici, desunti dall'ultimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati alla lettera b) del successivo art. 5 con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento;

f) formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'acquisto del manufatto o dei manufatti oggetto dell'intervento;

g) designazione del responsabile del «Contratto di quartiere II» che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, sia della Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative che della regione competente;

Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura «Proposta di contratto di quartiere II» alla regione competente, assessorato ..............., entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

5. La regione ..........., nei trenta giorni successivi, provvede all'inoltro delle domande, alla commissione di cui all'art. 5 del presente bando per la conseguente valutazione delle stesse.

6. La Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative, sulla base della graduatoria delle proposte selezionate dalla Commissione, procede a stipulare i conseguenti protocolli d'intesa, previa verifica della conformità del progetto definitivo rispetto agli elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.

7. A decorrere dalla stipula del protocollo d'intesa il comune prescelto dispone di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento;

8 I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo di rotazione per la progettualità di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.


Art. 3. - Caratteristiche e finalità dei programmi di recupero urbano
denominati «Contratti di quartiere II»

1. I programmi di recupero urbano denominati «Contratti di quartiere II» - in relazione alle priorità che la regione intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale - sono finalizzati alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonché al recupero o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità.

2. I programmi stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

3. Per quanto riguarda la componente urbanistico edilizia i «Contratti di quartiere II», sono finalizzati a:

rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche;

accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti al fine di migliorare l'integrazione all'interno del quartiere e con la città;

migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

4. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sono anche finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione.

5. Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonché alle relative metodologie di controllo di qualità del progetto, gli stessi sono individuati nella citata «Guida ai programmi di sperimentazione» ovvero, se esistenti, in quella della regione suddetta.

6. In ogni caso ciascun «Contratto di quartiere II» potrà essere finanziato, con le risorse del precedente art. 1, per un ammontare compreso tra 1 e 10 milioni di euro.

7. Nell'ambito dei programmi denominati «Contratti di quartiere II», purché finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 2, possono essere previsti anche interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate.

a) interventi di edilizia residenziale agevolata, sovvenzionata nonché opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

b) opere ed interventi di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali;

d) opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione;

e) interventi per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, finanziabili con risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001.


Art. 4. - Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai «Contratti di quartiere II», in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, regioni ed enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza.

2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

3. Nell'ambito degli accordi di specie è compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di Euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari comunque denominati.


Art. 5. - Commissione selezionatrice delle domande
criteri di selezione ed utilizzo delle residue risorse

1. Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento. Detta co mmissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative - è composta da:

Presidente (designato dal Ministro);

tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari ed esperti);

tre membri regionali (anch'essi tra funzionari ed esperti, designati dall'assessore regionale competente, che intervengono per la valutazione delle proposte delle rispettive regioni).

La commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse attribuite alla regione.

La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente, a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti:

a) caratteri del comune con riferimento a:

dimensione demografica;

tasso disoccupazione;

rischio e/o miglioramento sismico;

dichiarazione di pubblica calamità;

b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a:

numero occupanti per stanza;

percentuale di alloggi pubblici;

tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni);

percentuale di popolazione con meno di 15 anni;

percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati;

c) caratteri del «Contratto di quartiere II» con riferimento a:

risultati attesi per gli aspetti urbanistico-edilizi;

risultati attesi per gli aspetti sociali;

risultati attesi per gli aspetti occupazionali;

risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;

risultati attesi per il recupero delle zone colpite da pubblica calamità;

d) presenza ed entità di finanziamenti apportati da altri soggetti istituzionali e privati con riferimento a:

interventi edilizio-urbanistici;

interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;

interventi per favorire l'occupazione;

e) caratteri del progetto preliminare con riferimento a:

qualità architettonica, sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano;

qualità delle forme di partecipazione degli abitanti attivate per la definizione e costruzione della proposta di contratto;

f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:

interesse e significatività dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale;

g) presenza di ulteriori finanziamenti regionali, comunali, di enti pubblici o privati con riferimento a:

entità.

2. Ai fini della valutazione delle proposte, costituisce condizione di particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementano la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali anche di natura infrastrutturale che favoriscono l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali, nonché l'occupazione e l'integrazione sociale ovvero il recupero o la ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei manufatti colpiti da pubblica calamità.

3. Qualora le risorse attribuite alla regione .......................... non vengono interamente utilizzate sia per mancanza di proposte di interventi, sia perché le proposte presentate non sono considerate finanziabili dalla commissione, sia per qualunque altra causa, le conseguenti disponibilità residue sono coacervate e destinate ad altri comuni positivamente valutati, secondo modalità da stabilirsi con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 6. - Procedure

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli Organi di controllo.

2. Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

3. Il finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale, sarà, con i tempi e le modalità fissate nel relativo accordo di programma, accreditato alla regione per il successivo trasferimento ai comuni interessati.


Art. 7. - Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del «Contratto di quartiere II», come previsto al precedente art. 2, comma 4, lettera g). Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco, alla regione ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.