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20/03/2023

Richiesta di condono edilizio e ordine di demolizione

Secondo il TAR Lazio è illegittimo l'ordine di demolizione emesso in pendenza del procedimento di condono edilizio. L'ordine di demolizione non costituisce un implicito rigetto della domanda di condono, essendo necessario, per la definizione del procedimento, un diniego espresso dell'amministrazione.

FATTISPECIE - Il ricorrente aveva impugnato la determinazione del Comune con la quale era stata ingiunta la rimozione e/o demolizione delle opere abusive eseguite su un fabbricato. In particolare, il ricorrente aveva presentato nel 2004 tre istanze di condono, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono), per la sanatoria degli abusi consistenti nell’accorpamento di tre locali ad uso autorimessa, mediante demolizione di tramezzi e realizzazione di lucernari e nella variazione della disposizione dei tramezzi interni dell’immobile ad uso residenziale in assenza di titolo edilizio. Gli uffici comunali, dopo aver comunicato un preavviso di rigetto nel 2010, non definivano il procedimento di condono con provvedimento espresso e, per converso, emettevano nel 2013 l’ordine di riduzione in pristino e la demolizione delle opere sopra menzionate.

NECESSITÀ DI UN DINIEGO ESPRESSO DI CONDONO - Secondo TAR Lazio-Roma 15/03/2023, n. 4565, l’atto del Comune era illegittimo in quanto l’amministrazione aveva emesso il provvedimento sanzionatorio in pendenza di un procedimento di condono ancora non definito, così violando l’art. 38 della L. 47/1985, come richiamato dall’art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003. In proposito è stato ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, deve astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori rilascio del titolo abilitativo.
Il TAR ha spiegato che non può ritenersi che l’adozione del provvedimento di demolizione possa costituire un implicito rigetto della domanda di condono edilizio, posto che l’art. 35, comma 10 della L. 47/1985 predetta impone la notifica espressa del diniego al privato.
Ne consegue che è sospeso ogni procedimento sanzionatorio in materia edilizia, qualora risulti presentata istanza di concessione in sanatoria, fino alla definizione della detta istanza da parte del Comune, non potendo neppure il giudice sostituirsi al potere amministrativo onde valutare la condonabilità delle opere.
Sulla base di tali considerazioni il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato.

CONSEGUENZE DELL’ISTANZA DI SANATORIA SULL’ORDINE DI DEMOLIZIONE - In ordine alle conseguenze sull’ordine di demolizione dell’istanza di sanatoria in generale, si ricorda che secondo la giurisprudenza (v. C. Stato 09/11/2021, n. 7448) si deve distinguere il caso in cui quest’ultima sia stata presentata:
1. precedentemente all’atto sanzionatorio,
2. oppure in epoca successiva.

Con riferimento alla prima ipotesi (come avvenuto nel caso esaminato), i giudici hanno chiarito che è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza della già avvenuta presentazione di una domanda in sanatoria, poiché nelle more della definizione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi.

Per la seconda ipotesi è stato affermato che la presentazione dell’istanza di sanatoria successiva all’adozione del provvedimento sanzionatorio non ha invece un effetto viziante: in tal caso l'ordine di demolizione rimane in sospeso nella sua mera esecutività durante la pendenza del procedimento di sanatoria e viene eliminato da un eventuale accoglimento dell’istanza, in quanto superato da un nuovo provvedimento di sanatoria, emanato dal Comune che, in contrasto col precedente, farebbe cessare l’abusività delle opere.
In questo caso però, il rigetto dell'istanza di sanatoria, non ponendosi in contrasto con l’ingiunzione di demolizione, determina la cessazione della causa sospensiva dell'esecutività del provvedimento, ripristinandone la piena efficacia.
Ne consegue che (come precisato da C. Stato 25/09/2020, n. 5632) non è necessario che l'amministrazione adotti un ulteriore atto, poiché la domanda di sanatoria non fa decadere l'ordine di demolizione, ma ne sospende solo gli effetti, i quali ricominciano a decorrere a far data dall'adozione del diniego di sanatoria.

Dalla redazione