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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 10/03/2023, n. 20
D.L. 10/03/2023, n. 20
In vigore dal 11/03/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162)
- L. 05/05/2023, n. 50 (legge di conversione), in vigore dal 06/05/2023.
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Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLUSSI DI INGRESSO LEGALE E PERMANENZA DEI LAVORATORI STRANIERI |
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Art. 1. - Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. N1 |
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Art. 2. - Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 22: 1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) asseverazione di cui all’articolo 24-bis, comma 2.»; 2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni dalla questura competente»; N4 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
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Art. 3. - Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote1. All’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: «Titoli di prelazione» è sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»; b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell‘istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell’istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articol |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare1. All’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, son |
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Art. 4-bis - Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati |
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Art. 5. - Omissis
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Art. 5-bis - Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera1. N8 Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà di deroga di cui al comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, in |
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Art. 5-ter - Modifiche al sistema di accoglienza1. Omissis 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8: 1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima assistenza sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezio |
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Art. 5-quater - Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) è abrogata; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 6. - Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al |
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Art. 6-bis - Omissis
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Art. 6-ter - Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza |
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Art. 7. - Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1-bis, le lettere a), b) e h-bis) sono abrogate; b) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo le parole: “per taluno dei delitti previsti dagli articoli” è inserita la seguente: “558-bis,”; c) all'articolo 19: |
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Art. 7-bis - Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera1. Omissis 2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 2: 1.1) all'alinea, dopo le parole: “n. 286” sono inserite le seguenti: “, nei limiti dei posti disponibili”; 1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 7-ter - Omissis
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Art. 7-quater - Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 7-quinquies - Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE |
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Art. 8. - Disposizioni penali1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 12, al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e, al comma 3, alinea, le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sedici anni»; N5 b) dopo l’articolo 12, è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di deli |
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Art. 9-bis - Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale |
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Art. 9-ter - Omissis
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Art. 10. - Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri1. All’articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il |
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Art. 10-bis - Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio |
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Art. 11. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 12. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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