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30/12/2023

Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023

Riepilogo con tabelle sinottiche sulle cessioni consentite e bloccate dal 17/02/2023, nonché su tipologia e numero delle cessioni consentite, dopo la conversione in legge del D.L. 16/02/2023, n. 11. Chiarimenti resi con Circolare 07/09/2023, n. 27/E. Ulteriori novità introdotte dal D.L. 212/2023.

A valle della conversione in legge del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata sulla G.U. 11/04/2023, n. 85), si fornisce di seguito un riepilogo sulle cessioni consentite e bloccate dal 17/02/2023, nonché su tipologia e numero delle cessioni consentite, anche alla luce dei chiarimenti in seguito resi con la Circolare Agenzia entrate 07/09/2023, n. 27/E.
Le indicazioni sono aggiornate in base alle ulteriori limitazioni introdotte dal D.L. 29/12/2023, n. 212 (pubblicato sulla G.U. 29/12/2023, n. 302).

CESSIONI CONSENTITE E BLOCCATE DAL 17/02/2023 - L’art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, ha previsto lo stop alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 per tutti gli interventi edilizi non ancora avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata per il 17/02/2023.

La legge di conversione (approvata definitivamente ed in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale) ha introdotto alcune eccezioni a tale divieto generalizzato, configurando allo stato attuale la situazione riepilogata nella tabella seguente.

FATTISPECIE

DETTAGLIO

Interventi con bonus edilizi ai quali si applica in generale la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e relativi provvedimenti di attuazione

* BONUS CASA E BONUS PARCHEGGI - Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettere a, b e d; art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 3; art. 16 del D.L. 63/2013), compreso il bonus “acquisti”, nonché interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (1).

* ECOBONUS E SUPER-ECOBONUS - Interventi finalizzati al risparmio e all’efficientamento energetico (art. 14 del D.L. 63/2013; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 1 e 2).

* SISMABONUS E SUPER-SISMABONUS - Interventi per la riduzione del rischio sismico (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies; art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4), compreso il Sismabonus “acquisti”.

* FOTOVOLTAICO - Interventi di installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 5 e 6).

* BARRIERE ARCHITETTONICHE - Interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020).

* BONUS FACCIATE - Interventi di recupero o restauro delle facciate (commi da 219 a 224, art. 1 della L. 160/2019 - agevolazione cessata alla fine del 2022).

* COLONNINE RICARICA - Interventi per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. 63/2013 - agevolazione cessata alla fine del 2021);

Interventi per i quali la cessione del credito non è più consentita a partire dal 17/02/2023

* TUTTE QUELLE NON RICOMPRESE NELLE CESSIONI CONSENTITE, dettagliatamente indicate nelle righe successive.

Interventi per i quali la cessione del credito è consentita anche a partire dal 17/02/2023, CON intervento edilizio già avviato in data antecedente

* SUPERBONUS - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio (CILAS o permesso di costruire a seconda dei casi) entro il 16/02/2023.
Cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 2.

A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E, ha chiarito che:
* nei casi in cui è obbligatorio presentare la CILAS, la sua presentazione entro il 16/02/2023 è indispensabile al fine di poter mantenere il diritto alle opzioni, a prescindere dalla circostanza che in applicazione della disciplina edilizia i lavori richiederebbero un diverso titolo edilizio;
* per gli interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILAS (05/08/2021), ai fini dell'applicazione della deroga rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente all'epoca.

In caso di interventi su parti comuni condominiali, entro la medesima data del 16/02/2023 deve essere stata adottata la delibera dell’assemblea condominiale di approvazione dell’esecuzione dei lavori.
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E, ha chiarito che in caso di interventi condominiali trainanti e trainati, il diritto di opzione viene mantenuto anche in relazione agli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell'edificio o nelle singole unità immobiliari.

Sono consentite anche le cessioni di crediti derivanti da interventi in zone sismiche 1, 2 e 3 nonché compresi in piani di recupero o di riqualificazione urbana comunque denominati, che alla medesima data del 16/02/2023 risultino approvati dall’amministrazione comunale e che:
- abbiano contenuti progettuali di dettaglio;
- siano attuabili a mezzo di “titoli semplificati”;
- concorrano al risparmio energetico ed all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati. (2)
In base al comma 1, art. 2 del D.L. 29/12/2023, n. 212, inoltre, la deroga in questione è riservata ai soli interventi per i quali, in data antecedente al 30/12/2023 (entrata in vigore del D.L. 212/2023) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo. Vedi Bonus edilizi: le nuove misure per Superbonus, cessione crediti e barriere architettoniche.

* SISMABONUS ACQUISTI, BONUS ACQUISTI E BONUS PARCHEGGI - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio entro il 16/02/2023 (nella versione ante conversione in legge del D.L. 11/2023 si prevedeva entro la suddetta data il requisito dell’avvenuto rogito o presenza di preliminare registrato).

* ALTRI BONUS - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio entro il 16/02/2023.
In caso di interventi di edilizia libera, per i quali quindi non vi è un titolo abilitativo edilizio, occorre che i lavori siano già iniziati oppure (se i lavori non sono ancora iniziati alla data del 16/02/2023) sia già stato stipulato un contratto “vincolante” tra le parti per la fornitura di beni e/o la prestazione dei servizi relativi ai lavori (3).

Si ricorda in tutti i casi che ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 11/2023, la presentazione di varianti in corso d'opera non comporta la perdita del diritto alle opzioni garantito dalla presentazione dei titoli edilizi nei termini sopra specificati.
Vedi per approfondimenti Varianti in corso d’opera e bonus fiscali edilizi

Interventi per i quali la cessione del credito è consentita anche a partire dal 17/02/2023, ANCHE SENZA intervento edilizio già avviato in data antecedente

* TUTTI I BONUS (4) - Cessioni di crediti derivanti da interventi riguardanti:
- immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- immobili situati nella Regione Marche, danneggiati immobili dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (vedi per dettagli il comma 3-quater, art. 2 del D.L. 11/2023).
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023. n. 27/E, ha ribadito che la deroga opera per gli interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari abitative per le quali sia stato accertato il nesso causale tra danno all'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Vedi per approfondimenti Proroga Superbonus zone colpite da Sisma, chiarimenti Agenzia entrate.

* BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Cessioni di crediti derivanti da interventi di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche.
Cfr. art. 2 del D.L. 11/2023, comma 1-bis.
A tale proposito, l’art. 3 del D.L. 212/2023, al comma 2, ha previsto tuttavia una ulteriore limitazione alle cessioni del credito per gli interventi relativi al Bonus barriere architettoniche disposta dal comma 1-bis, art. 2 del D.L. 11/2023, a partire dal 01/01/2024.
Detta ulteriore limitazione non si applica ai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, e alle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, in presenza di determinati requisiti del titolo di proprietà e reddituali.
Continua ad applicarsi la disciplina antecedente alle modifiche sopra descritte agli interventi già avviati in data antecedente al 30/12/2023 (data di entrata in vigore del D.L. 212/2023).
Vedi per dettagli Bonus edilizi: le nuove misure per Superbonus, cessione crediti e barriere architettoniche.

* DEROGA PER QUALSIASI BONUS RIFERITA A SPECIFICI SOGGETTI (IACP, COOPERATIVE E ONLUS) - Cessioni di crediti derivanti da interventi posti in essere dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, e quindi:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) (5).
A tale proposito, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E, ha chiarito che - trattandosi di una deroga di carattere soggettivo, diretta cioè a individuare i soggetti esclusi dai divieti, senza alcun riferimento all'ambito oggettivo di intervento - detti soggetti possono continuare a esercitare l'opzione di sconto in fattura e cessione del credito d'imposta sia con riferimento al Superbonus sia con riferimento a tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus.

 

(1) Pur se questa fattispecie non è menzionata dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020 (che reca l’elencazione degli interventi che possono usufruire delle opzioni in questione), la Circolare 22/12/2020, n. 30/E, al punto 5.1.4, ha confermato che anche gli acquirenti di immobili in fabbricati interamente ristrutturati possono fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
(2) La formulazione della norma è assolutamente generica e con diverse espressioni utilizzate in senso non tecnico (“contenuti progettuali di dettaglio”, “titoli edilizi semplificati”, “risparmio energetico”, “adeguamento sismico”).
Anche se la collocazione nella lettera c) del comma 2, art. 2 del D.L. 11/2023 (dopo la conversione in legge), ne suggerisce l’applicabilità al solo Superbonus, e in teoria ai soli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici interessati, la deroga al blocco delle opzioni opera sia per le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020 sia per quelle relative agli interventi agevolati ai sensi delle altre disposizioni elencate nell'art. 121 del D.L. 34/2020, comma 2.
(3) Nel caso in cui non risultino versati acconti entro il 16/02/2023, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
(4) La disposizione (comma 3-quater, art. 2 del D.L. 11/2023) fa generico riferimento agli “interventi”, senza alcuna altra specificazione, pertanto si ritiene avere applicazione generalizzata.
(5) Si rinvia ai commi 3-bis, secondo periodo, e 3-ter dell’art. 2 del D.L. 11/2023, dopo la conversione in legge, per ulteriori indicazioni concernenti la sussistenza in capo ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (Onlus, Odv e Aps), per l’applicazione delle disposizioni in merito al calcolo dei massimali stabilite dal comma 10-bis del citato art. 119 del D.L. 34/2020. Tali indicazioni superano in parte le indicazioni già in proposito fornite con la Circolare Agenzia entrate 08/02/2023, n. 3/E (vedi Superbonus per Onlus, OdV e APS che prestano servizio socio-sanitari e assistenziali).

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE CESSIONI CONSENTITE - A seguito delle novità introdotte negli ultimi mesi (ci si riferisce in particolare a: art. 40-quater del D.L. 21/06/2022, n. 73 e art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176 - che hanno rimosso le complicazioni precedentemente in essere con possibilità differenziate di cessioni successive alla prima in base alla data della prima comunicazione) la situazione attuale è riepilogata nella tabella a seguire.

PRIMA CESSIONE JOLLY

Il credito può essere ceduto una prima volta a chiunque (jolly), compresi parenti, soci società, ecc.

Non conta lo sconto in fattura applicato dal fornitore (in questi casi, pertanto, la cessione “jolly” è quella che può fare il fornitore che ha accordato lo sconto in fattura).

CESSIONI SUCCESSIVE

Possibili tre ulteriori cessioni se effettuate a favore di «soggetti qualificati» (banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate).

SEMPRE CONSENTITO

Sempre possibile per banche o società appartenenti a gruppo bancario (a prescindere dall’avvenuto esaurimento delle cessioni possibili ai sensi del punto precedente) la cessione in favore di tutti i soggetti diversi dai consumatori o utenti (cfr. art. 3 del D. Leg.vo 206/2005, comma 1, lettera a) che siano correntisti con la banca stessa o con la società capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

10 RATE

Per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5

 

Dalla redazione