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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023
A valle della conversione in legge del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata sulla G.U. 11/04/2023, n. 85), si fornisce di seguito un riepilogo sulle cessioni consentite e bloccate dal 17/02/2023, nonché su tipologia e numero delle cessioni consentite, anche alla luce dei chiarimenti in seguito resi con la Circolare Agenzia entrate 07/09/2023, n. 27/E.
CESSIONI CONSENTITE E BLOCCATE DAL 17/02/2023 - L’art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, ha previsto lo stop alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 per tutti gli interventi edilizi non ancora avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata per il 17/02/2023.
La legge di conversione (approvata definitivamente ed in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale) ha introdotto alcune eccezioni a tale divieto generalizzato, configurando allo stato attuale la situazione riepilogata nella tabella seguente.
FATTISPECIE | DETTAGLIO |
Interventi con bonus edilizi ai quali si applica in generale la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e relativi provvedimenti di attuazione | * BONUS CASA E BONUS PARCHEGGI - Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettere a, b e d; art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 3; art. 16 del D.L. 63/2013), compreso il bonus “acquisti”, nonché interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (1). * ECOBONUS E SUPER-ECOBONUS - Interventi finalizzati al risparmio e all’efficientamento energetico (art. 14 del D.L. 63/2013; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 1 e 2). * SISMABONUS E SUPER-SISMABONUS - Interventi per la riduzione del rischio sismico (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies; art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4), compreso il Sismabonus “acquisti”. * FOTOVOLTAICO - Interventi di installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 5 e 6). * BARRIERE ARCHITETTONICHE - Interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020). * BONUS FACCIATE - Interventi di recupero o restauro delle facciate (commi da 219 a 224, art. 1 della L. 160/2019 - agevolazione cessata alla fine del 2022). * COLONNINE RICARICA - Interventi per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. 63/2013 - agevolazione cessata alla fine del 2021); |
Interventi per i quali la cessione del credito non è più consentita a partire dal 17/02/2023 | * TUTTE QUELLE NON RICOMPRESE NELLE CESSIONI CONSENTITE, dettagliatamente indicate nelle righe successive. |
Interventi per i quali la cessione del credito è consentita anche a partire dal 17/02/2023, CON intervento edilizio già avviato in data antecedente | * SUPERBONUS - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio (CILAS o permesso di costruire a seconda dei casi) entro il 16/02/2023. * SISMABONUS ACQUISTI, BONUS ACQUISTI E BONUS PARCHEGGI - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio entro il 16/02/2023 (nella versione ante conversione in legge del D.L. 11/2023 si prevedeva entro la suddetta data il requisito dell’avvenuto rogito o presenza di preliminare registrato). * ALTRI BONUS - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio entro il 16/02/2023. Si ricorda in tutti i casi che ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 11/2023, la presentazione di varianti in corso d'opera non comporta la perdita del diritto alle opzioni garantito dalla presentazione dei titoli edilizi nei termini sopra specificati. |
Interventi per i quali la cessione del credito è consentita anche a partire dal 17/02/2023, ANCHE SENZA intervento edilizio già avviato in data antecedente | * TUTTI I BONUS (4) - Cessioni di crediti derivanti da interventi riguardanti: * BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Cessioni di crediti derivanti da interventi di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche. * DEROGA PER QUALSIASI BONUS RIFERITA A SPECIFICI SOGGETTI (IACP, COOPERATIVE E ONLUS) - Cessioni di crediti derivanti da interventi posti in essere dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, e quindi: |
(1) Pur se questa fattispecie non è menzionata dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020 (che reca l’elencazione degli interventi che possono usufruire delle opzioni in questione), la Circolare 22/12/2020, n. 30/E, al punto 5.1.4, ha confermato che anche gli acquirenti di immobili in fabbricati interamente ristrutturati possono fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
(2) La formulazione della norma è assolutamente generica e con diverse espressioni utilizzate in senso non tecnico (“contenuti progettuali di dettaglio”, “titoli edilizi semplificati”, “risparmio energetico”, “adeguamento sismico”). Si auspicano pertanto tempestivi chiarimenti.
La sua collocazione nella lettera c) del comma 2, art. 2 del D.L. 11/2023 (dopo la conversione in legge), ne suggerisce l’applicabilità al solo Superbonus, e in teoria ai soli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici interessati. Su tale aspetto, purtroppo, la Circolare 07/09/2023, n. 27/E, non ha fornito alcun chiarimento specifico.
(3) Nel caso in cui non risultino versati acconti entro il 16/02/2023, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
(4) La disposizione (comma 3-quater, art. 2 del D.L. 11/2023) fa generico riferimento agli “interventi”, senza alcuna altra specificazione, pertanto si ritiene avere applicazione generalizzata.
(5) Si rinvia ai commi 3-bis, secondo periodo, e 3-ter dell’art. 2 del D.L. 11/2023, dopo la conversione in legge, per ulteriori indicazioni concernenti la sussistenza in capo ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (Onlus, Odv e Aps), per l’applicazione delle disposizioni in merito al calcolo dei massimali stabilite dal comma 10-bis del citato art. 119 del D.L. 34/2020. Tali indicazioni superano in parte le indicazioni già in proposito fornite con la Circolare Agenzia entrate 08/02/2023, n. 3/E (vedi Superbonus per Onlus, OdV e APS che prestano servizio socio-sanitari e assistenziali).
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE CESSIONI CONSENTITE - A seguito delle novità introdotte negli ultimi mesi (ci si riferisce in particolare a: art. 40-quater del D.L. 21/06/2022, n. 73 e art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176 - che hanno rimosso le complicazioni precedentemente in essere con possibilità differenziate di cessioni successive alla prima in base alla data della prima comunicazione) la situazione attuale è riepilogata nella tabella a seguire.
PRIMA CESSIONE JOLLY | Il credito può essere ceduto una prima volta a chiunque (jolly), compresi parenti, soci società, ecc. Non conta lo sconto in fattura applicato dal fornitore (in questi casi, pertanto, la cessione “jolly” è quella che può fare il fornitore che ha accordato lo sconto in fattura). |
CESSIONI SUCCESSIVE | Possibili tre ulteriori cessioni se effettuate a favore di «soggetti qualificati» (banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate). |
SEMPRE CONSENTITO | Sempre possibile per banche o società appartenenti a gruppo bancario (a prescindere dall’avvenuto esaurimento delle cessioni possibili ai sensi del punto precedente) la cessione in favore di tutti i soggetti diversi dai consumatori o utenti (cfr. art. 3 del D. Leg.vo 206/2005, comma 1, lettera a) che siano correntisti con la banca stessa o con la società capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. |
10 RATE | Per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5 |
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