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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023
A valle della conversione in legge del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38, pubblicata sulla G.U. 11/04/2023, n. 85), si fornisce di seguito un riepilogo sulle cessioni consentite e bloccate dal 17/02/2023, nonché su tipologia e numero delle cessioni consentite, anche alla luce dei chiarimenti in seguito resi con la Circolare Agenzia entrate 07/09/2023, n. 27/E.
Le indicazioni sono aggiornate in base alle ulteriori limitazioni introdotte dal D.L. 29/12/2023, n. 212 (pubblicato sulla G.U. 29/12/2023, n. 302).
CESSIONI CONSENTITE E BLOCCATE DAL 17/02/2023 - L’art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, ha previsto lo stop alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 per tutti gli interventi edilizi non ancora avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata per il 17/02/2023.
La legge di conversione (approvata definitivamente ed in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale) ha introdotto alcune eccezioni a tale divieto generalizzato, configurando allo stato attuale la situazione riepilogata nella tabella seguente.
FATTISPECIE | DETTAGLIO |
Interventi con bonus edilizi ai quali si applica in generale la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e relativi provvedimenti di attuazione | * BONUS CASA E BONUS PARCHEGGI - Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettere a, b e d; art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 3; art. 16 del D.L. 63/2013), compreso il bonus “acquisti”, nonché interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (1). * ECOBONUS E SUPER-ECOBONUS - Interventi finalizzati al risparmio e all’efficientamento energetico (art. 14 del D.L. 63/2013; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 1 e 2). * SISMABONUS E SUPER-SISMABONUS - Interventi per la riduzione del rischio sismico (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies; art. 119 del D.L. 34/2020, comma 4), compreso il Sismabonus “acquisti”. * FOTOVOLTAICO - Interventi di installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h; art. 119 del D.L. 34/2020, commi 5 e 6). * BARRIERE ARCHITETTONICHE - Interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020). * BONUS FACCIATE - Interventi di recupero o restauro delle facciate (commi da 219 a 224, art. 1 della L. 160/2019 - agevolazione cessata alla fine del 2022). * COLONNINE RICARICA - Interventi per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. 63/2013 - agevolazione cessata alla fine del 2021); |
Interventi per i quali la cessione del credito non è più consentita a partire dal 17/02/2023 | * TUTTE QUELLE NON RICOMPRESE NELLE CESSIONI CONSENTITE, dettagliatamente indicate nelle righe successive. |
Interventi per i quali la cessione del credito è consentita anche a partire dal 17/02/2023, CON intervento edilizio già avviato in data antecedente | * SUPERBONUS - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio (CILAS o permesso di costruire a seconda dei casi) entro il 16/02/2023. * SISMABONUS ACQUISTI, BONUS ACQUISTI E BONUS PARCHEGGI - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio entro il 16/02/2023 (nella versione ante conversione in legge del D.L. 11/2023 si prevedeva entro la suddetta data il requisito dell’avvenuto rogito o presenza di preliminare registrato). * ALTRI BONUS - Cessioni di crediti derivanti da interventi avviati con pertinente titolo edilizio entro il 16/02/2023. Si ricorda in tutti i casi che ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 11/2023, la presentazione di varianti in corso d'opera non comporta la perdita del diritto alle opzioni garantito dalla presentazione dei titoli edilizi nei termini sopra specificati. |
Interventi per i quali la cessione del credito è consentita anche a partire dal 17/02/2023, ANCHE SENZA intervento edilizio già avviato in data antecedente | * TUTTI I BONUS (4) - Cessioni di crediti derivanti da interventi riguardanti: * BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Cessioni di crediti derivanti da interventi di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche. * DEROGA PER QUALSIASI BONUS RIFERITA A SPECIFICI SOGGETTI (IACP, COOPERATIVE E ONLUS) - Cessioni di crediti derivanti da interventi posti in essere dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, e quindi: |
(1) Pur se questa fattispecie non è menzionata dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020 (che reca l’elencazione degli interventi che possono usufruire delle opzioni in questione), la Circolare 22/12/2020, n. 30/E, al punto 5.1.4, ha confermato che anche gli acquirenti di immobili in fabbricati interamente ristrutturati possono fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
(2) La formulazione della norma è assolutamente generica e con diverse espressioni utilizzate in senso non tecnico (“contenuti progettuali di dettaglio”, “titoli edilizi semplificati”, “risparmio energetico”, “adeguamento sismico”).
Anche se la collocazione nella lettera c) del comma 2, art. 2 del D.L. 11/2023 (dopo la conversione in legge), ne suggerisce l’applicabilità al solo Superbonus, e in teoria ai soli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici interessati, la deroga al blocco delle opzioni opera sia per le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020 sia per quelle relative agli interventi agevolati ai sensi delle altre disposizioni elencate nell'art. 121 del D.L. 34/2020, comma 2.
(3) Nel caso in cui non risultino versati acconti entro il 16/02/2023, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
(4) La disposizione (comma 3-quater, art. 2 del D.L. 11/2023) fa generico riferimento agli “interventi”, senza alcuna altra specificazione, pertanto si ritiene avere applicazione generalizzata.
(5) Si rinvia ai commi 3-bis, secondo periodo, e 3-ter dell’art. 2 del D.L. 11/2023, dopo la conversione in legge, per ulteriori indicazioni concernenti la sussistenza in capo ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (Onlus, Odv e Aps), per l’applicazione delle disposizioni in merito al calcolo dei massimali stabilite dal comma 10-bis del citato art. 119 del D.L. 34/2020. Tali indicazioni superano in parte le indicazioni già in proposito fornite con la Circolare Agenzia entrate 08/02/2023, n. 3/E (vedi Superbonus per Onlus, OdV e APS che prestano servizio socio-sanitari e assistenziali).
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE CESSIONI CONSENTITE - A seguito delle novità introdotte negli ultimi mesi (ci si riferisce in particolare a: art. 40-quater del D.L. 21/06/2022, n. 73 e art. 9 del D.L. 18/11/2022, n. 176 - che hanno rimosso le complicazioni precedentemente in essere con possibilità differenziate di cessioni successive alla prima in base alla data della prima comunicazione) la situazione attuale è riepilogata nella tabella a seguire.
PRIMA CESSIONE JOLLY | Il credito può essere ceduto una prima volta a chiunque (jolly), compresi parenti, soci società, ecc. Non conta lo sconto in fattura applicato dal fornitore (in questi casi, pertanto, la cessione “jolly” è quella che può fare il fornitore che ha accordato lo sconto in fattura). |
CESSIONI SUCCESSIVE | Possibili tre ulteriori cessioni se effettuate a favore di «soggetti qualificati» (banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate). |
SEMPRE CONSENTITO | Sempre possibile per banche o società appartenenti a gruppo bancario (a prescindere dall’avvenuto esaurimento delle cessioni possibili ai sensi del punto precedente) la cessione in favore di tutti i soggetti diversi dai consumatori o utenti (cfr. art. 3 del D. Leg.vo 206/2005, comma 1, lettera a) che siano correntisti con la banca stessa o con la società capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. |
10 RATE | Per le cessioni dei crediti comunicate fino al 31/03/2023, il cessionario può compensare le quote in 10 anni invece che in 4 o 5 |