Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2012, n. 20
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2012, n. 20
L. R. Friuli Venezia Giulia 11/10/2012, n. 20
- L.R. 03/06/2025, n. 7
- L.R. 30/12/2024, n. 12
- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 10/05/2024, n. 3
- L.R. 14/05/2021, n. 6
- L.R. 27/12/2019, n. 23
- L.R. 06/08/2019, n. 13
- L.R. 28/12/2018, n. 28
- L.R. 28/12/2017, n. 45
- L.R. 10/11/2017, n. 37
- L.R. 04/08/2017, n. 31
- L.R. 09/05/2017, n. 11
- L.R. 11/08/2016, n. 14
- L.R. 11/03/2016, n. 3
- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 17/07/2015, n. 19
- L.R. 13/03/2015, n. 5
- L.R. 26/07/2013, n. 6
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 21/12/2012, n. 26
Scarica il pdf completo | |
---|---|
CAPO I - Disposizioni generali |
|
Art. 1 - Finalità1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condi |
|
Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del re |
|
Art. 3 - Soggetti attuatori1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regio |
|
CAPO II - Tutela del benessere degli animali di affezione |
|
Art. 4 - Responsabilità e doveri del detentore1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36. 2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a: a) garantire il ricovero adeguato alla specie; b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie; c |
|
Art. 5 - Divieti e prescrizioni1. È vietato: a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso; N69 b) utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio; N11 c) vendere animali a minorenni; d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali; |
|
Art. 6 - Elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazio |
|
Art. 7 - Strutture di ricovero e custodia1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati. 2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che: a) sono gestite da associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6; N20 b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi; c) si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6; N21 d) svolgono esclusivamente il serviz |
|
Art. 8 - Altre strutture di ricovero e custodia1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animal |
|
Art. 10 - Diritto di accesso ai ricoveri1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personal |
|
Art. 11 - Adozioni1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaboraz |
|
Art. 12 - Istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico"1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente we |
|
Art. 13 - Commercio, allevamento, custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954. 2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo det |
|
Art. 14 - Addestramento professionale o senza fini di lucro1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilita |
|
Art. 15 - Registro di carico e scarico1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attivi |
|
Art. 16 - Ritrovamento, cattura e soppressione1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica. 2. La |
|
Art. 17 - Controllo della riproduzione animale1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle |
|
Art. 18 - Soccorso ad animali feriti1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso |
|
Art. 19 - Programmi di informazione e di educazione1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali. |
|
Art. 20 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. |
|
Art. 21 - Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola. N45 1-bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni. N46 |
|
CAPO III - Tutela dei gatti liberi |
|
Art. 22 - Censimento delle colonie feline1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline. 2. Per le fin |
|
Art. 23 - Cura e gestione delle colonie feline1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6. 2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle |
|
Art. 24 - Cattura e ricovero dei gatti liberi1. I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o d |
|
CAPO IV - Anagrafe canina |
|
Art. 25 - Istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina1. È istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni. |
|
Art. 26 - Obbligo di registrazione all'anagrafe canina1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2. 2. Alla registrazione si provvede: a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice; b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per |
|
Art. 27 - Identificazione e registrazione dei cani1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2. 2. Il |
|
CAPO V - Anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani |
|
Art. 29 - Istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identifica |
|
Art. 30 - Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27. |
|
CAPO VI - Disposizioni finali |
|
Art. 32 - Vigilanza1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale e forestale regionale |
|
Art. 33 - Sanzioni1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4; N61 b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, |
|
Art. 34 - Devoluzione dei proventi1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla |
|
Art. 35 - Contributi1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri |
|
Art. 36 - Regolamento di esecuzione1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commi |
|
Art. 37 - Disposizioni transitorie1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta |
|
Art. 38 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: |
|
Art. 39 - Disposizioni finanziarie1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi". 2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali". 3. Per le finalità previste dal disposto d |
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Difformità, variazioni e varianti a procedimenti e titoli abilitativi edilizi
- Dino de Paolis
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Edilizia e immobili
Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire
- Alfonso Mancini
- Edilizia e immobili
Linee guida MIT sul Decreto Salva Casa (lettura coordinata con norme e indicazioni pratiche redazionali)
- Dino de Paolis
11/07/2025
- Casse, per gli investimenti il nodo del codice appalti da Italia Oggi
- Zes e immobili, sopra il 50% non viene meno l’agevolazione da Italia Oggi
- Imbrattamento, ok al reato da Italia Oggi
- Il condizionatore sconta l’Inail da Italia Oggi
- Patente a crediti in chiaro con più servizi di accesso da Italia Oggi
- Gli appalti non si fermano da Italia Oggi
Accesso agli atti del procedimento disciplinare dei professionisti iscritti all’albo
Il RUP e il Nuovo Codice Appalti
La direzione dei lavori e la direzione dell'esecuzione nei contratti pubblici alla luce del Nuovo Codice Appalti
Autorizzazione paesaggistica e interventi in presenza di vincoli paesaggistici
Contratti sottosoglia presso Ordini e Collegi professionali dopo il Nuovo Codice Appalti

Catasto dei fabbricati

Strutture in alluminio

Applicazioni pratiche del decreto Salva casa

Decreto Salva casa, nuove procedure e sanatorie edilizie
