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08/02/2023

Nuovo Codice dei contratti pubblici: osservazioni dell'ANAC

L'ANAC ha formulato alcune osservazioni sullo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari.

ANAC ha formulato alcune osservazioni sullo Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici, elaborato in attuazione dell’art. 1 della L. 78/2022, n. 78, per offrire un contributo alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari.

Con riferimento ai tempi di implementazione del nuovo Codice, l'ANAC segnala che, al fine di evitare rallentamenti nell’attività contrattuale in corso per l’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, si potrà valutare - previo necessario accordo con la Commissione europea - un possibile differimento dei termini di applicazione di alcune disposizioni.
L'ANAC evidenzia altresì l’esigenza che, con separati provvedimenti, si provveda a fornire le necessarie risorse a tutti i soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione della riforma.

Nel documento vengono analizzati alcuni articoli dello schema e segnalate le seguenti questioni di particolare rilievo:
1. ripristino dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (articolo 23). Si evidenzia in proposito l’indiscutibile necessità e opportunità di mantenere l’elenco in house per tutte le amministrazioni pubbliche che, senza alcun tipo di aggravamento istruttorio e/o interferenza nelle decisioni delle amministrazioni, svolge una importante funzione di supporto per le stesse, ha un indiscutibile effetto deflattivo del contenzioso e sta contribuendo ad aumentare la fondamentale funzione di pubblicità e trasparenza nel settore degli affidamenti pubblici;
2. necessità di non depotenziare la disciplina del conflitto di interessi (articolo 16). L'ANAC propone una diversa formulazione dell'articolo dello schema, con il quale nel complesso viene notevolmente ridotto lo spazio applicativo della norma;
3. criticità degli affidamenti diretti, o con procedura negoziata senza bando, dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie (articolo 50). In proposito, l'ANAC non ha mai visto con favore l’innalzamento delle soglie che esentano la stazione appaltante dal confronto con la concorrenza ed auspica, pertanto, che le suddette soglie vengano ridimensionate; in alternativa, l'ANAC suggerisce alcuni correttivi; 
4. soglia per la qualificazione delle stazioni appaltanti (articoli 62 e 63, allegato II.4.). L'ANAC propone, tra l'altro, di mantenere la soglia vigente di 150.000 euro, al di sopra della quale imporre l’obbligo di qualificazione per l’affidamento dei contratti di lavori pubblici.

Dalla redazione