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07/02/2023

Concessioni: è necessaria l'esatta indicazione degli oneri a carico del concessionario

In tema di concessioni, l'ANAC ha ribadito che per consentire agli operatori economici interessati di presentare offerte consapevoli, gli atti a base di gara devono identificare con esattezza le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l’onere economico.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura per una concessione pluriennale, erano state formulate istanze di parere da 2 operatori economici interessati a partecipare alla gara, con riguardo a supposti vizi che avrebbero inficiato la documentazione di gara al punto da rendere impossibile la presentazione di un'offerta adeguatamente ponderata ed economicamente sostenibile. Ad avviso di entrambi gli operatori, il Comune avrebbe posto a carico del concessionario costi che non sono stati contabilizzati nello Schema di Piano Economico Finanziario (PEF), ne avrebbe sottostimato altri e al contempo avrebbe errato nel quantificare i ricavi derivanti dalla gestione del servizio.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 25/01/2023, n. 34, ha svolto le seguenti considerazioni:
- ai sensi dell’art. 165, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, caratteristica fondamentale dei contratti di concessione è il trasferimento al concessionario del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, l'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi;
- l’equilibrio economico finanziario tra i costi e gli investimenti e il rendimento atteso per l’intero periodo dalla gestione è scolpito nel PEF, a garanzia della sostenibilità dei rischi trasferiti al concessionario. L’idoneità del PEF a rappresentare la corretta allocazione dei rischi e la loro sostenibilità dipende anche dall’accuratezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione nella quantificazione dei costi di gestione e investimento e nella stima dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio;
- dunque, l’amministrazione concedente deve quantificare la domanda di servizi e stimare i possibili rendimenti della gestione; l’amministrazione è tenuta altresì a specificare tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l’operatore economico è chiamato ad assumere;
- se l’operatore non è posto a conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, per la sua organizzazione di impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività e la sua offerta risulterà inevitabilmente non attendibile (si veda Sent. C. Stato 13/04/2022, n. 2809);
- pertanto, gli atti a base di gara devono identificare con esattezza le prestazioni poste a carico del concessionario e quantificarne l’onere economico, in modo da consentire di definire compiutamente ex ante le condizioni che incideranno, nel corso della durata del rapporto, sull’equilibrio economico finanziario del servizio (si veda Contratti di concessione e necessità di un piano economico-finanziario (PEF) accurato).

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che nel caso di specie il Piano Economico Finanziario era incompleto e, in via generale, ribadito che nelle concessioni, l’idoneità del PEF a rappresentare la corretta allocazione dei rischi e la loro sostenibilità dipende anche dall’accuratezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione concedente nella quantificazione dei costi di gestione e investimento e nella stima dei ricavi derivanti dalla gestione dell’opera.

Dalla redazione