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31/01/2023

Aumento prezzi materiali e obbligo della S.A. di rispondere all'istanza di compensazione

In tema di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, il T.A.R. Campania ha dichiarato che la S.A. è obbligata ad emettere un provvedimento espresso e motivato a seguito dell'istanza di compensazione presentata dall'appaltatore, in mancanza viene nominato un commissario ad acta.

Fattispecie
Una società appaltatrice aveva presentato ricorso avverso il silenzio per la mancata conclusione del procedimento della stazione appaltante (S.A.) riguardo all'istanza di compensazione dei prezzi formulata il 30/11/2021, in base all'art. 1-septies del D.L. 73/2021, al fine di ottenere le modifiche delle condizioni economiche per i maggiori costi sostenuti in riferimento a lavori di manutenzione ordinaria di strade provinciali per il primo semestre 2021.

Contesto normativo
In tema di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, il T.A.R. Campania ha richiamato le seguenti disposizioni:
- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021, l’art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 ha previsto dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili doveva rilevare con decreto, entro il 31/10/2021 e il 31/03/2022, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per le variazioni in aumento, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di rilevazione delle variazioni (si veda Compensazione prezzi materiali da costruzione: misura estesa a tutto il 2021);
- il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 11/11/2021 (pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, e in seguito rettificato ad opera del D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 07/12/2021) ha rilevato le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (si veda Aumento prezzi materiali da costruzione: pubblicato il Decreto con le rilevazioni );
- la Sent. T.A.R. Lazio Roma 03/06/2022, n. 7215 ha dichiarato che il MIMS deve condurre un supplemento istruttorio relativamente alla rilevazione degli incrementi di prezzo di 15 materiali da costruzione. Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza del 14/10/2022, n. 4936, ha respinto la richiesta di sospendere l'efficacia della citata sentenza, chiarendo esplicitamente che non è esclusa l'applicazione transitoria delle variazioni dei prezzi già accertate con il D.M. del 11/11/2021 (si veda Prezzi materiali I semestre 2021: ok transitorio a rilevazioni contestate);
- sul tema sono intervenute altre disposizioni legislative (si veda Compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione).

Conclusioni del T.A.R.
Secondo la Sent. T.A.R. Campania Napoli 22/12/2022, n. 8016:
- va affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi della lett. e) dell'art. 133, comma 1, del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104, poiché le disposizioni sopra riportate hanno introdotto una speciale ipotesi di revisione straordinaria del prezzo d’appalto, nel contesto emergenziale che ha dettato l’intervento legislativo, la quale non si discosta nella sua natura (se non per l’eccezionalità delle previsioni) dall’istituto generale della revisione prezzi;
- la domanda di revisione dei prezzi è stata presentata entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 1-septies, comma 4, del D.L. 73/2021;
- il ricorso è proponibile, essendo stato promosso con atto notificato entro 1 anno (di cui all’art. 31, comma 2, del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104 - Codice del processo amministrativo) dalla formazione del silenzio sull’istanza, il cui procedimento doveva concludersi entro il termine ordinario di 30 giorni dall'istanza, ai sensi dell'art. 2 della L. 07/08/1990, n. 241;
- non risultando adottato alcun provvedimento, va affermata la fondatezza della pretesa a ottenere che la stazione appaltante fornisca espressamente all’interessato una risposta (indipendentemente dal contenuto della determinazione conclusiva);
- spetta dunque alla Provincia di Caserta (i.e. la S.A.) avviare ed espletare l’istruttoria e dare riscontro all’istanza della ricorrente, determinandosi con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato;
- l’attività della Provincia dovrà essere condotta tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1-septies del D.L. 73/2021, sulla scorta del quale è stato adottato il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 11/11/2021 .

Pertanto è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Caserta e l'obbligo di adottare il provvedimento espresso nel termine assegnato, con la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia della S.A.

Dalla redazione