D.L. 30/09/1989, n. 332 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 30/09/1989, n. 332

Misure fiscali urgenti.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.R. 26/10/2001, n. 430
- L. 27/12/1997, n. 449
- L. 30/12/1991, n. 413
- D.L. 31/10/1990, n. 310 (L. 22/12/1990, n. 403)
- Sent. Corte Cost. 25/05/1990, n. 260
- L. 27/11/1989, n. 384 (Legge di conversione)
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1.

N1

1. L'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta. - 1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso art. 29, svolta al di fuori del fondo.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

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Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 3.

1. L'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso art. 1, comma 5 apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

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Art. 4.

N4

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Art. 4-bis.

N5

1. N6 A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integraz

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Art. 4-ter.

N5

1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'art. 9 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 81.679 a L. 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 41.335 a L. 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15 °C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da L. 49.500 a L. 52.000 per cento kg.

3. Le lettere E), punto 1, F), punto 1, G), H), L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni (a), sono sostituite dalle seguenti:

«E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato jet fuel JP4" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonn. 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):

aliquota per ettolitro - L. 8.588,10

F) Oli da gas:

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Art. 6.

1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è raddoppiata.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato c

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Art. 7.

1. N8

1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 40 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato. N9

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Art. 8.

1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984. N2

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Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversi

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