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Sent. C. Giustizia UE 13/10/2022, n. C-405/21

9417983 9417983
Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 8 - Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale - Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto - Requisito di buona fede del professionista - Possibilità di garantire un livello di protezione più elevato di quello previsto dalla direttiva.

L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente di dichiarare abusiva una clausola contrattuale che determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, senza tuttavia procedere all’esame, in una tale ipotesi, del requisito della «buona fede» ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1.

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